Cassazione, ordinanza n. 23292 del 26/07/2022
Ordinanza n. 23292 del 26/07/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23292
- Data
- 26/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta di registro versata per un immobile acquistato all’asta, sostenendo di possedere i requisiti dell’agevolazione prima casa; i giudici di merito gli avevano dato ragione valorizzando la destinazione ad abitazione principale. La Cassazione ha precisato che, anche nella vendita forzata, le dichiarazioni richieste per il beneficio devono essere rese prima della registrazione del decreto di trasferimento. Poiché la dichiarazione era intervenuta successivamente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso originario.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. M. D. impugnava l'atto di diniego di rimborso dell'imposta versata in base all'aliquota ordinaria, pur sussistendo i presupposti dell'agevolazione «prima casa», in relazione alla registrazione del 28/09/2006 del decreto di trasferimento emesso da Tribunale di Ragusa di una unità immobiliare acquistata all'incanto.
2. La CTP accoglieva il ricorso e, sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello, rilevando che dagli atti di causa risultava dovuta l'imposta in misura ridotta, avendo il contribuente dimostrato che l'immobile acquistato era destinato ad abitazione principale.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese.
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 nota II bis della parte I della Tariffa allegata al dpr 131/86, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c. In particolare, si sostiene che la CTR abbia fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata dall'Ufficio, della sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione prima casa senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso dei requisiti né in sede di aggiudicazione né in occasione della registrazione.
1.1. IL MOTIVO E' FONDATO.
Il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, dichiarando espressamente, a pena d'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile; b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle corrispondenti lettere dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell'agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all'atto di acquisto, ha indotto questa
Corte (Cass. n. 14117/2010; 23588/2011) a ritenere, in modo condivisibile, «che il caso in esame costituisca un'eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un'istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione (così C:ass. n. 10354 del 2007 e n. 14117 del 2010, cit.)».
Si è, pertanto, precisato che «Le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell'agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene» (cfr. Cass. nn. 11907/2018, 635/2017, 2261/2014 e 9569/2013).
L'impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, va, in conseguenza, cessata e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo, essendo incontroverso che la prescritta dichiarazione sia stata resa dopo la registrazione del decreto di trasferimento.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l'intimato al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 10 maggio 2022.
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

