Cassazione, sentenza n. 10194 del 27/04/2018
Sentenza n. 10194 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10194
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente censurava una cartella per le modalità della notifica postale, la pretesa mancanza delle date di esecutività dei ruoli e l’insufficienza della motivazione. La Cassazione conferma che il concessionario può notificare direttamente la cartella con raccomandata e avviso di ricevimento, senza relata; rileva inoltre che, secondo l’accertamento della CTR, la documentazione depositata indicava per ciascun tributo la data del visto di esecutività e l’atto esponeva tributi, omessi o carenti versamenti e somme dovute. Il ricorso è integralmente rigettato.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/11/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da Nicotra Sistemi s.p.a. avverso la decisione n. 351/26/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 13/5/2009; a giudizio del Collegio, in particolare, 1) la notifica della cartella pagamento (n. 06820080021208735) ben poteva avvenire anche mediante raccomandata a/r, senza dunque necessità di una apposita relata, giusta il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; 2) per ciascun tributo richiesto, la concessionaria Equitalia Esatri s.p.a. aveva indicato la data in cui era stato apposto il visto di esecutività, sì da non ravvisarsi la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e art. 25, comma 2-bis,; c) la cartella di pagamento risultava adeguatamente motivata, sì da non potersi riscontrare la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, L. n. 241 del 1990, art. 5.
2. Propone ricorso per cassazione la Nicotra Sistemi s.p.a., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Contrariamente all'assunto della Commissione Regionale, la cartella di pagamento potrebbe essere notificata soltanto dai soggetti indicati nell'art. 26 citato, e con le modalità in esso previste; non risulterebbe consentita, quindi, una notifica in forma semplificata, quale quella compiuta nel caso in esame, poichè non consentirebbe di identificare il soggetto che ha provveduto all'incombente, sì privando il contribuente di una particolare garanzia. Nel caso di specie, peraltro, risulterebbe violato anche l'art. 148 c.p.c., ed il Giudice di appello non avrebbe verificato il contrasto esistente tra i dati risultanti nella ricevuta di spedizione e quelli nella copia in possesso del contribuente; ancora, nella cartella di pagamento notificata non risulterebbero presenti le pagg. 33-40, relative alle date in cui i ruoli erano stati resi esecutivi. Dal che, l'inesistenza della notificazione in oggetto. Del tutto omessa, infine sul punto, risulterebbe la doglianza con la quale si contestava che la relata di notifica non era stata ubicata in calce alla cartella, come invece dovuto;
– violazione dell'art. 12, comma 3, art. 25, comma 2-bis citati. La mancata indicazione della data di esecutività dei ruoli nella copia della cartella notificata, ancora, non potrebbe esser superata con il deposito dell'originale del documento stesso in possesso di Equitalia Esatri; ciò, in forza del principio per cui, in caso di divergenza tra originale e copia notificata in possesso del contribuente, prevale il contenuto di quest'ultima cartella;
– violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, L. n. 241 del 1990, art. 3. In contrasto con quanto affermato in sentenza, la cartella di pagamento non conterrebbe tutti gli elementi richiesti da tali disposizioni, al fine di garantire una adeguata difesa, ma solo un mero riferimento ad una dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2004.
Si chiede, pertanto, cassare la sentenza impugnata.
3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto rituale controricorso, chiedendo dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame. Premessa la piena regolarità della notificazione a mezzo raccomandata, in forza dell'art. 26 citato, si rileva che – anche a voler accedere alla tesi della ricorrente – la notificazione così compiuta non sarebbe inesistente (difettando di ciò i presupposti), ma al più nulla; in tal modo, dunque, la stessa risulterebbe sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile anche al caso di specie. Ancora, nessuna nullità del ruolo potrebbe esser rilevata, nè carenza descrittiva nella cartella impugnata, tale da impedire al contribuente di predisporre una adeguata difesa.
La ricorrente ha ribadito le proprie doglianze con memoria a data 31/10/2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, osserva il Collegio che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, stabilisce che la cartella di pagamento "è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Orbene, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, tale norma – che separa con un punto due distinti periodi – deve esser intesa nel senso che la notificazione ben può avvenire anche tramite il solo servizio postale, con raccomandata a/r, al quale dunque non si applicano le disposizioni in punto di relata di notifica ex art. 148 c.p.c.; trattasi, infatti, di una modalità che consente comunque un'adeguata garanzia e certezza in ordine alla data ed all'ufficio di spedizione, all'indirizzo del destinatario, alla data di ricevimento ed alla firma del soggetto ricevente. Elementi che – per affermazione non contestata – erano tutti presenti nella ricevuta versata in atti.
5. La conclusione appena citata – che dunque contrasta con la tesi difensiva, che richiederebbe sempre l'impiego dei soggetti qualificati di cui all'art. 26, comma 1, a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate – risulta poi ulteriormente confermata nel corpo dello stesso art. 26 in esame; come ancora sottolineato dalla Commissione Regionale con argomento non censurabile, infatti, il comma 5 della disposizione prevede che il concessionario (nel caso di specie Equitalia Esatri s.p.a.) deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Dal che, all'evidenza, un argomento letterale ancora a sostegno della piena regolarità della notifica effettuata mediante raccomandata, della quale, infatti, il concessionario dovrà conservare per cinque anni il relativo avviso di ricevimento.
Quel che, peraltro, trova costante e condivisa conferma anche nella giurisprudenza di questa Corte; a mente della quale, infatti, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 (tra le molte, Sez. 5, n. 4567 del 6/3/2015, Rv. 6349906-01; Sez. 5, n. 6395 del 19/3/2014, Rv. 630819-01; Sez. 5, n. 14327 del 19/6/2009, Rv. 608713-01).
6. Tutto quanto appena indicato, poi, comporta l'infondatezza anche della seconda doglianza sollevata, concernente la presunta violazione dell'art. 148 c.p.c.; ed invero, la questione concernente l'ubicazione della relata di notifica – in calce alla cartella di pagamento o meno – non riveste alcun decisivo rilievo, attesa la piena regolarità della notifica anche attraverso una modalità che non contempla relata.
7. Del pari, nessuna violazione di legge può esser riscontrata con riguardo al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, comma 3, art. 25, comma 2-bis, a mente del cui combinato disposto tanto il ruolo, quanto la cartella di pagamento, debbono contenere l'indicazione della data in cui il ruolo stesso è stato reso esecutivo. Come ancora congruamente affermato in sentenza, infatti, nelle pagg. da 33 a 37 della cartella, depositate in primo grado dal concessionario, "è stata indicata, per ciascun tributo, pure la data in cui è stato apposto il visto di esecutività"; quel che neppure la ricorrente contesta.
8. Da ultimo, infondata risulta anche la doglianza in punto di violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, L. n. 241 del 1990, art. 3. La Commissione Regionale, ancora con congruo accertamento qui non censurabile, ha infatti evidenziato che l'atto impugnato (la cartella di pagamento) indicava con chiarezza quali fossero i tributi posti in riscossione, quali ne fossero le motivazioni (omessi o carenti versamenti), quali le somme dovute; con piena individuazione, dunque, di tutti presupposti di fatto e di diritto (di cui all'art. 7, comma 1, cit.) che avevano determinato l'iscrizione al ruolo, sì da consentire al contribuente di difendersi validamente, con conoscenza di ogni elemento rilevante. E senza che si possa qui procedere ad un nuovo esame materiale della cartella medesima, coinvolgendo lo stesso un accertamento di puro fatto, non consentito in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro settemila/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
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