Cassazione, sentenza n. 1303 del 19/01/2018
Sentenza n. 1303 del 19/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1303
- Data
- 19/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione contestava la decisione regionale che aveva annullato una rettifica doganale basata sulla relazione OLAF, relativa all’origine cinese delle merci e al conseguente dazio antidumping, riconoscendo inoltre la buona fede dell’importatore. La Corte ritiene decisivi e dotati di piena efficacia probatoria gli accertamenti OLAF, salva prova contraria, e chiarisce che la buona fede impedisce il recupero solo in presenza di tutti i presupposti previsti, incluso un comportamento attivo erroneo dell’autorità. Accolti il secondo e il quarto motivo, cassa con rinvio; dichiara inammissibili le restanti censure e il ricorso incidentale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale della Liguria (Ctr), di riforma della sentenza di primo grado in relazione a un avviso di rettifica di accertamento doganale, che riconosceva l'origine cinese di prodotto importati dalla società e applicava perciò il dazio antidumping del 58,6%.
L'avviso seguiva un precedente avviso di rettifica, che aveva revocato l'origine della merce da "Filippine preferenziale" a Filippine non preferenziale", elevando il dazio dello 0% al 3,7% e ciò in quanto era risultato che il certificato di origine (c.d. "FORM A") rilasciato dal paese esportatore era stato ottenuto dietro presentazione di documentazione ingannevole, volta a fare apparire che i prodotti potessero beneficiare del trattamento tariffario preferenziale.
L'Amministrazione aveva in seguito ricevuto la relazione Olaf da cui risultava l'origine cinese della merce, da cui l'applicazione del dazio antidumping. Avverso la rettifica che applicava il dazio antidumping la società ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, la cui decisione, sfavorevole per il contribuente, è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.
Secondo la Ctr la Dogana era a conoscenza di tutti gli elementi relativi all'importazione già nel momento in cui aveva operata la prima rettifica, per cui già da allora avrebbe dovuto contestare l'origine cinese e pretendere il dazio antidumping. Il non averlo fatto precludeva all'Amministrazione il potere di operare l'integrazione del precedente avviso di rettifica.
La Ctr, inoltre, riconosceva raggiunta la prova della buona fede dell'importatore, dal quale non si poteva pretendere un livello di diligenza maggiore rispetto a quello della Dogana, che aveva ritenuto vera la documentazione presentatale.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, cui la società reagisce con controricorso contenente ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal difensore della contribuente nel corso della discussione orale, il collegio ritiene di fare proprio il principio secondo il quale "la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell'art. 366 c.p.p., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l'inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass. 18363/2015)".
L'applicazione di tale principio consente di disattendere l'eccezione, posto che nel caso di specie, seppure fra gli atti e i documenti trascritti, ve ne siano alcuni che non sono essenziali per il rispetto del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso è formato in termini tali da consentire di individuare e isolare facilmente le parti sovrabbondanti, la cui eliminazione non pregiudica minimamente la comprensione della vicenda.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1.
La ricorrente censura la sentenza là dove la Ctr ha ritenuto che l'Amministrazione aveva avuto conoscenza dell'origine cinese della merce già al momento in cui aveva rettificato l'origine della merce da "Filippine preferenziale" a "Filippine non preferenziale".
Decidendo in questo modo la Ctr non ha tenuto conto delle prove documentali fornite dalla Dogana innanzi ai giudici tributari.
1.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non deduce alcuna violazione delle norme indicate nella rubrica. La censura, così come proposta, non investe il principio di disponibilità della prova nè il principio del c.d. libero convincimento, ma investe la valutazione della prova, che è appunto l'attività regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 15107/2013).
2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su fatto decisivo e controverso.
L'Ufficio aveva dedotto, producendo documentazione di supporto, di avere avuto cognizione della provenienza cinese della merce dopo l'emissione del primo avviso di rettifica, in concomitanza con la ricezione della relazione OLAF che riportava gli esiti della missione comunitaria svoltasi nella Filippine, ricezione avvenuta l'1 dicembre 2006.
2.1 Il motivo è fondato. Gli esiti delle indagini comunitarie e la relazione Olaf rappresentavano il fatto giustificativo della ulteriore ripresa oggetto della impugnativa del contribuente.
Benchè l'Amministrazione avesse fondato su tali documenti (trascritti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) il nucleo essenziale della propria difesa, le deduzioni riguardanti gli esiti della relazione Olaf sono state del tutto trascurate dalla Ctr, che su questi aspetti, indubbiamente decisivi della lite, non ha speso neanche una parola.
E' stato chiarito che "in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria (Cass. n. 10118/2017)".
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 78 Codice Doganale Comunitario e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La ricorrente non dubita che, anche nel campo dell'accertamento doganale, l'Amministrazione abbia il potere di procedere a un accertamento che ne integri uno emesso in precedenza in presenza di fatti nuovi non conosciuti, tuttavia, secondo l'Amministrazione, l'avviso di rettifica all'origine del contenzioso non aveva natura di integrazione della precedente rettifica (quella con la quale fu disconosciuta l'origine preferenziale delle merci), ma bensì di atto impositivo autonomo, fondato su un diverso presupposto, costituito dall'origine cinese delle merci.
3.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non deduce un errore nell'applicazione della norma, ma un'errata ricognizione della fattispecie concreta da parte dei giudici di appello, che avrebbero qualificato come accertamento integrativo un accertamento che tale non era (Cass. n. 15499/2004).
4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 220 del Codice Doganale Comunitario.
La Ctr ha riconosciuto la esimente della buona fede senza compiere una esaustiva indagine e verifica circa l'esistenza dei presupposti richiesti dalla norma, la cui applicazione a favore del contribuente è subordinata a una pluralità di condizioni. In particolare è richiesto in primo luogo un "errore attivo" delle Autorità competenti.
4.1. Il motivo è fondato. L'art. 220, p. 2, comma 1, lett. b, del Codice Doganale Comunitario esenta da responsabilità l'importatore in buona fede in casi tassativi circoscritti. Questa Suprema corte ha chiarito che essa "per essere applicata, richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perchè resti impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente" (Cass. n. 7702/2013).
Ciò posto è evidente l'errore in cui è incorsa la Ctr là dove ha riconosciuto la rilevanza della buona fede in forza del rilievo che non si potrebbe pretendere "che il contribuente sia più diligente della dogana", che non si era accorta che il certificato di origine preferenziale rilasciato dalle autorità filippine era stato emesso sulla base dl false informazioni presentate al momento dell'esportazione.
La Ctr però non si avvede che, ragionando in questi termini, imputa all'autorità non un comportamento attivo, ma un comportamento omissivo. Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, comma 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, purchè però esso sia imputabile a comportamento "attivo" delle autorità doganali nel rilasciare le certificazioni all'esito dei controlli sulle dichiarazioni di provenienza degli esportatori" (Cass. n. 7837/2010).
Con unico motivo di ricorso incidentale la società deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e del principio di obbligatorietà del contraddittorio amministrativo doganale.
La parte si duole che la rettifica doganale è basata unicamente sulle risultanze di documenti e non stata proceduta dal contraddittorio con la società esponente.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da parte totalmente vittoriosa in grado d'appello e con riferimento a questione che non è stata esaminata neanche implicitamente dalla Ctr. Essa andrà proposta al giudice di rinvio (Cass. n. 17199/2003; n. 13428/2003; n. 16117/2000).
In conclusione sono fondati il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo e il terzo.
E' inammissibile inoltre il ricorso incidentale.
Si impone in relazione ai motivi del ricorso principale accolti la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.
Alla stessa Commissione di demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili gli atri motivi del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi del ricorso principale accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018
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