Cassazione, sentenza n. 10214 del 27/04/2018

Sentenza n. 10214 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10214
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva recuperato la maggiore IVA e applicato la sanzione per decadenza dall’agevolazione prima casa, poiché la residenza non era stata trasferita nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi. La Corte conferma che la proroga biennale prevista dalla disciplina richiamata riguarda soltanto i tributi espressamente elencati e, quale deroga ai termini di decadenza, non è estensibile all’IVA agevolata al 4%. Poiché l’avviso era stato notificato oltre il termine triennale decorrente dalla scadenza dei diciotto mesi, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con atto di compravendita registrato il 20 maggio 2002, B.A. acquistò al 50% una casa di abitazione, usufruendo dell'addebito dell'Iva con aliquota agevolata del 4% prevista per l'acquisto della c.d. "prima casa", ai sensi del punto 21 Tabella A, parte 2^, del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'Ufficio (XXXXX) dell'Agenzia delle Entrate di Bologna verificato che il contribuente non aveva stabilito la propria residenza nel comune nel cui territorio era ubicato l'immobile entro diciotto mesi all'acquisto-condizione necessaria per potere usufruire della menzionata aliquota agevolata – notificò in data 2 agosto 2007 allo stesso un avviso di liquidazione con il quale recuperava a tassazione, per l'anno 2002, la differenza tra l'Iva calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza dell'agevolazione e quella risultata dall'applicazione della stessa e irrogava, altresì, la relativa sanzione.

Il contribuente impugnò detto avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione di sanzioni dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, deducendone la tardività della notifica stante l'intervenuta decadenza del termine triennale previsto per l'azione di accertamento dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e la mancata applicabilità della proroga biennale della L. n. 289 del 2002, ex art. 11. La CTP respinse il ricorso, ritenendo applicabile alla fattispecie la proroga biennale.

2. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria dell'Emilia Romagna che lo ha accolto, riformando l'impugnata sentenza della CTP. La CTR ha affermato che l'Ufficio aveva notificato l'avviso di liquidazione in questione oltre il termine triennale di decadenza – qui decorrente dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto – stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 (termine che era scaduto il 20 novembre 2006, mentre l'atto impositivo era stato notificato in data 2 agosto 2007) respingendo la tesi dell'Ufficio secondo cui la predetta decadenza sarebbe stata esclusa dall'applicabilità della proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11. In particolare, in punto di diritto, il giudice a quo ha osservato che "Non è possibile conteggiare anche il periodo di 2 anni, previsto per gli atti, suscettibili di condono, ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis che fa riferimento al comma 1 della L. n. 289 del 2002".

3. Avverso tale sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Nel giudizio di legittimità il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, per avere la CTR erroneamente ritenuto non applicabile la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, del termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, alla revoca dell'agevolazione tributaria "prima casa" per il pagamento dell'Iva al 4%.

Il motivo è infondato.

Le sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 22 settembre 2016, n. 18574), componendo il contrasto giurisprudenziale in considerazione del quale la trattazione del presente ricorso è stato fissata in pubblica udienza, hanno, infatti, stabilito che "In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per le violazioni concernenti la fruizione dell'IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l'art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull'incremento di valore degli immobili, sicchè, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un'operazione ermeneutica intesa ad assegnare all'Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l'accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole".

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che il contribuente aveva usufruito dell'aliquota Iva agevolata al 4% prevista per l'acquisto di una casa di abitazione non di lusso di cui al punto 21 della Tabella A, parte 2^, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e che la notifica dell'atto di liquidazione era avvenuta il 2 agosto 2007, oltre il termine triennale di decadenza (il cui dies a quo coincideva con la scadenza dei diciotto mesi per il trasferimento della residenza dalla data di registrazione del 20 maggio 2002 del contratto di compravendita) entro il quale l'Ufficio poteva esercitare la sua potestà impositiva non valendo la proroga biennale per l'Iva, per non essere tale imposta contemplata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Il consolidamento della giurisprudenza in materia dopo la proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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