Cassazione, ordinanza n. 1543 del 22/01/2018
Imposta Regionale sulle attività produttive - Rimborsi - Termini - Istanza di rimborso - Decorrenza della prescrizione - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1543
- Data
- 22/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato prescritta l’azione per il rimborso IRAP, calcolando il termine decennale dalla presentazione dell’istanza. La Cassazione ha invece precisato che, in assenza di una disciplina speciale, il silenzio-rifiuto si forma dopo novanta giorni e che, durante tale intervallo, la prescrizione resta sospesa, iniziando a decorrere soltanto quando il diritto può essere azionato davanti al giudice tributario. Poiché il ricorso era stato proposto nel giorno corrispondente alla formazione del silenzio-rifiuto di dieci anni prima, la Corte ha accolto l’impugnazione, cassato la sentenza e rinviato alla CTR.
Massima
La richiesta al Fisco di un rimborso si intende respinta, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla normativa speciale, quando dalla data di presentazione dell'istanza siano decorsi novanta giorni senza che l'ufficio si sia pronunciato. Durante questo periodo è sospesa, ai sensi dell'art.21 del processo tributario, la prescrizione che inizia a decorrere successivamente applicandosi l'art. 2946.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ragioni della decisione
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. Il 19 giugno 2002 il dr M.M. presentò domanda di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2002. Il silenzio-rifiuto, formatosi alla data del 17 settembre 2002 (art. 21 proc. trib.), fu impugnato dal contribuente il 17 settembre 2012, con ricorso accolto dalla CTP-Pisa. La decisione, appellata dal fisco, fu riformata dalla CTR-Toscana che ritenne essersi prescritta l'azione restitutoria, essendo decorsi più di dieci anni dalla domanda di rimborso.
2. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, ritenendo che – a mente dell'art. 21 proc. trib. e degli artt. 2946 e 2935 c.c., il termine prescrizionale decorresse dal momento in cui il diritto al rimborso fosse esercitabile in giudizio, ovverosia una volta che fosse scaduto il termine di novanta giorni dall'istanza per la formazione di un silenzio-rifiuto, a sua volta impugnabile con ricorso al giudice tributario. Il fisco insiste, invece, per la conferma della decisione d'appello.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 E' assolutamente pacifico che i termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non ex numero sed ex numeratione dierum; dunque il dies a quo va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si e verificato (Cass. Sez. 3, 14/03/1962, n. 499 ed altre).
3.2 Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, proc. trib., prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., (Cass., Se. 5, 20/08/2004, n. 16477 ed altre). Dunque, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21 proc. trib., laddove la richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato (con" in generale Cass., Se. U, 06/04/2012, n. 5572).
3.3 Ne deriva che il giudice d'appello, nel ritenere tardiva la domanda giudiziale del 17 settembre 2012 a fronte del silenzio-rifiuto formatosi il 17 settembre 2002, si è discostato dai superiori principi di diritto ai quali il giudice di rinvio si dovrà attenere in seguito alla necessaria cassazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018
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