Cassazione, sentenza n. 9677 del 19/04/2018

Sentenza n. 9677 del 19/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
9677
Data
19/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli accertamenti per IRPEF, IRAP e IVA derivavano dalla mancata contabilizzazione di acquisti intracomunitari effettuati utilizzando la partita IVA del contribuente, che ne contestava l’imputazione e chiedeva una diversa determinazione dell’imponibile. La Cassazione ha ritenuto che le risultanze richiamate dalla CTR dimostrassero una stretta collaborazione e l’effettivo vantaggio del contribuente, rendendo irrilevante la qualificazione formale del rapporto con l’esecutore degli acquisti. Ha inoltre escluso l’ultrapetizione sulla riduzione favorevole dell’imponibile e l’omessa pronuncia sulla percentuale di ricarico, poiché l’Ufficio non aveva applicato alcun ricarico; il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. – La CTP di Pescara ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003, emessi in conseguenza della mancata contabilizzazione fiscale di acquisti intracomunitari, per Irpef, Irap, Iva. In particolare, i giudici di primo grado hanno rigettato le censure proposte in via principale, volte ad ottenere l'integrale annullamento degli atti impositivi, disponendo, in accoglimento dei rilievi mossi in via subordinata, che le basi imponibili sulle quali calcolare le imposte oggetto di accertamento dovessero essere costituite dal 25% dei costi d'acquisto e che le sanzioni pecuniarie irrogate dovessero essere rideterminate in applicazione del principio della continuazione previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7.

2. – Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia il contribuente sia l'amministrazione finanziaria.

2.1. – Il primo ha chiesto l'integrale annullamento degli avvisi di accertamento, lamentando che gli stessi si fondavano su presunzioni prive del carattere della concordanza. In via subordinata, ha chiesto che la base imponibile fosse rideterminata in una percentuale del 10-11% e non del 25% del costo di acquisto dei beni, in ragione delle risultanze degli studi di settore applicabili al comparto merceologico e della tipologia dell'attività svolta.

2.2. – La seconda ha lamentato che la sentenza impugnata aveva affermato che l'Iva derivante dagli acquisti intracomunitari doveva essere calcolata sulla percentuale di ricarico del 25% e non anche sul costo di acquisto. Ha altresì impugnato il capo della sentenza che aveva disposto la rideterminazione in diminuzione delle sanzioni pecuniarie, chiedendo che quelle originariamente irrogate fossero dichiarate legittime.

3. – La CTR di L'Aquila – sezione staccata di Pescara ha rigettato la doglianza proposta in via principale dal contribuente, accogliendo quella proposta in via subordinata, sul rilievo che vi erano costi effettivamente sostenuti e non presi in considerazione dall'ufficio, con la conseguenza che l'imponibile andava rideterminato, ai fini delle dell'Irpef e relative addizionali, dell'Irap e dei contributi previdenziali, con la deduzione di maggiori costi per Euro 55.217,00 nell'anno 2002 ed euro 39.213,00 nell'anno 2003. Ha anche accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria, affermando che il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti per i costi riscontrati non può essere riconosciuto, in difetto di registrazione delle fatture passive, e statuendo, quanto al regime sanzionatorio, che la rideterminazione dell'imponibile delle imposte in conseguenza della riforma della sentenza impugnata impone all'Ufficio la conseguente rideterminazione delle sanzioni, osservato il principio del cumulo giuridico, se più favorevole rispetto al cumulo materiale.

4. – La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal contribuente.

4.1. – Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione degli artt. 1228 e 2049 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e seguenti, del D.P.R. n. 817 del 1986, art. 5 nonchè del principio di capacità contributiva. Si lamenta, in sostanza, che il contribuente sarebbe stato considerato parte di un rapporto di natura privatistica nei confronti dell'amministrazione, perchè ritenuto responsabile, in via extracontrattuale, degli acquisti intracomunitari effettuati da tale G.M., considerato suo collaboratore o socio di fatto. In ogni caso, poichè i redditi delle società semplici sono imputati a ciascun socio proporzionalmente, l'amministrazione finanziaria non avrebbe potuto imputarli in via esclusiva al contribuente odierno ricorrente.

4.2. – In secondo luogo, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Commissione regionale avrebbe deciso ultra petita partium. In particolare, nella sentenza si sarebbe fatto richiamo agli artt. 1288 e 2049 c.c., ritenendo la responsabilità del contribuente ricorrente per gli acquisti effettuati da G., così attribuendo ai rapporti fra i due soggetti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dall'amministrazione finanziaria. Non si sarebbe proceduto, invece, a valutare il carattere della concordanza delle presunzioni utilizzate dall'amministrazione a fondamento degli avvisi di accertamento.

4.3. – Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo che la CTR avrebbe accolto una censura mai proposta dal contribuente, laddove ha disposto che l'imponibile va rideterminato, ai fini delle dell'Irpef e relative addizionali, dell'Irap e dei contributi previdenziali, con la deduzione di maggiori costi per Euro 55.217,00 nell'anno 2002 ed Euro 39.213,00 nell'anno 2003.

4.4. – In quarto luogo, si deduce una ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo che la CTR avrebbe omesso di decidere in merito alla censura, avanzata in via subordinata, volta a ottenere, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la riduzione delle basi imponibili sulle quali calcolare le imposte dirette e indirette dal 25% al 10-11% dei costi presuntivamente sostenuti, in modo da applicare la percentuale di ricarico relativa al settore merceologico di riferimento.

5. – L'amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio senza formulare deduzioni, al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione; udienza alla quale non è comparsa.

MOTIVO DELLA DECISIONE

6. – Il ricorso è infondato.

6.1. – I primi due motivi di doglianza – che possono essere trattati congiuntamente perchè attengono entrambi alla ricostruzione dei rapporti fra B. e G. e alla riconducibilità al primo degli acquisti intracomunitari effettuati dal secondo – sono infondati.

Del tutto priva di riscontro risulta la prospettazione di parte ricorrente secondo cui G. sarebbe un soggetto a lui ignoto, che aveva effettuato acquisti in Gran Bretagna e in Spagna a nome della ditta B.. Essa risulta, anzi, puntualmente smentita – come ben evidenziato nella sentenza impugnata – dalle sommarie informazioni rese da Pallini, il quale ha ben delineato il rapporto di stretta collaborazione, o società di fatto, tra G. e B.. Il primo, del resto, aveva effettuato una serie di acquisti utilizzando la partita Iva del secondo, il quale, a sua volta, era in possesso di una fattura della quale, a suo dire, non sarebbe stato il destinatario, nonchè di copia di una disposizione di bonifico da lui non sottoscritta. E ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che il contribuente ha limitato le sue censure ad una sola parte degli acquisti, non avendo comunque fornito alcuna giustificazione quanto agli altri. Di fronte a tale univoco quadro probatorio, risulta del tutto irrilevante l'individuazione del rapporto giuridico intercorrente tra due soggetti, essendo chiaro che il contribuente odierno ricorrente è il soggetto al quale imputare tutti gli acquisti – dei quali si è direttamente avvantaggiato – e le conseguenti obbligazioni tributarie. E del tutto generica risulta la doglianza, reiterata con il ricorso per cassazione, secondo cui non sarebbe stata valutata la concordanza delle presunzioni utilizzate dall'amministrazione, in presenza di un quadro probatorio del tutto chiaro e univoco, a fronte del quale – come visto – la difesa di parte contribuente si limita a formulare mere indimostrate asserzioni di segno contrario.

6.2. – Il terzo motivo di doglianza – con cui si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul rilievo che la CTR avrebbe accolto una censura mai proposta dal contribuente, laddove ha disposto che l'imponibile va rideterminato, ai fini dell'Irpef e relative addizionali, dell'Irap e dei contributi previdenziali, con la deduzione di maggiori costi per Euro 55.217,00 nell'anno 2002 ed Euro 39.213,00 nell'anno 2003 – è inammissibile, per difetto di interesse.

La statuizione della CTR è infatti favorevole alla posizione del contribuente, perchè ha rideterminato l'imponibile in diminuzione; con la conseguenza che il suo eventuale annullamento si risolverebbe in detrimento di quest'ultimo. E, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte esclude che possa darsi rilievo, in senso contrario, all'interpretazione soggettiva della portata della sentenza impugnata, secondo cui tale statuizione, oggettivamente favorevole, sarebbe invece sfavorevole alla parte (ex plurimis, Sez. L, n. 757 del 17/01/2005, Rv. 579455 – 01; Sez. L, n. 1075 del 03/02/1994, Rv. 485188 – 01).

6.3. – Il quarto motivo di doglianza – con cui si lamenta che la CTR avrebbe omesso di decidere in merito alla censura volta a ottenere la riduzione delle basi imponibili sulle quali calcolare le imposte dirette e indirette dal 25% al 10-11% dei costi presuntivamente sostenuti – è manifestamente infondato.

Dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge l'insussistenza di una tale omissione. La CTR ha affermato, infatti, che l'ufficio ha accertato maggiori ricavi senza alcun ricarico e che, dunque, non ha applicato nè la percentuale del 25% nè quella del 10-11%. E la difesa di parte contribuente avrebbe dovuto puntualmente contestare tale affermazione, che rappresenta, sul punto, la ratio decidendi della sentenza impugnata.

7. – Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, non avendo l'amministrazione finanziaria formulato deduzioni.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018

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