Cassazione, sentenza n. 25633 del 31/08/2022
Sentenza n. 25633 del 31/08/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25633
- Data
- 31/08/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello contro un avviso TIA perché consegnato direttamente al protocollo comunale, ma recante sulla copia soltanto il timbro di ricezione, privo della firma dell’impiegato addetto. La Cassazione ribadisce che, per questa modalità di notificazione, la sottoscrizione consente di identificare chi ha ricevuto l’atto; la sua mancanza rende la notifica inesistente, non semplicemente nulla. Poiché l’inesistenza non è sanabile per raggiungimento dello scopo, la Corte rigetta il ricorso, restando assorbite le contestazioni sul merito dell’avviso.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza n. 343/48/16, depositata in data 15 gennaio 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 25883/12/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo alla TIA per l'annualità 2007, dell'importo complessivo di Euro 35.895,43, rispetto alla quale era stato eccepito il difetto di motivazione, l'errato calcolo degli interessi e l'indebita applicazione dell'addizionale provinciale;
3. la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo l'avviso correttamente motivato; la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, consegnato all'amministrazione comunale mediante la diretta presentazione nei relativi uffici del protocollo, in quanto recante il timbro di ricezione privo di sottoscrizione;
4. avverso la sentenza di appello, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 15 luglio 2016, affidato a tre motivi, e presentava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; il Comune convenuto si costituiva con coritroricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduceva la violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 546 del 1992 artt. 16 e 18 e D.P.R. n. 445 del 2000 art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che nessuna norma di legge imponeva la sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti;
2. con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo in quanto il Comune aveva ricevuto l'atto, esibito al momento della tempestiva costituzione;
3. con il terzo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212 del 2000, 3 della L. n. 241 del 1990 e 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendo le contestazioni di merito non esaminate in ordine al difetto di motivazione dell'avviso impugnato;
4. Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento, con conseguente assorbimento del terzo.
4.1 In continuità con quanto già affermato da questa Corte, va ribadito che "Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello, che, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell'atto depositato manchi (come nella specie) la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell'ente locale, potendo tale timbro non essere stato apposto dall'impiegato "addetto", nè essendovi modo per individuare quest'ultimo" (Cass. n. 22576 del 2004; Cass. n. 8982 del 2002: in senso sostanzialmente analogo anche Cass. n. 2816 del 2012, secondo cui nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n.546 del 31 dicembre 1992, art. 20, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto).
In senso adesivo si sono poi ulteriormente pronunciate Cass. n. 10317 del 2020, emessa tra le stesse parti in contenzioso analogo, e Cass. n. 26804/2020.
Dall'inesistenza della notifica consegue l'impossibilità di una sua sanatoria per raggiungimento dello scopo.
5. Per le suesposte considerazioni, rilevato che la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso va integralmente rigettato.
5.1 La condanna alle spese segue la soccombenza.
5.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi del L. n. 228 del 2012 art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
– condanna la ricorrente a pagare al Comune di (—) le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. r. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

