Cassazione, ordinanza n. 7040 del 21/03/2018
Accertamento delle Imposte - Accertamento sintetico - Acquisizione di titoli - Presunzione semplice - Inversione dell'onere della prova.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7040
- Data
- 21/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento sintetico IRPEF per il 2002 assumeva come indice di capacità contributiva l’acquisto oneroso di azioni, il cui prezzo risultava dall’atto notarile già versato; la contribuente sosteneva invece che nessun pagamento fosse avvenuto. La Corte ha precisato che l’art. 38 consente di provare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto, anche dimostrando la simulazione dell’atto o la sua causa gratuita. Poiché la CTR aveva motivatamente ritenuto insufficienti gli elementi offerti e il ricorso sollecitava una diversa ricostruzione fattuale, la Cassazione lo ha rigettato.
Massima
Nell'ambito dell'accertamento l'art. 38 del D.P.R. n.600/73 ( presunzione semplice a favore dell'ufficio) genera l'inversione dell'onere della prova trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto su cui si fonda l'accertamento non corrispondente alla realtà. Nel caso di specie trattandosi di un contratto per l'acquisizione di titoli, il contribuente doveva dimostrare che il pagamento del prezzo non fosse avvenuto e che, quindi, all'acquisizione dei beni non corrispondesse una reale disponibilità economica (suscettibile di valutazione ai fini fiscali) ovvero che la stipulazione del contratto fosse simulata in quanto avente una causa gratuita.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
nella controversia originata dall'impugnazione da parte di O.M. di avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e relativo a Irpef anno 2002, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi C.T.R.) rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado (di rigetto dell'originario ricorso);
in particolare la C.T.R., riteneva che, a fronte dell'onerosità dell'acquisto di azioni (posto a base dell'accertamento) quale risultante dagli atti, nessuna contraria valenza probatoria poteva attribuirsi alla dichiarazione (prodotta in appello) del venditore delle azioni (di non avere ricevuto alcun corrispettivo), in primis, perchè non avente le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, comunque, perchè inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4;
avverso la sentenza O.M. propone ricorso su unico motivo;
l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 2, e dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che:
l'unico motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, artt. 2700 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 – è palesamente infondato e, prima, ancora inammissibile;
premesso il fatto, pacifico in atti, posto a base dell'accertamento (acquisto di azioni per il prezzo dichiarato, in atto notarile, come già precedentemente versato), la tesi della contribuente svolta con il mezzo di impugnazione (secondo cui in atti era stata fornita idonea documentazione atta a dimostrare che nessun prezzo in realtà era stato pagato) non può trovare accoglimento;
non sussiste, infatti, la dedotta violazione di legge laddove è consolidata giurisprudenza di questa Corte che l'accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore e, nello specifico, che "in tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, che può consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica"(Cass. n. 21442 del 10/10/2014);
tra le prove contrarie è, poi pacificamente ammessa, per quanto qui direttamente rileva, anche quella che il versamento degli importi contestati non è avvenuto e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto in questione natura simulata: questa Corte ha già affermato, al riguardo, in fattispecie di spese per acquisto di immobili, che è consentito al contribuente dimostrare che manca una disponibilità patrimoniale in quanto il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita, anzichè quella onerosa apparente (Cass. nn. 8665 del 2002 e 5991 del 2006);
nella specie, la C.T.R. ha correttamente applicato tali principi ma, con idonea, logica e sufficiente motivazione, non ha ritenuto, a fronte dell'incremento patrimoniale costituito dall'acquisto di azioni per il prezzo di Lire 400.000 dichiarato nell'atto notarile come già corrisposto, che tutti gli elementi forniti dalla contribuente, ed integralmente esaminati, fossero idonei a provare la dedotta simulazione;
di contro tale accertamento non viene idoneamente contrastato con il ricorso che, anzi, nei termini in cui è formulato, tende inammissibilmente ad una ricostruzione in fatto diversa rispetto a quella operata dal Giudice di merito;
ne consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018
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