Cassazione, sentenza n. 25745 del 01/09/2022
Sentenza n. 25745 del 01/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25745
- Data
- 01/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava la cartella notificatagli per imposte non versate da una società, censurando l’affermazione della propria responsabilità e il mancato accertamento dell’elemento soggettivo delle violazioni. La Cassazione rileva che il vizio di omesso esame deve riguardare un preciso fatto storico, non questioni interpretative o deduzioni difensive come quelle prospettate. Il ricorso è pertanto rigettato, restando ferma la decisione d’appello sulla responsabilità per il debito sociale.
Testo della pronuncia
1. P.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 gennaio 2017, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificatagli, quale amministratore di fatto della E. s.r.l., per omesso versamento delle imposte accertate nei confronti della società.
2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame del contribuente rilevando che l'atto impugnato era stato notificato a seguito di avviso di accertamento la cui legittimità era stata confermata in sede giurisdizionale, per cui non potevano avere ingresso contestazioni in ordine all'esistenza della pretesa erariale fatta valere con tale atto impositivo.
Ha, quindi, ritenuto sussistenza la sua responsabilità per il debito sociale, avuto riguardo alla sua qualità di socio di fatto della società debitrice.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata lo ha ritenuto responsabile degli illeciti compiuti dalla società in violazione del principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie e ha omesso di accertare la sussistenza dell'elemento psicologico di esso ricorrente, da valutare anche in considerazione del fatto che l'avviso di accertamento non è stato notificato alla società, così precludendo a quest'ultima di esercitare il suo diritto di difesa.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto l'invocato paradigma normativo riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni interpretative o deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305).
2. Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto.
3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022
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