Cassazione, sentenza n. 8296 del 04/04/2018

Sentenza n. 8296 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8296
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società sosteneva la nullità della cartella per imposte di registro, ipotecaria e catastale, perché spedita direttamente dal concessionario mediante raccomandata senza relata, e contestava la prova dell’indicazione del responsabile del procedimento. La Cassazione afferma che l’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella per posta: la consegna è provata dall’avviso di ricevimento e non richiede una relata; il tempestivo ricorso avrebbe comunque sanato eventuali nullità. La censura sul responsabile è ritenuta generica e volta a riesaminare le prove, sicché il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Immobiliare Ariete srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/19/12 del 5 marzo 2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento ad essa notificata dal concessionario Equitalia Nomos spa, per imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che tale cartella: – fosse stata regolarmente notificata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26; – contenesse debita indicazione del responsabile del procedimento, come risultante dalla documentazione in atti.

Resiste con controricorso Equitalia Nord spa (già Equitalia Nomos spa).

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso Immobiliare Ariete srl lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; anche in relazione L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la nullità della notificazione della cartella, perchè realizzata direttamente dal concessionario tramite posta e senza relata.

p. 2.2 I tre motivi di ricorso così proposti – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.

Va fatta qui applicazione del consolidato principio in base al quale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, l'agente per la riscossione è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel qual caso, la prova della consegna dell'atto al destinatario si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica; secondo quanto prescritto dal D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001.

Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf. Cass. ord. 16949/14; 4567/15; 20918/16 ed altre) che: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, del resto più volte riaffermato anche con riguardo a fattispecie successive alle modificazioni apportate al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Va peraltro considerato che, come riferito dal giudice di merito, non soltanto la cartella in questione era stata debitamente ricevuta dalla società contribuente il 7 luglio 2009, ma era stata da quest'ultima fatta oggetto di tempestivo ricorso avanti alla commissione tributaria provinciale.

Ciò avrebbe comunque consentito di applicare altro consolidato principio giurisprudenziale di legittimità; in base al quale la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. è applicabile alla notificazione non solo degli atti del processo tributario, ma anche degli atti impositivi e, in particolare, della cartella di pagamento: "La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 alle norme sulle notificazioni del codice di rito" (Cass. 384/16; conf. 23213/14 ed altre). Secondo il medesimo indirizzo, il raggiungimento dello scopo può inoltre essere desunto – con effetto sanante ex tunc ex art. 156 cit. – proprio dall'avvenuta tempestiva proposizione del ricorso, da parte del contribuente, avverso la cartella; ancorchè tale proposizione non escluda, di per sè, il venir meno della decadenza del potere sostanziale di accertamento in capo all'amministrazione finanziaria, eventualmente medio tempore verificatasi (Cass. ord. n. 17198/17; n. 17251/13 ed altre).

p. 3.1 Con il quarto motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale ravvisato l'avvenuta prova dell'indicazione del responsabile del procedimento sulla base di una cartella priva di relata di notificazione e, per tale ragione, priva di attestazione certificativa del suo contenuto integrale.

p. 3.2 Il motivo è per più versi inammissibile.

In primo luogo, esso è formulato in maniera oscura e generica, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6; segnatamente là dove non chiarisce la relazione asseritamente intercorrente tra la mancanza di relata di notifica da un lato e, dall'altro, l'effettiva indicazione – in cartella – del responsabile del procedimento. Relazione in realtà insussistente, ove si consideri che tale indicazione non faceva parte degli atti del procedimento di notificazione, bensì degli elementi contenutistici essenziali dell'atto notificato. Nè viene specificato se ed in quali termini la società contribuente avesse contestato nel corso del giudizio (circostanza, questa, di cui non vi è traccia nella narrazione dei fatti di causa in ricorso, e nemmeno nella sentenza impugnata) l'integrità della cartella notificata; ovvero la conformità tra la copia notificata e quella depositata in giudizio da Equitalia.

In secondo luogo, il motivo non si fa carico della specifica ratio decidendi adottata dal giudice di merito, secondo cui l'avvenuta indicazione del responsabile del procedimento – effettivamente necessaria D.L. n. 248 del 2007, ex art. 36, comma 4 ter, convertito in L. n. 31 del 2008, trattandosi di cartella successiva al 1 giugno 2008 risultava provata dal documento n. 7 (pagina n. 4) prodotto da Equitalia (così come anche già rilevato dal primo giudice). Sicchè, la censura in esame mira in realtà ad inammissibilmente suscitare, nella presente sede di legittimità, la rivisitazione di un vaglio probatorio già puntualmente esercitato, ed esaustivamente argomentato, dal giudice di merito.

P.Q.M.

LA CORTE – rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese così liquidate a favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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