Cassazione, ordinanza n. 8085 del 03/04/2018

Contenzioso - Impugnazioni - Società di persone -Accertamento contestuale di IVA, IRPEF ed IRAP fondato su elementi comuni - regolare istaurazione del contraddittorio in carenza di litisconcorzio necessario con i soci - Esclusione -.

Tipologia
Sentenza
Numero
8085
Data
03/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento unitario IVA e IRAP nei confronti di una società di persone, fondato su elementi comuni, esaminato nei gradi di merito senza la partecipazione dei soci. La Corte ha rilevato d’ufficio che, in tale situazione, società e soci sono litisconsorti necessari, anche se questi ultimi hanno separatamente definito la propria posizione IRPEF: tale definizione non incide sui debiti IVA e IRAP della società. Dichiarata la nullità dei giudizi precedenti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTP per l’integrazione del contraddittorio.

Massima

L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone è sempre possibile anche se i soci abbiano definito la loro personale posizione fiscale, per la medesima annualità, ai fini IRPEF. Da ciò discende che se l'Agenzia delle Entrate ha contestualmente proceduto – con un unico atto – ad emettere accertamenti fondati su elementi comuni ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP e la società ha impugnato l'accertamento, concernente l'imponibile IVA, la stessa non viene sottratta dal vincolo necessario del "simultaneus processus"( per l'inscindibilità delle situazioni ) nei confronti dei suoi soci.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 63/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva parzialmente accolto il ricorso della Real Pesca di L.R. & C. sas contro l'avviso di accertamento IRAP, IVA 2005. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali non potevano considerarsi fondate con specifico riguardo al quantum determinato nell'atto impositivo impugnato, poichè non si era tenuto conto dei costi di impresa, ancorchè non correttamente contabilizzati e pur trattandosi di un accertamento c.d. "induttivo puro", derivante dal mancato rinvenimento di merci presso la società verificata e quindi in virtù delle correlative presunzioni legali (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha inviato memoria.

Considerato che:

In via preliminare e d'ufficio è doveroso il rilievo della nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, poichè emesse a contraddittorio non integro.

Va ribadito che:

– "L'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1 e art. 44. Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società" (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01);

– "L'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni" (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421-01).

Nel caso di specie i soci della Real Pesca di L.R. & C. sas non sono mai stati evocati in questo processo, del quale, in base ai principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali, sono senz'altro parti necessarie.

Non ha rilievo giuridico processuale la circostanza, allegata dalla controricorrente e ribadita specificamente nella memoria illustrativa, che essi abbiano separatamente definito la propria posizione con riguardo all'IRPEF derivata "per trasparenza" dall' atto impositivo oggetto della presente lite.

Tale sub-procedimento amministrativo infatti esplica effetti esclusivamente sulla loro personale posizione fiscale per l'annualità de qua in relazione a tale imposta, mentre non ne può avere in relazione all'IVA ed all'IRAP dovute dalla società contribuente per la stessa annualità, essendo le correlative pretese creditorie erariali l'oggetto specifico ed unico della presente lite di impugnazione dell'avviso di accertamento "unitario" che le porta.

Sicchè appunto ne deriva comunque l'"originarietà" del litisconsorzio originario società/soci quale affermato nei principi di diritto citati.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2018

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