Cassazione, sentenza n. 8283 del 04/04/2018
Sentenza n. 8283 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8283
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava il rimborso della ritenuta applicata a un’indennità per fermo biologico, erogata dall’assessorato regionale tramite la Camera di commercio. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello della Camera perché non costituita in primo grado, ma la Cassazione rileva che le eccezioni sulla giurisdizione e sull’integrità del contraddittorio sono esaminabili anche d’ufficio, salvo il giudicato. Poiché la contestazione investiva i presupposti impositivi e l’assessorato era il soggetto passivamente legittimato, la sentenza resa senza il contraddittore necessario è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.7.2008 F.A.o impugnava il silenzio rifiuto della Camera di Commercio I.A.A. di Messina sulla istanza di rimborso della ritenuta d'acconto operata sulla indennità di fermo biologico per gli anni 1992-1993 concessa dall'Assessorato Regionale Dipartimento Pesca. La CCIAA non si costituiva.
La CTP di Messina con sentenza n. 1090/11/08 disponeva il rimborso sull'assunto che la CCIAA non potesse ritenersi sostituto di imposta, limitandosi essa ad esercitare una attività delegata dall'Assessorato.
La CCIAA proponeva appello.
La CTR della Sicilia, con sentenza n.106/27/10 depositata in data 11.10.2010 dichiarava inammissibile l'appello sul presupposto che non essendosi la CCIAA costituita in primo grado non potesse tenersi conto delle argomentazione espresse nell'atto di appello da ritenersi domande ed eccezioni nuove.
Avverso la sentenza della CTR della Sicilia la Camera di Commercio I.A.A. di Messina ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 24.3.2011 affidato a due motivi.
F.A. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 57 e 59 e degli artt. 102 e 354 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Lamenta quindi l'illegittima declaratoria di inammissibilità della eccezione di difetto di integrità del contraddittorio spiegata in appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 3, 57 e 59 e dell'art. 37 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Lamenta quindi l'illegittima declaratoria di inammissibilità della eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita e di carenza di legittimazione passiva della stessa spiegate con il proposto appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4. Osserva la Corte che la CTR della Sicilia ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla CCIAA la quale, costituendosi per la prima volta in secondo grado aveva sollevato eccezione di difetto di giurisdizione e di difetto di integrità del contraddittorio, senza esaminare le dette eccezioni. Queste ultime sono, infatti, rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio con il limite del giudicato.
5. Ciò premesso il primo motivo è fondato.
La controversia ha ad oggetto il premio/indennità previsto dalla L.R. 27 maggio 1987, n. 26, art. 14 per fermo biologico. Il premio è erogato dall'Assessorato Regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, mentre la Camera di Commercio svolge funzioni amministrative delegate e non proprie.
Nella presente controversia viene in rilievo l'esercizio del potere impositivo e non una controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, relativa al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto.
La domanda avente ad oggetto la restituzione della somma non attiene al mero calcolo di quanto preteso, ma alla legittimità dell'operata ritenuta ovvero alla sussistenza dei presupposti impositivi e del titolo del riconoscimento in questione. (vedi per quanto utili sent. n. 789/1999; attestano la continuità dell'indirizzo: sent. n. 2803/1993; sent. n. 4223/1996; sent. n. 11891/1998).
In tal caso legittimato passivamente è l'Assessorato che concede l'indennità di fermo biologico per il tramite della Camera di Commercio la quale effettua il pagamento trattenendo la ritenuta d'acconto in quanto la vertenza, anche in rapporto al solo importo della ritenuta d'acconto operata su somme dovute, è integrata dalla questione fondamentale, nella prospettiva dell'avente diritto, circa la legittimità della trattenuta fiscale (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 6 giugno 2003 n. 9074).
La sentenza emessa senza il contraddittore necessario è nulla.
6. La trattazione degli altri motivi risulta assorbita dall'accoglimento appena pronunciato.
7. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di primo grado che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di primo grado che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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