Cassazione, sentenza n. 8307 del 04/04/2018

Sentenza n. 8307 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8307
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava una cartella per tariffa rifiuti relativa a locali di un ente religioso, che la CTR aveva considerato in parte esenti in quanto destinati al culto, lasciando imponibili magazzini e depositi. Nel controricorso era però documentato, senza contestazione, che il creditore aveva annullato in autotutela i ruoli posti a fondamento della cartella per le annualità interessate. Venuta meno l’attualità della pretesa e quindi l’interesse all’impugnazione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore della riscossione e lo ha condannato alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La società AMA – Azienda Municipale Ambiente – S.p.A. (in seguito AMA), gestore del servizio riscossione, in data 7.10.2007 notificava alla Curia Generalizia dell'Istituto Suore di S. Anna della Provvidenza la cartella di pagamento n. (XXXXX) con la quale veniva intimato il pagamento della TA.RI afferente gli anni 2004 e 2006 relativa a un immobile sito in (XXXXX).

La Contribuente impugnava la cartella di pagamento e la CTP di Roma, con sentenza n. 113/33/10 depositata in data 9.3.2010 accoglieva il ricorso.

L'AMA proponeva appello nella contumacia della Curia Generalizia.

La CTR del Lazio, con sentenza n. 38/35/12 depositata in data 7.2.2012 assumeva che la contestazione dell'odierna ricorrente riguardava esclusivamente l'anno 2006 e che il locale sito in (XXXXX) di mq 3.950 rientrava tra quelli classificati quali "luoghi di culto e comunità religiose", esenti dal pagamento della Tari, avendo l'Ama omesso di dimostrarne l'utilizzazione, da parte della Curia Generalizia, per usi diversi da quelli di culto. La CTR accoglieva, tuttavia, l'appello limitatamente ai locali "magazzino e depositi senza vendita di mq 82, non destinati a fini di culto.

La società AMA propone ricorso, illustrato con memoria, per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi.

La Curia Generalizia dell'Istituto Suore di S. Anna della Provvidenza si è costituita con controricorso illustrato con memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la società AMA censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 8 e 10 del Regolamento tariffa gestione rifiuti urbani, approvato con Delib. Consiglio Comunale di Roma 3 marzo 2003, n. 24" evidenziando che le norme richiamate prevedono la non assoggettabilità di un locale alla Tari non in dipendenza della natura o delle finalità perseguite dal proprietario, bensì dalla inidoneità delle attività nello stesso abitualmente svolte a generare rifiuti.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società AMA censura la insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.a.Va preliminarmente evidenziato che con il controricorso la Curia Generalizia dell'Istituto Suore di S. Anna della Provvidenza ha rilevato che, in data 28.12.2009, e quindi in data precedente anche la sentenza di primo grado, con tre distinte comunicazioni all'Istituto religioso, Equitalia dichiarava non dovuta la somma complessiva di Euro 22.452,45 di cui ai ruoli nn. 13384/07 e 13385/07 così testualmente motivando: "deve pertanto considerare non più dovute le somme identificate con i sottoindicati numeri progressivi nella cartella n. n. (XXXXX) relativa a tale iscrizione a ruolo.

Quindi con il protocollo Ama n. 24359/10 del 19.4.2010 è stato annullato il ruolo n. 13384/2007 (Ta.Ri anno di imposta 2004); Con il protocollo Ama n. 24360/10 del 19.4.2010 è stato annullato il ruolo n. 13385/2007 (Ta.Ri anno di imposta 2005); Con il protocollo Ama n. 24064/10 del 19.4.2010 è stato annullato il ruolo n. 13385/2007 (Ta.Ri anno di imposta 2006).

La pretesa tributaria non è, pertanto, più attuale, avendo parte creditrice annullato i ruoli posti alla base della cartella oggi opposta. La circostanza non è stata contestata.

il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante la circostanza, rimasta incontestata, dell'annullamento in autotutela dei ruoli posti a base della cartella impugnata ad opera dell'Amministrazione Finanziaria.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2900,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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