Cassazione, ordinanza n. 7623 del 30/03/2026
IVA - Accertamento - Frode carosello - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Fornitore comunitario occulto - Sistema VIES
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7623
- Data
- 30/03/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva contestato acquisti inseriti in una frode carosello, mentre il giudice d’appello aveva annullato l’accertamento valorizzando l’effettivo trasporto delle merci, l’iscrizione VIES dei fornitori e la mancata identificazione del fornitore comunitario reale. La Cassazione ha chiarito che tali elementi non escludono l’inesistenza soggettiva: l’Ufficio deve provare, anche presuntivamente mediante elementi oggettivi specifici, la conoscenza o conoscibilità della frode; assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare la massima diligenza esigibile. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, con cassazione e rinvio per un nuovo esame.
Massima
Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta a evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. In sintesi, l'identificazione del fornitore reale è irrilevante rispetto alla contestazione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. Analogamente, l'effettività del trasporto e della consegna delle merci non muta la natura fittizia dell'interlocutore. Parimenti, l'iscrizione al VIES si rivela ininfluente in quanto la giurisprudenza unionale ha chiarito che tale iscrizione costituisce un requisito meramente formale, non rilevante ai fini della qualificazione della cessione intracomunitaria, la quale richiede esclusivamente le condizioni sostanziali previste dall'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con processo verbale di constatazione relativo agli anni d'imposta 2009 e 2010, l'Agenzia delle Entrate accertava la partecipazione della società contribuente LMB a una frode carosello avente ad oggetto la compravendita di materiale elettronico.
La società acquistava i prodotti tramite l'interposizione di società nazionali, le quali, a loro volta, si approvvigionavano da fornitori comunitari omettendo di versare l'IVA e rivendendo alla contribuente con un ricarico negativo.
I fornitori della contribuente presentavano i caratteri tipici delle società cartiere o filtro, operanti in una frode IVA transnazionale, risultando privi di personale e mezzi proporzionati al volume d'affari realizzato. I soggetti interposti erano Phone Technology Srl, Emmebi Srl e Global Com di B.B.
Su tali basi veniva notificato alla contribuente un avviso di accertamento, con il quale si procedeva al recupero delle imposte dovute. La società impugnava l'atto dinanzi alla CTP di Roma, che respingeva il ricorso. In grado di appello, la CTR del Lazio annullava invece l'avviso di accertamento.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell' art. 2697 c.c., in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. La contribuente censura la sentenza impugnata per aver la CTR erroneamente fondato la decisione su tre assunti: che l'Ufficio avrebbe dovuto individuare il fornitore comunitario occulto; che la merce sarebbe stata realmente trasportata dalle sedi dei fornitori alla società contribuente; che i fornitori sarebbero effettivi in quanto iscritti al sistema VIES ancora nel marzo 2016 e titolari di partita IVA.
La CTR ha osservato testualmente: "La sentenza impugnata, senza alcuna specifica motivazione, fa propria la tesi dell'ufficio… secondo cui le società fornitrici… sarebbero tutte interposte e prive di reale organizzazione, malgrado la contribuente abbia potuto provare, con dovizia di particolari, l'effettivo trasporto e successiva consegna di varie migliaia di prodotti telefonici venduti all'appellante".
Il giudice d'appello ha aggiunto: "Per spiegare la sussistenza di operazioni inesistenti, l'amministrazione ha allegato degli schemi esemplificativi… in cui si echeggia un fantomatico 'fornitore comunitario', quale reale fornitore della merce, mai identificato, almeno tratteggiato, teorizzando quindi delle 'triangolazioni prive di un terzo lato'".
La CTR ha inoltre evidenziato che l'Agenzia "avrebbe… dovuto quantomeno individuare il fornitore reale dei cellulari arrivati sul mercato", mentre "non è stata in grado di individuare tale fornitore". Ancora, ha rilevato che "l'effettività delle transazioni è confermata dai resoconti delle società di logistica; Roma Service è la società consortile che ha fornito prova certa dell'origine e della provenienza della merce. A tale riguardo, basterà fare riferimento ai numerosi documenti di trasporto che dimostrano la provenienza dei beni".
Infine, la CTR ha osservato che, per dimostrare l'esistenza dei fornitori operativi, la contribuente "ha fatto riferimento al sistema VIES", il quale "consente agli operatori commerciali, titolari di una partita IVA, che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea". In tal modo, la contribuente avrebbe dimostrato di trovarsi in una situazione giuridica oggettiva di non conoscibilità delle operazioni fraudolente. Orbene, l'Agenzia ha contestato l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, allegando elementi specifici quali la
mancanza di mezzi e personale da parte dei fornitori nazionali apparenti, nonché l'omesso pagamento dell'IVA da parte di questi ultimi. Gli assunti su cui si fonda la sentenza d'appello – la necessità di individuare il fornitore comunitario occulto, l'effettivo trasporto della merce presso la sede della contribuente e l'iscrizione al sistema VIES delle società coinvolte – non reggono alla luce dei principi fissati da questa Corte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo consolidato orientamento, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta – della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta a evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto ( Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922 ; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369 ; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873 ; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851 ). In sintesi, l'identificazione del fornitore reale è irrilevante rispetto alla contestazione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. Analogamente, l'effettività del trasporto e della consegna delle merci non muta la natura fittizia dell'interlocutore. Ciò che viene contestato non è l'esistenza materiale delle operazioni, bensì la dinamica sottesa, caratterizzata dal coinvolgimento di un soggetto privo di reale operatività. Parimenti, l'iscrizione al VIES si rivela ininfluente. La giurisprudenza unionale ha infatti chiarito che tale iscrizione costituisce un requisito
meramente formale, non rilevante ai fini della qualificazione della cessione intracomunitaria, la quale richiede esclusivamente le condizioni sostanziali previste dall' art. 138 , par. 1, della direttiva 2006/112/CE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 9 febbraio 2017, causa C-21/16). Il motivo va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d'appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Depositato in cancelleria il 30 marzo 2026.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
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Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
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