Cassazione, sentenza n. 10192 del 27/04/2018

Sentenza n. 10192 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10192
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva respinto l’appello perché riproduceva le questioni già prospettate in primo grado senza confrontarsi specificamente con la relativa decisione. La Cassazione afferma che, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni originarie soddisfa l’onere di specificità quando esse si pongano in oggettivo contrasto con gli argomenti del primo giudice, considerato il carattere pienamente devolutivo dell’appello; non rileva che tali ragioni siano rielaborate o trascritte. La sentenza è cassata con rinvio affinché la CTR verifichi tale effettiva contrapposizione e riesamini la lite.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27/4/2009, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da Nicotra Sistemi s.p.a. avverso la pronuncia n. 10/09/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano; a giudizio del Collegio, come le eccezioni preliminari risultavano generiche, inconsistenti e pretestuose, così le questioni di merito apparivano nulla più che la ripetizione di quanto sostenuto in prime cure, senza alcun riguardo alle risposte fornite – a tale proposito – dalla Commissione Provinciale, invero neppure menzionate.

2. Propone ampio ricorso per cassazione la Nicotra Sistemi s.p.a., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 56. Contrariamente all'assunto sostenuto in sentenza, ed atteso il carattere devolutivo dell'appello, allorquando l'impugnazione contesti integralmente la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, l'interessato ben potrebbe limitarsi a riproporre le medesime questioni già sollevate in prime cure, senza dover censurare i singoli passi della sentenza gravata; esame, questo, che il ricorrente definisce inutile, avendo l'appellante esposto argomentazioni incompatibili con quelle della Commissione Provinciale. Quel che, dunque, attribuirebbe ex se carattere specifico alla complessiva doglianza proposta;

– in subordine, attesa la mancata risposta da parte del Giudice di appello, si reiterano le medesime questioni processuali a suo tempo proposte: 1) nullità della cartella di pagamento impugnata, quale inesistenza giuridica della notifica per violazione dell'art. 148 c.p.c.; 2) nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica, effettuata a mezzo posta, per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 3; 3) eccezione di annullabilità della cartella di pagamento opposta, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, art. 25, comma 2-bis; 4) illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione della L. n. 212 del 2000, L. n. 241 del 1990; 5) eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 462 del 1967, art. 2, comma 2; 6) eccezione di nullità della cartella di pagamento, in quanto notificata sulla base della disciplina transitoria di cui alla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, con molteplici profili di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost..

L'Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso, con il quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo. Premessa la pacifica assenza di specificità quanto alle doglianze sollevate in appello, tali da giustificare appieno la pronuncia di inammissibilità (tale dovendosi ritenere) emessa dalla Commissione Regionale, si contestano comunque nel merito le doglianze riproposte dalla ricorrente.

Anche Equitalia Esatri s.p.a. ha proposto controricorso, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o rigetto del gravame. Al riguardo, 1) deduce la violazione del principio di autosufficienza; 2) contesta che la doglianza avrebbe dovuto esser proposta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, non anche del n. 3; 3) rileva l'infondatezza della questione, atteso che l'impugnazione dovrebbe sempre misurarsi con gli argomenti di cui alla sentenza impugnata.

La ricorrente ha proposto memoria a data 31/10/2017.

Motivi della decisione

3. Il ricorso risulta fondato quanto alla prima doglianza, assorbente rispetto alle successive.

Come costantemente affermato da questa Corte, con argomento qui da ribadire, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello presentato dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (tra le molte, Sez. 5, n. 16163 del 3/8/2016, Rv. 640773-01; Sez. 5, n. 1200 del 22/1/2016, Rv. 638624-01; Sez. 5, n. 14908 del 1/7/2014, Rv. 631559-01). Più in particolare, si è più volte sostenuto che nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012; si confrontino anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14031 del 16/06/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4784 del 28/02/2011). Nei medesimi termini, dunque, non può che concludersi anche con riguardo al caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l'atto introduttivo di quel grado del processo.

4. Orbene, tutto ciò premesso, rileva la Corte che, nel caso in esame, è avvenuto proprio quanto appena indicato, come peraltro emerge dalla stessa pronuncia impugnata; nella quale – assolvendosi così la parte ricorrente dall'onere di autosufficienza sul punto – è infatti la stessa Commissione giudicante a evidenziare che la parte appellante aveva ribadito – con il gravame le medesime ragioni di impugnazione originariamente proposte. Nè, al riguardo, può avere rilevanza alcuna che le ragioni di gravame siano state desunte (magari con lo strumento della pura e semplice trascrizione) dagli argomenti già valorizzati nell'atto introduttivo di primo grado, ben potendosi la parte avvalere delle ragioni già dispiegate al fine di nuovamente asseverare la fondatezza delle proprie tesi. Nè, ancora, compete al giudicante distinguere tra argomenti originali ed argomenti rielaborati o integralmente copiati, purchè questi si pongano in relazione di oggettivo contrasto con le ragioni su cui è fondata la pronuncia impugnata, donde promana – per conseguenza necessaria quell'intento critico che invece la Commissione regionale ha ritenuto assente.

5. Alla luce di tutto quanto precede, ritiene allora la Corte che la pronuncia in esame sia stata argomentata in contrasto con i richiamati principi di diritto, e con violazione delle norme di cui al primo motivo di ricorso; il Giudice di appello, infatti, si è limitato a considerare mancanti i motivi specifici di impugnazione per il solo fatto che il gravame consistesse nella riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, senza dunque verificare se ciò costituisse comunque sufficiente contrapposizione rispetto agli argomenti sui quali era fondata la pronuncia impugnata.

Ne consegue la cassazione della sentenza gravata, con restituzione della lite al giudice del merito affinchè ne rinnovi l'esame, alla luce dei principi qui individuati; in quella sede, si provvederà anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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