Cassazione, sentenza n. 9676 del 19/04/2018
Sentenza n. 9676 del 19/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9676
- Data
- 19/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava recuperi IVA e IRAP relativi, tra l’altro, all’inerenza di beni, alla deducibilità di spese su immobili, a polizze assicurative e a fatture per trasporti intracomunitari. Intervenuta la definizione mediante condono per la società e alcuni soci, la Cassazione ha dichiarato per tali posizioni cessata la materia del contendere; rispetto al socio rimasto in giudizio, ha giudicato inammissibili le censure perché generiche o volte a rivalutare il merito. Ha inoltre confermato la qualificazione dell’errata indicazione normativa nelle fatture di trasporto come errore materiale, già confluito correttamente nella dichiarazione IVA, e ha rigettato il ricorso residuo.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. – La (XXXXX) s.n.c. e i suoi soci hanno impugnato, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, avvisi di accertamento relativi a recupero a tassazione di Iva e Irap nei confronti della società e dei soci per l'anno 2003. La CTP ha accolto parzialmente i ricorsi, escludendo l'illegittimità di alcuni dei costi deducibili. La sentenza è stata confermata dalla CTR di Milano. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 10-12 marzo 2010), formulando otto motivi, rispetto ai quali la società e i soci hanno resistito con controricorsi di analogo contenuto.
2. – All'udienza pubblica davanti a questa Corte si è costituita la curatela del fallimento della società e dei soci, dichiarato successivamente rispetto alla proposizione del ricorso (in data 18 ottobre 2013), ribadendo nel merito quanto già dedotto nei controricorsi, e ha chiesto di documentare l'estinzione delle pendenze. Con ordinanza del 20 aprile 2017, la Corte ha rinviato la causa al nuovo ruolo, disponendo che la parte ricorrente documentasse l'estinzione delle pendenze tributarie relative alla società e ai soci B. e P.. Sono dunque pervenute in atti comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla regolarità della definizione della lite da parte di tali tre soggetti, mediante condono. E la stessa Agenzia delle Entrate ha depositato memoria (16 dicembre 2012), con la quale si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente a tali posizioni e con espressa esclusione di quella del socio S.R..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Vista la richiesta e la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai rapporti con il Fallimento di (XXXXX) s.n.c. e con i soci P. e B.. Il ricorso deve esser invece dichiarato infondato quanto alle doglianze nei confronti di S.R..
3.1. – Con un primo motivo, si deduce carenza di motivazione circa la ritenuta inerenza all'attività di trasporto svolta dalla società di alcuni beni all'attività di impresa (aspirapolvere e scopa elettrica, cucina economica, motosega e telecamera); non si sarebbero considerate le allegazioni dell'Agenzia sul punto, afferenti alla natura non aziendale di detti beni e al mancato rinvenimento degli stessi nei locali aziendali.
Il motivo è inammissibile, perchè volto a contestare una valutazione di merito, che non può essere oggetto di sindacato in questa sede, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (nè nella formulazione vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata e della proposizione del ricorso, nè in quella attualmente vigente). Si tratta, in ogni caso, di un profilo su quale la motivazione della sentenza impugnata è pienamente logica e coerente, laddove esplicita dettagliatamente le ragioni per le quali i beni questione sono stati ritenuti inerenti alla produzione (necessità di svolgere pulizie, di garantire il ristoro dei dipendenti, di riparare pianali in legno, di documentare gli eventuali danni, guasti o incidenti).
3.2. – In secondo luogo, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102 e 109, nonchè del D.M. 31 dicembre 1998, quanto alla mancata considerazione di alcuni costi quali pluriennali e, dunque, non imputabili in via esclusiva all'anno in cui sono stati sostenuti, trattandosi di allacciamenti alla rete dei servizi, progettazioni e ristrutturazioni immobiliari, forniture di ghiaia di pavimentazione, asfaltature e altre prestazioni riferite all'immobile della società. La censura può essere esaminata unitamente con la successiva, riferita a carenza di motivazione quanto alla mancata considerazione degli interventi di cui sopra come di ristrutturazione del fabbricato, che hanno ingenerato un duraturo incremento dí valore.
I motivi sono inammissibili.
In punto di diritto, la ricorrente non contesta l'applicabilità ai costi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 6, a norma del quale "Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili". Nè contesta, in punto di fatto, la corretta conclusione cui giunge la sentenza impugnata, secondo cui i costi in questione sono da configurare come spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione e non, invece, quali quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa; con la conseguenza che alle stesse è applicabile la disposizione sopra richiamata e non le diverse disposizioni riferite a tale seconda tipologia di costi, invocate dalla ricorrente. Non è oggetto di compiuta contestazione neanche la circostanza che gli interventi in questione abbiano avuto per oggetto immobili già esistenti, in misura inferiore al 5% del valore degli stessi, per i quali vi è facoltà del contribuente di capitalizzare i costi o di considerarli quali costi di esercizio.
3.3. – Con una quarta censura, si deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, quanto alla ripresa a tassazione del dedotto costo di polizze assicurative stipulate dalla società ad esclusivo beneficio dei soci personalmente considerati. Tale disposizione sarebbe stata violata, perchè non si sarebbe considerato che la stessa non contempla le polizze assicurative e che, comunque, i soci della società di persone non possono essere considerati come dipendenti della società stessa. Nè sarebbe stata sufficientemente dimostrata la circostanza che era la società e non i soci l'effettiva beneficiaria di tali polizze. Una quinta censura – che può essere trattata unitamente alla precedente – è anch'essa riferita alle polizze assicurative di cui sopra, sotto il profilo della carenza di motivazione quanto della loro ascrivibilità alla società anzichè ai soci. Si contesta la produzione di controparte delle appendici alle polizze nelle quali il soggetto beneficiario risulterebbe rettificato nella società, sul rilievo che tali documenti non erano presenti tra quelli reperiti in sede di accesso, nè avevano data certa.
Il motivo è inammissibile, perchè formulato in modo non specifico.
La ricorrente si limita, infatti, a contestare la valutazione di merito, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'effettivo soggetto beneficiario dell'assicurazione stipulata era la società e non il socio. E la genericità della prospettazione di parte ricorrente non consente a questa Corte di valutare neanche l'eventuale sussistenza dei presupposti di fatto della violazione di legge lamentata.
3.4. – Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di doglianza possono essere trattati congiuntamente. Con essi si deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 40 quanto alla valutazione della deducibilità dei costi per operazioni di trasporto intracomunitario commissionate dalla società alla distinta impresa individuale del socio S.R.. Non si sarebbe considerata l'inattendibilità della prospettazione di parte contribuente, la quale sostiene di avere redatto una dichiarazione d'intenti senza averla mai prodotta in giudizio e sostiene di avere erroneamente omesso la registrazione di tre dichiarazioni per la confusione fra la società stessa e la ditta individuale che aveva effettuato i trasporti. A tali rilievi si aggiunge la deduzione della violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 sul rilievo che la società, avendo ricevuto le fatture per trasporto intracomunitario di cui sopra irregolarmente non assoggettate ad Iva, avrebbe dovuto sanare la propria posizione nei modi e nei termini previsti da tale disposizione. Si deduce, infine, la carenza di motivazione quanto alla documentazione relativa a tali trasporti.
I motivi sono inammissibili.
Si tratta, anche in questo caso, di censure dirette a ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della decisione impugnata. Quest'ultima risulta, del resto, sufficientemente logica e coerente, nella parte in cui ritiene attendibile la prospettazione in fatto della parte contribuente, evidenziando che le fatture relative ai servizi di trasporto recavano una errata indicazione dell'articolo di legge applicato, per effetto di un errore nell'utilizzazione del programma informatico di contabilità, ma sono poi regolarmente confluite in sede di dichiarazione annuale Iva nel plafond dichiarato. Non si tratta, dunque, di violazione da sanare con la procedura di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 ma di mero errore materiale, facilmente riscontrabile come tale, e prontamente corretto.
4. – Da quanto precede consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione per condono dell'impugnazione nei confronti del fallimento della (XXXXX) s.n.c. e dei soci P.E. e B.C.. Le spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di tali soggetti devono essere dichiarate integralmente compensate. Il ricorso nei confronti di S.R. deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute nei grado da tale controparte, da liquidarsi in Euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e quindi estinta per condono l'impugnazione nei confronti del fallimento della (XXXXX) s.n.c. e dei soci P.E. e B.C.. Dichiara compensate le spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di tali soggetti.
Rigetta il ricorso nei confronti di S.R. e condanna l'amministrazione ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute nel grado da tale controparte, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018
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