Cassazione, sentenza n. 25751 del 01/09/2022

Sentenza n. 25751 del 01/09/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
25751
Data
01/09/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato l’accertamento notificato anche all’ex socio di una società di capitali cancellata, ritenendo decisivi sia l’inesistenza della società sia l’assenza di utilità distribuite nel bilancio finale di liquidazione. La Corte ha affermato che la cancellazione determina un fenomeno successorio nei rapporti debitori in capo agli ex soci, anche quando il credito non sia stato definitivamente accertato e non sia stato distribuito attivo, restando opponibile il limite della responsabilità previsto per i soci. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la causa rinviata alla CTR.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 2222/1/2016 depositata in data 14/4/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto da F.V.A., quale ex socio ed ex liquidatore della estinta società (—) S.r.l. avverso la sentenza n. 1510/23/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva parzialmente accolto i ricorsi introduttivi riuniti, già separatamente notificati al F. nella sua suddetta duplice qualità. Essi avevano ad oggetto l'avviso di accertamento con cui era stato disposto il recupero a tassazione di maggior reddito imponibile conseguito dalla società nell'anno di imposta (—), ai fini delle II.DD. e IVA, oltre accessori.

2. La CTP aveva così annullato l'avviso di accertamento limitatamente alla posizione della società quale soggetto estinto e dunque non più esistente al momento della notificazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta (—), confermando le riprese nei confronti del contribuente persona fisica, quale ex socio dapprima al 99% e poi ex socio unico.

3. Il giudice d'appello annullava invece integralmente l'avviso di accertamento impugnato ritenendo in primo luogo che, per effetto della notifica dell'atto alla società estinta, fossero venuti meno i presupposti impositivi nei confronti del liquidatore e dell'ex socio e, in secondo luogo, per essere stato comunque assente un utile da distribuire in sede di bilancio finale di liquidazione, con conseguente assenza di debito fiscale in capo alla persona dell'ex socio.

4. Avverso tale sentenza l'Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso, che illustra con memoria.

Motivi della decisione

5. Con un unico motivo di ricorso – in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – viene dedotta la violazione e falsa applicazione da parte della CTR dell'art. 2495 c.c., per aver erroneamente ritenuto, attraverso una duplice ratio decidendi che l'avvenuto annullamento dell'avviso riferito alla società avesse comportato anche il venir meno della pretesa nei confronti del F., cui pure era stato notificato l'avviso quale ex socio oltre che ex liquidatore, nonchè che l'Agenzia avesse dovuto fornire la prova del fatto che egli avesse conseguito delle utilità in sede di bilancio finale di liquidazione quale presupposto per l'operatività del meccanismo successorio.

6. Il motivo è fondato. Va premesso che non è controverso il fatto che il (—) sia avvenuta l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e che l'atto impositivo sia stato emesso il 7 settembre anche nei confronti di tale soggetto, ormai inesistente. Ciò detto, con riferimento alla posizione del F. quale ex socio, posizione sola per la quale egli conserva la propria legittimazione nel processo, le rationes decidendi espresse dalla CTR sono erronee.

7. L'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese determina un fenomeno successorio nei confronti degli ex soci senza che alcuna somma sia stata da loro riscossa sulla base del bilancio di liquidazione. Come insegna già Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495 c.c., comma 2, come modif. dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, anche nel caso in cui il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società, estinta nelle more. Secondo le Sezioni unite summenzionate e non superate, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.

8. Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente, con conseguente eccentricità della decisione della CTR rispetto a tale consolidato quadro di diritto.

9. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022

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