Cassazione, ordinanza n. 8029 del 30/03/2018

Ordinanza n. 8029 del 30/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8029
Data
30/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli investitori chiedevano il risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di obbligazioni argentine nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria, contestando il riparto dell’onere probatorio applicato in appello. La Corte ha chiarito che l’investitore deve allegare l’inadempimento dell’intermediario e provare danno, nesso causale ed esistenza degli ordini di acquisto contestati; spetta invece all’intermediario dimostrare l’adempimento diligente delle specifiche obbligazioni dedotte. Poiché il documento invocato era stato esaminato e le prove richieste non risultavano fornite, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Rilevato che,

con sentenza n. 283 pubblicata il 3 febbraio 2015, la Corte di appello di Venezia ha respinto la domanda proposta da Z. G., B. P. e Z. E. contro la BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. e avente per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'acquisto di obbligazioni argentine nell'ambito di un contratto di intermediazione finanziaria, con conseguente condanna alla restituzione di quanto percepito dagli attori in forza della sentenza di primo grado, oltre accessori;

che avverso tale pronuncia Z. G., B. P. e Z. E. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la banca intimata non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge (art. 2697 cod. civ. e 23 d. Igs. n. 58/98) nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente addossato agli odierni ricorrenti l'onere di provare l'esistenza degli ordini di acquisto oggetto di controversia e per avere omesso di considerare la decisività di un documento proveniente dalla banca che provava l'esistenza degli ordini medesimi;

che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 e 23 d. Igs. n. 58/98; 26,27,28,29,34 Reg. Consob 11522/98; 2697 cod. civ.), per avere la corte di appello erroneamente ritenuto gli odierni ricorrenti onerati di provare il preteso inadempimento contrattuale, la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra inadempimento e danno;

ritenuto di disporre la redazione della motivazione in forma semplificata;

ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato;

che, per ciò che attiene alla doglianza inerente la violazione di legge, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016), nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore -in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria- l'investitore stesso deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta": ciò significa che, a prescindere dal tipo di responsabilità dell'intermediario che venga dedotta in lite (contrattuale o aquiliana), l'attore ha l'onere in ogni caso di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, a partire dall'esistenza stessa (qui contestata) degli ordini di acquisto che assume essere stati inadempiuti dal convenuto che egli sostiene essere stato l'ordinatario;

quanto poi alla doglianza relativa al vizio di motivazione, la censura si mostra inammissibile, atteso che il documento che si denuncia come decisivo e non esaminato nella motivazione del provvedimento impugnato (la risposta della banca alle lamentele dei clienti, datata 18 aprile 2004 secondo la sentenza di appello e indicata nel motivo in esame come erroneamente recante la data del 18 agosto 2004) risulta invece essere stato puntualmente esaminato nella sentenza di appello (cfr.pagg.7-8), che è pervenuta a negarne la natura di riconoscimento della esistenza degli ordini di acquisto per cui è causa, con motivazione non apparente che sfugge al sindacato di questa Corte dopo la novellazione dell'art. 360, primo comma n. 5. c.p.c.;

ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attore deve in ogni caso dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra inadempimento e danno (Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010; Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 06/03/2015);

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone;

che non vi è luogo per una pronuncia sulle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto difese;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 18 gennaio 2018

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