Cassazione, sentenza n. 20319 del 23/06/2022
Sentenza n. 20319 del 23/06/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20319
- Data
- 23/06/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente impugnava un’ingiunzione relativa alla TARSU 2006, riproponendo eccezioni sulla riscossione, sulle superfici tassabili, sulla stagionalità e sul servizio di raccolta. La Cassazione ha rilevato che un precedente avviso di pagamento, avente anche funzione di accertamento, era stato impugnato con esito inammissibile: la pretesa era quindi divenuta incontestabile, non per un giudicato di merito, ma per la definitiva stabilizzazione dell’atto impositivo. Esclusa anche l’efficacia espansiva di giudicati relativi ad altre annualità, ha rigettato il ricorso e confermato l’inammissibilità delle contestazioni tardive.
Testo della pronuncia
Il club M. ha impugnato l'ingiunzione di pagamento 344/2011 relativa alla Tarsu dell'anno 2006, notificato dal Comune, opponendo la decadenza dal potere di riscossione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, la mancata previa notifica dell'avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività svolta, l'erronea determinazione della superficie tassabile, nonchè la parziale attivazione da parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti e la conseguente necessità del club di avvalersi di una società per lo smaltimento.
Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il club ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione regionale tributaria, osservando che l'ingiunzione aveva come suo presupposto il rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'impugnazione avverso l'avviso di pagamento relativo alla Tarsu dell'anno 2006; con detta sentenza passata in giudicato si era anche accertato che l'avviso impugnato aveva valore di avviso di accertamento, contendendone gli elementi essenziali; la CTR rileva inoltre che gli ulteriori motivi di appello sono da ritenersi inammissibili in quanto volti a contestare una pretesa impositiva ormai divenuta definitiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il club, affidandosi a cinque motivi. Si è costituito con controricorso il Comune. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria La causa è stata trattata alla udienza del 27 aprile 2022.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.. Deduce che vi sono due pronunce passate in giudicato relativamente alla Tarsu per l'anno 2006, ma mentre la sentenza n. 1/02/09, richiamata dalla difesa, entra nel merito della pretesa tributaria, annullando l'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), la sentenza n. 281/02/09 ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dell'avviso di pagamento in quanto non era stato autonomamente impugnato l'avviso bonario. Detta ultima sentenza non è entrata nel merito della pretesa tributaria e nonostante ciò sia il giudice di merito erroneamente affermava che in base ad essa la pretesa tributaria avanzata dal Comune di Pizzo era legittima ed ormai incontestabile. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, e alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163.
Il club deduce che i giudici di primo e secondo grado non si sono pronunciati sulla eccezione di decadenza del Comune dalla richiesta di pagamento. Alla fattispecie è infatti applicabile il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, il quale stabilisce la decadenza dell'ente impositore nel caso in cui il tributo non sia iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per cui è dovuta la tassa.
2. – I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza d'appello, nè la portata e gli effetti del rigetto della impugnazione dell'atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata; la parte formula le proprie difese come se detta ingiunzione fosse il primo atto con il quale il Comune ha esercitato la pretesa tributaria.
Il giudice d'appello si è espressamente pronunciato e ha ritenuto inammissibili le eccezioni della parte ed incontestabile la pretesa tributaria, posto che era stato impugnato con esito negativo per il contribuente un atto presupposto e cioè un avviso di pagamento avente valore (anche) avviso di accertamento. La impugnazione dell'atto presupposto con la quale è stata esercitata la pretesa è stata dichiarata inammissibile; in tal caso la pretesa tributaria diviene incontestabile non già per effetto di un accertamento di merito passato in giudicato, ma perchè viene dichiarata inammissibile l'impugnazione dell'atto impositivo.
3. – Con il terzo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c..
La parte deduce che la Commissione regionale non avrebbe tenuto in debito conto il giudicato esterno formatosi in merito al sollecito di pagamento Tarsu anni 2004-2005 e dell'ingiunzione di pagamento Tarsu anno 2003, atti annullati in quanto non preceduti dal necessario avviso di accertamento. La parte inoltre deduce che in applicazione del principio del ne bis in idem il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere che a fronte di uno specifico precedente passato in giudicato il Comune era tenuto a notificare idoneo avviso di accertamento al club, relativamente alle superficie tassabili e alla mancata applicazione della riduzione per stagionalità Il motivo è infondato.
Si invoca un giudicato che riguarda avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse e le ragioni di annullamento, per come dedotte dalla parte, attengono allo specifico esercizio della pretesa tributaria per quella determinata annualità. Il giudice d'appello peraltro, nel rigettare l'eccezione della parte ha fatto specifico riferimento alla notifica, per l'anno in questione, di un atto presupposto avente anche valore di avviso di accertamento e sul punto la parte non ha articolato una specifica censura.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità: ad esempio, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta (cfr. Cass. n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019; Cass. n. 5939 del 04/03/2021 Cass. 38950/2021).
4. – Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), per il mancato esame delle concessioni demaniali da cui risultano le superfici tassabili e il periodo. Deduce di avere prodotto le autorizzazioni (n. 93 e 94) rilasciate dal Comune in data 10 maggio 2002 che autorizzavano all'esercizio stagionale dell'attività alberghiera dal 23 maggio 2002 al 31 ottobre 2002, nonchè la richiesta di prosecuzione dell'attività per gli anni 2008/2009 dal 3 aprile al 30 settembre di ogni anno, unica documentazione necessaria ai fini della applicazione della riduzione della tariffa.
Con il quinto motivo di ricorso la parte lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e in particolare deduce che è stata erroneamente quantificata la superficie tassabile.
4 – I motivi sono inammissibili.
Il giudice d'appello ha esaminato queste difese ed ha rilevato che si tratta di censure di (tardiva ed inammissibile) contestazione di una pretesa impositiva divenuta definitiva.
Si deve inoltre rilevare che il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. n. 14037 del 2019; Cass. n. 3955 del 2021 tra le stesse parti).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese non documentabili, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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