Cassazione, ordinanza n. 8089 del 03/04/2018
Contenzioso - Ricorso e introduzione - notificazione del controricorso - notificazione del Comune al legale del contribuente senza l'utilizzo del suo indirizzo di posta elettronica già comunicato - ammissibilità - esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8089
- Data
- 03/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio relativo a un accertamento ICI, il Comune aveva notificato il controricorso presso la cancelleria della Cassazione, benché la ricorrente avesse comunicato la PEC del difensore: la Corte lo ha quindi dichiarato inammissibile. È stato però rigettato il ricorso della contribuente, poiché la notificazione dell’originario ricorso mediante operatore postale privato, effettuata quando il servizio era riservato a Poste Italiane, doveva considerarsi inesistente e non sanabile dalla costituzione delle controparti. Le successive modifiche legislative non sono state ritenute retroattive; nulla è stato disposto sulle spese.
Massima
Il controricorso notificato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione anziché all' indirizzo di posta elettronica certificata, quando è stato comunicato dalla ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 11084/31/2015, depositata il 7 dicembre 2015, la CTR della Campania rigettò l'appello proposto dalla signora K. B. nei confronti del Comune di Ischia avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento di ICI per l'anno d'imposta 2007, con riferimento agli immobili facenti parte del complesso denominato Castello Aragonese.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
Il Comune di Ischia resiste con controricorso, del quale parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità.
L'eccezione d'inammissibilità del controricorso è fondata.
Il controricorso è stato, infatti, notificato a controparte, in assenza di dichiarazione di elezione di domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte, ciò sebbene la ricorrente avesse nel contempo comunicato sia il numero di telefax sia l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore.
Giova in proposito ricordare che questa Corte ha chiarito che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 25 della L. n. 183/2011 agli artt. 125 e 366 c.p.c., «esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (cfr. Cass. sez. unite 20 giugno 2012, n. 10143; Cass. sez. 6-2, ord. 14 settembre 2017, n. 21335).
Pertanto il controricorso, notificato presso la Cancelleria della Corte sebbene detto indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato comunicato dalla ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile.
Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 156 c.p.c., nonché degli artt. 16, 17, 20 e 22 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata confermato la decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente perché notificato tramite posta privata.
La pronuncia impugnata non merita censura, avendo fatto corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, sul quale, ai fini della decisione della controversia, non influiscono le disposizioni normative sopravvenute alla notifica del ricorso per cassazione.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che l'art. 4 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008,n. 11095).
A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).
Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Parte ricorrente ha insistito, anche in memoria, nel sostenere il proprio assunto in relazione ad una pronuncia di questa stessa Corte (Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter dictum, quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile a consegna diretta dell'atto, che non vale in ogni caso a superare la configurazione in termini d'inesistenza e non di nullità della notifica tramite vettore privato, alla stregua anche dei principi da ultimo in generale affermati da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi di notifica effettuata tramite soggetto non abilitato.
La conclusione di cui sopra va ribadita anche alla stregua delle ulteriori considerazioni che seguono.
La L. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992.
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della 1. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 […], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera uquater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».
Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887).
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla va statuito peraltro in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in ragione della dichiarata inammissibilità del controricorso notificato dal Comune di Ischia presso la Cancelleria della Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017
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