Cassazione, sentenza n. 26693 del 09/09/2022
Sentenza n. 26693 del 09/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26693
- Data
- 09/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva una cartella di pagamento per IRES, IVA e altri importi, già ritenuta legittima nei due gradi di merito. In Cassazione la contribuente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, riferendo l’annullamento della cartella, ma la rinuncia non poteva determinare l’estinzione perché priva della sottoscrizione personale della parte e di un mandato speciale al difensore. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza statuire sulle spese né applicare il doppio contributo.
Testo della pronuncia
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso cartella di pagamento per IRES, IVA e altro relativamente all'anno (—).
Il ricorso, affidato a due motivi, è stato rimesso in pubblica udienza a seguito di richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente che aveva dichiarato di aver presentato domanda di definizione agevolata ex D.L. n. 148 del 2017, D.L. n. 193 del 2016.
L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
1. In data 3.6.2022 il difensore della ricorrente ha depositato "rinunzia al giudizio per intervenuta definizione", allegando che l'Agenzia aveva provveduto ad annullare la cartella di pagamento impugnata, e ha chiesto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Non può dichiararsi l'estinzione del processo, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., in quanto la rinunzia non è sottoscritta dalla parte personalmente e il difensore non risulta munito di mandato speciale a tale effetto.
La dichiarazione, peraltro, rivela una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso che, quindi, può essere dichiarato inammissibile, sulla falsariga dell'orientamento di questa Corte in caso di rinunzia non notificata alla controparte costituita (Cass. sez. un., n. 3876 del 2010; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 13923 del 2019).
2. Non vi è da decidere sulle spese.
Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 9 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2022
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