Cassazione, sentenza n. 18700 del 10/06/2022
Sentenza n. 18700 del 10/06/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18700
- Data
- 10/06/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una comunicazione con cui l’Ufficio aveva imputato al cessionario la responsabilità solidale per l’IVA non versata dal cedente in operazioni su autovetture. La Cassazione ha ritenuto l’atto impugnabile perché esponeva una pretesa tributaria definita, ma ha escluso che avesse natura di avviso di accertamento: l’obbligazione solidale nasce dall’omesso versamento del cedente e non rettifica la posizione del cessionario, sicché non opera il termine decadenziale invocato dal giudice regionale. Accolto il secondo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 2 febbraio 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi della Automobili d'Eccezione F.lli P. s.r.l. per l'annullamento di una comunicazione di debito solidale notificatele, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60 bis, per il pagamento dell'I.v.a. relativa ad operazioni di acquisto di autovetture, non versata dal cedente, effettuate negli anni 2006 e 2007.
2. Il giudice di appello, ritenuta l'impugnabilità di tale atto, ha disatteso il gravame erariale, avuto riguardo alla intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva, in ragione del mancato rispetto del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.
3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
4. Resiste con controricorso la Automobili d'Eccezione F.lli P. s.r.l..
Motivi della decisione
2. Con riferimento al ricorso proposto dall'Agenzia dell'Entrate iscritto al n. 19899/2015 R.G. -, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza sollevata dalla controricorrente, in quanto l'atto contiene gli elementi sufficienti per consentire a questa Corte di esprimere una valutazione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza del motivo.
3. Nel merito, con il primo motivo l'Agenzia denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, per aver la sentenza ritenuto impugnabili le comunicazioni di debito solidale, benchè le stesse non fossero idonee a portare a conoscenza del destinatario la pretesa erariale.
Evidenzia, in proposito che la comunicazione impugnata era solo l'atto di chiusura del procedimento avviato con la notifica di comunicazioni di debito tributario e in risposta alla memoria presentata dalla contribuente, e che tali prodromiche comunicazioni non erano state impugnate, divenendo definitive.
Aggiunge, infine, che, all'esito della riferita attività istruttoria, aveva emesso relativa cartella di pagamento, impugnata dinanzi al giudice tributario che, in primo grado aveva respinto il ricorso della contribuente, la quale aveva, successivamente, proposto appello.
3.1. Il motivo è infondato.
Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni di beni indicati in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.
Quest'ultimo, tuttavia, può, come espressamente stabilito dal comma 3 dell'art. in esame, "documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta".
Orbene, nel caso in esame, applicando le richiamate norme, l'Ufficio ha, con atti denominati "comunicazione di debito solidale" (uno per ciascun atto d'imposta), comunicato alla contribuente la sua responsabilità solidale, quale cessionario, per l'omesso versamento dell'I.v.a. da parte del cedente R.N. in relazione ad alcune cessioni di beni, inclusi nel decreto emanato in esecuzione della disposizione in esame, asseritamente eseguite a prezzo inferiore rispetto al valore di mercato, elevato a valore normale.
Quindi, a seguito delle memorie presentate dalla contribuente, l'Ufficio, ritenute non fondate le osservazioni ivi esposte, ha notificato atto di "comunicazione di debito solidale per mancati versamenti iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60 bis", la cui impugnazione ha dato origine al presente giudizio.
Ciò posto, si osserva che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con cui l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, benchè prodromici all'emanazione di atti impositivi (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2015, n. 12759; più recentemente, Cass., ord., 30 gennaio 2020, n. 2144).
Non può escludersi che con l'atto impugnato l'Ufficio abbia portato a conoscenza la pretesa erariale, avuto riguardo alla analitica indicazione delle ragioni su cui la stessa si fonda, all'illustrazione delle ragioni in base alle quali vanno disattese le osservazioni formulate dalla contribuente e alla destinazione dell'atto al contribuente medesimo.
4. Con il secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione /o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 57 e 60 bis, per aver la Commissione regionale ritenuto che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dalla potestà impositiva, benchè l'atto impugnato non avesse la natura di un avviso di accertamento e, comunque, non considerando che il termine decadenziale da applicarsi aveva durata quinquennale, atteso che il cedente R.N. non aveva presentato la dichiarazione per i periodi di imposta in oggetto.
4.1. Il motivo è fondato.
Come evidenziato in precedenza, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente.
La disciplina, dunque, non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l'obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell'omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa (così, Cass., ord., 29 marzo 2019, n. 8857; Cass., ord., 31 gennaio 2019, n. 2853; Cass., ord., 28 giugno 2018, n. 17171).
Avuto riguardo alla natura della responsabilità del cessionario, deve ritenersi che l'atto impugnato non partecipi della natura propria dell'avviso di accertamento e si limiti ad assolvere alla funzione – non necessaria, ma, nel caso in esame, assolta nel rispetto dei principi di leale collaborazione che informano il rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente – di avvertire il contribuente medesimo dell'insorgenza della sua responsabilità a seguito del mancato pagamento dell'imposta da parte del cedente, ricorrendo gli altri requisiti presi in considerazione dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis.
Così qualificato l'atto impugnato, non pertinente si rivela il riferimento operato dalla Commissione regionale alla necessità che tale atto sia notificato al contribuente nel termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in quanto tale termine è previsto per la notifica degli avvisi di accertamento con cui viene rettificata la dichiarazione o determinata l'imposta in caso di omesso presentazione della dichiarazione.
5. All'accoglimento del secondo motivo segue l'assorbimento dei motivi residui, proposti solamente in via subordinata.
6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale Umbria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022
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