Cassazione, sentenza n. 25625 del 31/08/2022
Sentenza n. 25625 del 31/08/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25625
- Data
- 31/08/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto la revocazione della decisione che aveva confermato una cartella ICI, sostenendo che l’avviso presupposto fosse stato notificato in un luogo diverso dalla sede sociale. La Corte ha escluso l’errore di fatto revocatorio, poiché la validità della notifica presso il legale rappresentante costituiva una valutazione giuridica già controversa; ha inoltre confermato l’ammissibilità delle difese svolte dal Comune costituitosi tardivamente. È stato accolto soltanto il motivo sul raddoppio del contributo unificato, misura ritenuta inapplicabile al processo tributario, con cassazione limitata a tale capo.
Testo della pronuncia
La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 110 del 2013 con la quale era stato respinto il ricorso di P.Pasticcerie s.a.s. avverso la cartella esattoriale, emessa dal Comune di Sulmona, per ICI degli anni dal 2002 al 2007; in particolare la Commissione regionale aveva ritenuto correttamente notificato l'avviso di accertamento e liquidazione costituente il presupposto dell'iscrizione esattoriale della imposta.
La revocazione è stata proposta ex art. 395, n. 4) con riserva di proporre ricorso per cassazione, deducendo l'errore del giudice d'appello in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, era avvenuto in un luogo (viale (—)) che non costituiva la sede della società ((—)).
Il ricorso per revocazione è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale, sul rilievo che non si tratta di un errore di fatto revocatorio, ma eventualmente di un errore di giudizio, in quanto il giudicante ritenuto correttamente notificato l'avviso di liquidazione nella persona del figlio ( P.A.) del legale rappresentante ( P.R.) della società e nel luogo indicato quale sede negli atti in possesso del Comune. La Commissione tributaria regionale ha quindi dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione e condannato la società alle spese, nonchè dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a quattro motivi. Si è costituito resistendo il Comune di Sulmona. Il Procuratore generale conclude per l'accoglimento del quarto motivo, relativo al raddoppio del contributo unificato. La società ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza 14 giugno 2022.
Motivi della decisione
1.- 1.Con il primo motivo del ricorso, si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c. n. 4, artt. 145, 214 e 216 c.p.c. per aver erroneamente la CTR dichiarato inammissibile il mezzo revocatorio, per non aver considerato che destinataria della notifica degli avvisi di accertamento era la società (la cui sede, nella notifica degli avvisi di accertamento, era indicata in viale (—)) ed ha erroneamente presupposto che destinatario della notifica fosse il legale rappresentante; deduce che il Comune ha tentato la notifica alla società e non al legale rappresentante presso la sua abitazione.
Il motivo è infondato.
Tanto la sentenza oggetto di revocazione -per come trascritta nel ricorso- che la sentenza oggi impugnata, si fondano sul presupposto che la notifica ad una società in accomandita semplice possa farsi anche presso il legale rappresentante, come nella specie è avvenuto; si tratta quindi di una valutazione in punto di diritto e non di un errore di fatto revocatorio. Inoltre, come correttamente rileva il Comune di Sulmona, si tratta del fatto controverso su cui si è pronunciata la Commissione, sicchè anche sotto questo profilo difettano i presupposti per la revocazione.
L'errore previsto come motivo di revocazione dall'art. 395 c.p.c., n. 4), consiste infatti in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (Cass. 41683/2021; Cass. 16439/2021; Cass. 14678/2021; Cass. 10249/2021; Cass. 1562/2021) e ciò purchè il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la sentenza contestata abbia deciso (Cass. 27622/2018).
Si deve quindi trattare di una erronea percezione, frutto di una supposizione errata e non di una valutazione, ancorchè erronea, che risulti in modo oggettivo dal confronto fra la sentenza e gli atti di causa (Cass. 10249/2021). Non sussiste invece errore revocatorio nel caso in cui si deduca la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche (Cass. 19416/2021; Cass. 11559/2021).
2.- Con il secondo motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza e del procedimento D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, commi 2 e 3, art. 32, commi 1 e 2, art. 47, comma 1 art. 91 c.p.c., comma 1, per omessa declaratoria di inammissibilità di controdeduzioni e documentazione tardivamente depositate dal Comune e per il malgoverno del principio di soccombenza. La ricorrente osserva che in difetto di regolare costituzione di parte appellata non potevano liquidarsi le spese e comunque che non si è tenuta alcuna fase processuale relativa alla sospensione, non richiesta dalla parte.
Il motivo è infondato.
L'eventuale tardiva costituzione dell'appellato non ha come conseguenza la inammissibilità della costituzione nè gli preclude di svolgere attività difensiva, se non con riferimento alle preclusioni previste espressamente dalla legge processuale (eccezioni non rilevabili d'ufficio, chiamata di terzi) in ogni caso all'appellato, anche se tardivamente costituito deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del D.Lgs. n. medesimo, art. 58 (Cass. n. 18962 del 28/09/2005; Cass. n. 947 del 16/01/2019).
La controparte deve quindi considerarsi costituita e pertanto può applicarsi il principio della soccombenza, come ha correttamente fatto la Commissione tributaria regionale.
Quanto alla liquidazione delle spese inerenti la fase di sospensione, il motivo è inammissibile, poichè non è stato indicato l'importo liquidato per tale voce (Cfr. Cass. 30716/17; Cass.18584/21).
3. – Con il terzo motivo, si lamenta ex art. 360, n. 3 la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 1 comma 3, art. 13, comma 6, D.M. n. 55 del 2014, art. 2, deducendo l'erroneità della liquidazione dell'onorario e comunque la liquidazione di un onorario per il Comune che non aveva svolto alcuna utile nè legittima attività difensiva, se non la presenza fisica del difensore all'udienza del 18/4/2016.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2) il Comune di Sulmona aveva depositato una memoria, che costituisce comunque costituzione utile ad esplicare le difese, come sopra precisato, oltre a comparire all'udienza del 18/4/2016, con conseguente liquidabilità degli onorari relativi alla fase di studio, introduttiva e conclusiva.
Deve qui richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 27, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'id quod plerumque accidit" (Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31030; Cass., 9 novembre 2021, n. 32624; Cass., 30 giugno 2020, n. 12983).
4-Con il quarto motivo, si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, e dell'art. 161 per l'erronea applicazione della normativa sulle spese di giustizia ed in particolare del raddoppio del contributo unificato al processo tributario.
Il motivo è fondato, poichè, come da giurisprudenza di questa Corte "la norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell'ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione ai giudizi tributari, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile" (Cass. civ. n. 5757/2021; Cass. n. 15111/18, Cass. n. 20018/18).
Ne consegue, in accoglimento del quarto motivo del ricorso, respinti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata esclusivamente sul capo in cui afferma la sussistenza dei presupposti per il versamento in ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater, senza necessità di rinvio. In ragione della soccombenza sui primi tre motivi del ricorso, le spese si compensano in ragione di un quarto, ponendo la restante frazione a carico della parte ricorrente, e liquidando come da dispositivo in favore del Comune.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri; cassa il capo della sentenza impugnata relativo alla sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quater.
Compensa le spese in ragione di un quarto e liquida la somma complessiva, per l'intero, in Euro 1.800,00 per onorario oltre Euro 200,00 per esborsi non documentabili, spese forfetarie e accessori di legge, in favore del Comune di Sulmona.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2022
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