Cassazione, sentenza n. 8273 del 04/04/2018

Sentenza n. 8273 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8273
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Alcune società chiedevano il rimborso della tassa portuale versata per operazioni petrolifere compiute tramite piattaforme marine, sostenendone l’estraneità all’area portuale; il giudice di rinvio aveva ritenuto il tributo comunque dovuto in forza della norma interpretativa sopravvenuta. La Cassazione conferma la natura interpretativa di tale disposizione, ma precisa che resta necessario verificare se le piattaforme ricadessero nell’area portuale delimitata dal decreto ministeriale o, in mancanza, nell’ambito dell’autorità marittima. Accoglie i primi due motivi, cassa la decisione e rinvia alla Corte d’appello per l’accertamento territoriale.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le società Raffineria di Roma s.p.a., Fina Italiana s.p.a., Monteshell s.p.a. e Erg Petroli s.p.a. convenivano in giudizio il Ministero delle Finanze onde ottenere la restituzione di quanto versato indebitamente per tassa portuale da luglio '94 a marzo '95 sostenendo che la tassa non era dovuta in quanto le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti petroliferi venivano svolte fuori del porto di (XXXXX), essendo collegato lo stabilimento di (XXXXX), ove veniva svolta l'attività di raffinazione, tramite un sistema di oleodotti terrestri e sottomarini, a due terminali marittimi, denominati piattaforme R1 e R2, di proprietà della Raffineria, siti nella rada di (XXXXX) a circa sei chilometri dalla costa, ai quali ormeggiano le navi petrolifere per la discarica di petrolio greggio e il carico di prodotti finiti.

Il tribunale di Roma condannava l'amministrazione finanziaria alla restituzione dell'importo richiesto. Proponeva appello il Ministero dell'Economia e Finanze e la corte d'appello di Roma lo respingeva. Proposto ricorso per cassazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, la suprema corte, con sentenza n. 7651 del 31/03/2006, cassava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Roma affermando il seguente principio di diritto: "La tassa portuale sulle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci prevista dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6, si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall'utilizzazione dei servizi portuali resi dalle società in cui si sono trasformate le compagnie portuali e i gruppi portuali, è collocato all'interno della circoscrizione di un'area portuale che è determinata con il decreto ministeriale previsto dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 4 e art. 6, comma 7, e che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa autorità portuale, rispetto alla cui attività la tassa è priva di corrispettività." La corte d'appello, investita del giudizio di rinvio, accoglieva l'appello proposto dal Ministero sul rilievo che la norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, dichiarata espressamente interpretativa della L. n. 82 del 1963, e del D.L. n. 47 del 1974, aveva previsto l'applicazione della tassa di ancoraggio e sulle merci a tutte le operazioni svolte nell'ambito dei porti, rade, spiagge dello Stato e in zone e strutture di ormeggio in qualsiasi modo realizzate, indicando espressamente banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco. Si doveva, quindi, ritenere superata la questione relativa all'appartenenza dei terminali marittimi in discussione all'area portuale di (XXXXX) e (XXXXX), atteso che tali approdi, per effetto della citata legge interpretativa, risultavano senz'altro assoggettati alla tassa in contestazione.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello propongono ricorso per cassazione Raffineria di Roma s.p.a., Totalerg s.p.a. (già Total Italia s.p.a. e Erg Petroli s.p.a.) e Shell Italia s.p.a. formulando quattro motivi illustrati con memoria. Il Ministero dell'Economia e Finanze si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione di legge nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la corte d'appello di Roma, quale giudice di rinvio, non ha fatto applicazione del principio di diritto esposto dalla Suprema Corte con la sentenza rescindente in quanto avrebbe dovuto stabilire in via di fatto se le piattaforme R1 ed R2 fossero situate, all'epoca dei fatti, entro l'area nella quale erano esercitati i poteri autoritativi della relativa autorità portuale. Ed ha errato la corte d'appello nel ritenere che la questione fosse superata per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, in quanto tale norma non ha eliminato il presupposto geografico dato dalla localizzazione delle strutture di ormeggio presso la costa dello Stato sicchè le strutture di ormeggio che non siano ancorate alla costa bensì realizzate offshore non rientrano nell'ambito di applicazione del disposto dall'art. 1, comma 986, cit. in quanto non riconducibili ad un'area portuale. La tassa era riferita all'ambito geografico coincidente con il porto e la norma di cui all'art. 1, comma 986, cit. non aveva inteso alterare la distinzione geografica propria della legislazione precedente che distingueva l'ambito geografico proprio della tassa erariale da quello proprio della tassa portuale.

4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, ed alla L. n. 84 del 1994, art. 98 nonchè contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostengono che la sentenza impugnata è fondata su un errore di diritto laddove ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 986, cit. abbia carattere interpretativo perchè, qualora, accedendo all'interpretazione della corte d'appello, si ritenesse che l'art. 1, comma 986, cit. abbia esteso i presupposti di applicazione della tassa portuale a operazioni compiute in qualsiasi porto, rada o spiaggia dello Stato, tale disposizione non avrebbe effetti meramente interpretativi e produrrebbe, invece, l'effetto proprio di una riforma legislativa, di talchè dovrebbe essere applicata come norma avente natura innovativa e, dunque, non retroattiva.

5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 134 Cost., L. n. 212 del 2006, art. 1, commi 2 e 3, e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostengono che il giudice di rinvio aveva il dovere giuridico di valutare, anche d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, che, risolvendosi in una norma avente efficacia retroattiva, era in contrasto con i principi di ragionevolezza che impongono di ritenere che la norma tributaria possa essere retroattiva solo nei casi in cui la retroattività abbia adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

6. Con il quarto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 23, 25, 30 e 133 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che assicurano la libertà di circolazione delle merci e dei servizi. Sostengono che la norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, si pone in contrasto con il diritto dell'unione europea poichè, assoggettando ad imposizioni discriminatorie le merci imbarcate e sbarcate a seconda della loro origine o della loro destinazione, confligge con la regolamentazione stabilita dai trattati istitutivi sulla libertà di prestazione dei servizi.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche.

La Corte di legittimità, con la sentenza rescindente n. 7651/06 (che ribadisce il principio già affermato con sentenza n. 1961 del 2005) ha affermato che la tassa portuale sulle operazioni di sbarco e di imbarco delle merci prevista dalla L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall'utilizzazione di servizi portuali, è collocato all'interno della circoscrizione di un'"area portuale", determinata con il D.M. previsto dall'art. 4, comma 4, e art. 6, comma 7 medesima legge, che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa Autorità portuale. Ciò consente di affermare che la disciplina riconnetteva, nella sua formulazione originaria (L. 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6), il tributo all'esistenza oggettiva di un ambito portuale sicchè la tassa poteva ritenersi dovuta per le operazioni di sbarco ed imbarco non solo se svolte nei porti in senso stretto o nell'area portuale ma anche con riguardo agli approdi o scali non inclusi in una specifica circoscrizione, purchè compresi, nei limiti del mare territoriale, nell'area soggetta all'autorità marittima. La questione posta con il primo motivo di ricorso concerne il se la norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, abbia esteso l'ambito geografico a presupposto dell'applicazione della tassa portuale. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986 prevede: "Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 982, nonchè quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.". Il comma 982 prevede. "Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa erariale di cui al D.L. 28 febbraio 1974, n. 47, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo 1^ del titolo 1^ della L. 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni". Il comma 985 prevede: Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo 3^ del titolo 2^ della L. 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e alla L. 5 maggio 1976, n. 355, art. 1". La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi condividendone le ragioni, secondo cui "la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, ha natura di interpretazione autentica, sicchè la tassa portuale per le operazioni di sbarco e imbarco delle navi, di cui alla L. n. 84 del 1994, art. 28, comma 6, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi attraverso cui avviene la movimentazione dei prodotti petroliferi, che rientri in una area portuale istituita con il D.M. previsto dagli artt. 4, comma 4, e 6, comma 7 legge medesima, ovvero, in assenza di tale istituzione, sia incluso nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità marittima" (Cass. n. 20018-20020-20021 del 2/5/2017; Cass. n. 3528 del 07/03/2012). Si è inteso, così, affermare, che la norma di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 986, non può che essere riferita all'ambito territoriale latamente inteso con riguardo al quale era applicabile la tassa portuale, per il che la norma stessa costituiva già una possibile soluzione interpretativa della disciplina originariamente introdotta con la L. n. 84 del 1994. Ne deriva che, trattandosi di norma di interpretazione autentica legittimamente adottata dal legislatore poichè è conforme ad una delle possibili interpretazioni della norma pregressa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Ora, considerato che un porto, sia nella sua specie di bene porto sia nella sua specie di area portuale, è individuato e definito con l'adozione del decreto ministeriale ex L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 4 e art. 6, comma 7, che delimita ed individua i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale e classifica i porti, la corte d'appello ha omesso di accertare se le piattaforme R1 e R2 rientrino oppure no nell'area portuale determinata con il D.M. previsto dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, comma 4 e art. 6, comma 7.

Conseguentemente la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

2. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non avendo le ricorrenti indicato in che modo si realizzi in concreto, a mezzo dell'assoggettamento ad imposizioni discriminatorie delle merci imbarcate e sbarcate a seconda della loro origine o della loro destinazione, il contrasto con il diritto dell'unione europea, di talchè il rilievo si pone su un piano meramente ipotetico ed assertivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara inammissibile il quarto, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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