Cassazione, sentenza n. 8299 del 04/04/2018

Sentenza n. 8299 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8299
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva versato l’IRPEF richiesta da un controllo automatizzato con un giorno di ritardo, invocando buona fede, natura formale della violazione e riduzione mediante ravvedimento operoso; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riconosciuto la colpa. La Cassazione qualifica il ritardo come violazione sostanziale, poiché incide sul versamento e sull’incasso erariale, ed esclude che l’errore personale nel computo del termine rientri nelle cause di non punibilità. Il ravvedimento non opera dopo la contestazione: il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

p.1 V.R.L. esponeva che, in data 29 luglio 2006, gli veniva notificato una comunicazione con cui veniva accertato che, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non erano state versate somme a titolo di Irpef su redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell'anno 2002; che, in data 29 agosto 2006 provvedeva tramite modello F24 al versamento dell'intera somma richiesta; che,in data 16.03.2007 gli veniva notificata cartella di pagamento per la complessiva somma di Euro 29.598,11 per sanzioni ed interessi per il ritardato versamento Irpef che avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, avvenuta per l'Ufficio in data 20.07.2006; che, presentava istanza di annullamento della cartella poichè aveva ricevuto la comunicazione il giorno 29 e non 20 luglio, istanza che veniva respinta perchè, benchè accertata la data della notifica in quella del 29 luglio, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 28 agosto.

Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Udine sostenendo che il ritardo di un solo giorno costituiva una violazione meramente formale e che le sanzioni risultavano eccessive, chiedendone la rideterminazione ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (ravvedimento operoso).

La CTP accoglieva il ricorso, sostenendo l'assenza di volontarietà nel ritardo del pagamento.

Avverso la sentenza di primo grado, interponeva gravame l'ufficio sostenendo che il ritardo nel pagamento integrava una violazione sostanziale a fronte della quale era irrilevante la presunta buona fede del contribuente.

La C.T.R. di Udine accoglieva l'appello, sostenendo che l'azione commessa per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di leggi è colposa e che il ritardo nel pagamento anche di un solo giorno comporta la violazione di una norma di legge.

Avverso la sentenza n. 101/01/2011, la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.

L'Agenzia delle Entrate resiste con memoria.

Il ricorrente deposita memorie ex art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

ESPOSIZIONEDELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 2. Con il primo motivo del ricorso, il contribuente lamenta insufficiente o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando l'omessa motivazione sulla dedotta buona fede del ricorrente che, ritenendo che la scadenza del trentesimo giorno coincidesse con lo stesso giorno del mese successivo a quello in cui aveva ricevuto la comunicazione, era convinto di pagare nel termine di legge; deduce che "la motivazione era dovuta" proprio perchè il pagamento era avvenuto con un giorno solo di ritardo e che "secondo il senso comune il termine di 30 giorni equivale ad un mese", che, inoltre, non aveva usufruito del ravvedimento operoso, indice della convinzione di aver operato correttamente.

Si duole inoltre del fatto che la CTR, pur avendo considerato quello del contribuente un errore del calcolo dei giorni, avrebbe erroneamente concluso ravvisando in esso un comportamento negligente.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 – D.Lgs n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che l'inutile spirare del termine di legge connota la condotta inadempiente come colposa, deducendo altresì che la CTR interpreta l'art. 13 cit. come una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che i giudici di appello hanno ritenuto l'insussistenza di una violazione formale, sebbene il ritardato pagamento non avesse prodotto alcun danno per l'erario, in contrasto con il citato art. 10 che nella rubrica riporta "errori del contribuente", escludendo le sanzioni in presenza di mere violazioni formali.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'ambito di un'azione sociale di responsabilità, la doglianza di omesso esame del mancato flusso finanziario che sarebbe derivato alla ricorrente dall'immediata acquisizione della titolarità di un compendio immobiliare, perchè risolventesi nell'esposizione di uno scenario operazionale meramente ipotetico, cui erano ricollegate conseguenze patrimoniali più favorevoli per la società ove ad esso si fossero conformate le condotte dei suoi organi: Cass. 17761/2016; n. 2805 /2011).

Con riferimento alla vicenda in esame, la redazione del ricorso non offre l'individuazione del "fatto controverso", dolendosi del fatto che i giudici di appello abbiano ritenuto la sussistenza di un errore nel conteggio del termine senza esporre le ragioni per le quali hanno ritenuto l'errore (fatto non controverso) inidoneo ad integrare il requisito della buona fede.

La doglianza dunque risulta non correttamente formulata, atteso che l'art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, prevede "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" non più "circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" bensì circa un "fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Trattasi di innovazione di non poco momento, posto che il termine "punto" è un termine atecnico col quale è possibile individuare qualunque fatto, elemento, questione, situazione o circostanza in ordine alla quale la motivazione possa essere viziata, mentre il concetto di fatto è più specifico, sia dal punto di vista naturalistico che da quello giuridico.

Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, i "fatti" in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i "fatti principali", ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall'art. 2697 c.c., anche se in giurisprudenza vi sono alcune pronunce per le quali assumono rilievo in concreto anche i "fatti secondari", ossia i fatti affermati dalle parti in funzione di prova dei fatti principali: in ogni caso giammai in dottrina e giurisprudenza si è ritenuto che il termine "fatto" possa, dopo la citata riforma, considerarsi equivalente a "questione" o "argomentazione", dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 21152 del 2014; Cass. n. 8053 del 2014; n. 2805 del 2011; Cass. n. 17698 del 2011 Cass. n. 12990 del 2009).

Il secondo motivo, la cui redazione appare poco chiara, è infondato.

In tema di sanzioni tributarie dovendo la violazione meramente formale non punibile rispondere a due concorrenti requisiti (non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo), il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale della L. n. 388 del 2000, art. 28, commi 6 e 7, ed è sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale" (Cass.n. 12639/2017; n. 16165 del 2016, Cass. n. 2017/4960; Cass. n. 5897 del 2013).

Quanto all'art. 13 cit., l'istituto del ravvedimento operoso non opera nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata e sanzionata, atteso che in base al suo disposto, il contribuente deve sanare l'errore commesso pagando la sanzione nella misura ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo.

Infondato è anche il terzo motivo.

L'errore di cui all'art 10 dello statuto del contribuente che osta all'applicabilità delle sanzioni è quello che discende da indicazioni, atti, omissioni o ritardi dell'amministrazione finanziaria ovvero quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Pertanto, l'errore dello stesso contribuente nel calcolare i trenta giorni, non causato nè da atti o omissioni dell'ufficio nè da dubbi sulla portata applicativa delle norme tributarie, esclude, per le ragioni esposte, la sussistenza della buona fede e dunque di una violazione formale.

Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

– La Corte rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'ufficio che liquida in Euro 3.000,00 e a quelle sostenute dalla società di riscossione che liquida in Euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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