Cassazione, sentenza n. 3167 del 09/02/2018

Sentenza n. 3167 del 09/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
3167
Data
09/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento contestava l’emissione di una fattura per una consulenza ritenuta inesistente, mentre la contribuente sosteneva che il contratto fosse agli atti e che il pagamento dimostrasse l’effettività della prestazione. La Cassazione ha giudicato inammissibili le doglianze dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e ha confermato che, dopo gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione, gravava sulla contribuente la prova dell’operazione, non assolta con il solo pagamento o con documenti formalmente regolari. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La società XXXX s.r.l. propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia aveva appurato per l'annualità 2006 una presunta emissione di fattura per operazioni inesistenti per un importo pari ad Euro 50.000 in favore della ditta A.M. relativamente ad un contratto di consulenza non esibito in giudizio.

La commissione tributaria provinciale di Caltanissetta con decisione n. 47.3.2011 rigettò il ricorso e la Commissione tributaria della regione Sicilia confermò la decisione con sentenza del 15.12.2015.

I giudici d'appello fondarono la propria decisione sulla considerazione che la Società non avesse provato l'effettività della prestazione e che il contratto che avrebbe dovuto giustificarla non era stato esibito.

Avverso tale sentenza, la XXXX s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

L' Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti che si ravvisano nella circostanza che la motivazione della sentenza impugnata non aveva tenuto in considerazione che il contratto sotteso alla fattura n. (XXXXX) era stato acquisito agli atti, in quanto allegato al processo verbale di constatazione della GDF, e che esso non prevedeva che le ricerche di mercato affidate al geom. A.M. andassero fatte in Ucraina ma prevalentemente nel nord Italia.

2. Il motivo è inammissibile. Questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) ha infatti precisato che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla sentenza impugnata depositata 15.12.2014, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

2. Tali vizi non possono ravvisarsi nelle ragioni prospettate nel motivo in esame, posto che esso, lungi dall'allegare l'assenza di motivazione o la sua mera apparenza, si limita in concreto a ravvisare una presunta contraddizione fra quanto asserito in sentenza, a proposito degli indizi raccolti dal primo giudice a proposito dell'inesistenza dell'operazione riconducibile alla fattura (XXXXX) emessa dalla s.r.l. XXXX in favore della ditta A.A.M., e le risultanze del contratto asseritamente sotteso alla fattura contestata.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce, in particolare, che la sentenza non aveva considerato che era stato provato il pagamento del corrispettivo previsto per il contratto intercorso con la ditta M. e la correlativa assenza di prova che la ricerca di mercato dovesse essere condotta in Ucraina, per cui non poteva dirsi che l'Amministrazione finanziaria avesse adempiuto al proprio onere probatorio.

4. Il motivo è in parte inammissibile, in quanto pur essendo intitolato a plurime violazioni di legge, attacca la motivazione della sentenza in punto di affermate carenze di valutazione del materiale probatorio, ed in parte infondato laddove non rivendica la corretta applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio.

5. Va ricordato che questa Corte di cassazione ha da tempo espresso l'orientamento secondo cui, in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti – in relazione alle quali la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno – l'Agenzia ha l'onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o presuntiva (vd. Cass. Sez. 5 del 09/09/2016 n. 17818; n. 21953 del 2007, n. 9784 del 2010, n. 9108 del 2012, n. 15741 del 2012, n. 23560 del 2012, n. 27718 del 2013, n. 20059 del 2014, n. 26486 del 2014, n. 9363 del 2015; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006 C-439/04; 21 febbraio 2006 C- 255/02; 21 giugno 2012 C-80/11; 6 dicembre 2012 C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente), dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; con la puntualizzazione che tale prova non può consistere nella mera esibizione della fattura o nell'attestazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichè la regolarità dei suoi profili formali è, normalmente, funzionale proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 5406/16; 28683/15, 428/15, 12802/11, 15228/01).

6. Risulta, d'altro canto, altresì reiteratamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21980 del 2015, n. 21446 del 2014, n. 24426 del 2013, n. 9108 del 2012, n. 5748 del 2010) che, sia in tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa, solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 (v., anche, art. 226 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006).

7. Da tali criteri la decisione impugnata non si è discostata e quindi non incorre nelle denunziate violazioni di legge, avendo correttamente segnalato le circostanze indiziarie addotte dall'Agenzia a sostegno della denunziata insussistenza dell'operazione fatturata. L'Amministrazione finanziaria ha, invero, fornito idonei elementi probatori derivanti da controlli incrociati tra la società ricorrente e la ditta M.A., esercente l'attività di generico servizio alle imprese, dai quali era emerso che le somme corrisposte a seguito di rapporto contrattuale intercorso con la ricorrente non avevano trovato riscontro nei documenti contabili della ditta, nè tale contratto era stato esibito.

11. La natura di "cartiera" della ditta M. è stata tratta dall'assenza di riscontri contabili riferibili alla stessa ditta con la conseguenza che spettava alla società contribuente, che con tale impresa aveva intrattenuto rapporti commerciali, fornire la prova di aver svolto tali trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che si trattasse di soggetto realmente operativo.

12. In definitiva il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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