Cassazione, sentenza n. 10193 del 27/04/2018

Sentenza n. 10193 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10193
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per somme dichiarate ma non versate, preceduta — secondo la contribuente — dall’omesso invio della comunicazione di irregolarità. La Cassazione chiarisce che la comunicazione prevista dal controllo automatizzato è necessaria quando emerge un risultato diverso dalla dichiarazione o sussistono incertezze rilevanti, non quando l’Amministrazione si limita a riscuotere importi dichiarati dallo stesso contribuente e rimasti insoluti; il richiamo modulistico contenuto nella cartella non modifica tale conclusione. Confermata la decisione della CTR, il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7/11/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla N.S.P. Nicotra Servizi e Partecipazioni s.r.l. avverso la decisione n. 350/26/09 emessa il 13/5/2009 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano; a giudizio del Collegio, la cartella di pagamento impugnata (XXXXX) non richiedeva la preventiva comunicazione bonaria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 – bis, comma 3, avendo ad oggetto una somma comunque indicata come dovuta dalla stessa società, in sede di dichiarazione.

2. Propone ricorso per cassazione la Nicotra Sistemi s.r.l. (già Nicotra Servizi e Partecipazioni s.r.l.), a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis, comma 3, citato., in uno con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, commi 5 e art. 10, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2. Contrariamente all'assunto della Commissione Regionale, ed alla luce della normativa richiamata, l'avviso bonario in oggetto risulterebbe previsto non solo nel caso in cui dai controlli d'ufficio emerga una maggiore imposta dovuta, ma anche quando – come nella vicenda in esame risulti un'imposta non pagata, ma comunque riportata nella dichiarazione. Come peraltro confermato dall'avviso – espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata – in forza del quale il contribuente, qualora non avesse ricevuto la comunicazione di irregolarità, entro 30 giorni dalla notifica della cartella stessa avrebbe potuto rappresentare il disguido all'ufficio che aveva effettuato l'iscrizione a ruolo.

3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto rituale controricorso, con il quale ha chiesto dichiarare inammissibile – o comunque rigettare – il gravame proposto; al riguardo, ha sottolineato non solo che la cartella in esame aveva ad oggetto somme dichiarate e non versate (sì da escludere la necessità dell'avviso ex art. 36 – bis, cit.), ma anche che le stesse non avevano mai costituito materia di doglianza in sede di merito.

La ricorrente ha ribadito le proprie censure con memoria a data 31/10/2017.

Motivi della decisione

4. Il ricorso risulta infondato.

Osserva il Collegio, infatti, che la questione oggetto di censura – se, cioè, sia dovuta la comunicazione di che trattasi anche nel caso in cui l'Amministrazione intenda ottenere il pagamento di una somma comunque dichiarata come dovuta dallo stesso contribuente – è stata già congruamente affrontata dalla Commissione regionale della Lombardia, che l'ha decisa con un adeguato percorso argomentativo, fondato sulla lettera e sulla ratio della normativa interessata; come tale, dunque, non censurabile.

5. In particolare, si è innanzitutto richiamato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, comma 3, a mente del quale, "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione".

Presupposto della norma, quindi, e condizione per l'invio della comunicazione stessa, è che dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, ovvero un'imposta o una maggiore imposta; per contro, qualora le compiute verifiche si limitino a confermare la correttezza dei dati contenuti nella dichiarazione medesima, non risulta necessaria alcuna interlocuzione tra l'amministrazione ed il contribuente che l'ha redatta, il quale come ben affermato nella sentenza impugnata – "non è legittimato a pretendere, in mancanza di una norma che lo preveda specificatamente, di essere ulteriormente invitato ad adempiere e di essere messo a conoscenza dell'intendimento del creditore di iniziare, con l'iscrizione a ruolo, l'azione esecutiva".

6. La medesima ratio, peraltro, sostiene anche la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, citato nel ricorso; in forza di tale norma, infatti, "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti.

7. Orbene, tutto ciò premesso, osserva la Corte che – come congruamente affermato nella sentenza gravata – la comunicazione in oggetto non è necessaria allorquando l'amministrazione, da un lato, prenda atto della correttezza dei dati indicati in dichiarazione (nessun "risultato diverso", quindi, nessuna "incertezza su aspetti rilevanti") e, dall'altro, si limiti a verificare che la somma così indicata dal contribuente non è stata però versata, in tutto o in parte. In tali casi, infatti, la procedura ha ad oggetto importi che lo stesso interessato ha dichiarato come dovuti, salvo poi non corrisponderli; quel che, all'evidenza, renderebbe ultroneo e contrario ad ogni principio di economicità – concedere comunque un termine per deduzioni o chiarimenti, in esito al quale il contribuente non potrebbe certo contestare di dover pagare quella stessa somma da lui già inserita in dichiarazione. Contestazione nel merito che, in ogni caso, non risulta neppure avanzata nel caso di specie, avendo il gravame ad oggetto soltanto la mancata comunicazione de qua e non l'entità della somma della quale l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento.

7. E senza che, in senso contrario, possa rilevare neppure il riferimento contenuto nella cartella di pagamento in oggetto – alla "comunicazione di irregolarità" che l'Ufficio avrebbe dovuto inviare, trattandosi di una mera indicazione modulistica, del tutto inidonea a superare le considerazioni che precedono.

Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro diecimila/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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