Cassazione, ordinanza n. 10481 del 03/05/2018

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi - Annullamento parziale della cartella, limitatamente all'importo degli interessi.

Tipologia
Sentenza
Numero
10481
Data
03/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato una cartella, limitatamente agli interessi applicati su un debito IRPEF derivante da un accertamento definitivo, perché l’atto non indicava i criteri utilizzati per calcolarli. L’Agenzia sosteneva che l’esposizione fosse superflua, essendo gli interessi predeterminati dalla legge, ma la Cassazione ha ribadito che la cartella deve consentire al contribuente di verificare la correttezza del conteggio. Il ricorso è stato quindi rigettato; la seconda censura, riferita all’allegazione della sentenza definitiva, è rimasta assorbita ed era comunque estranea alla ragione effettiva della decisione impugnata.

Massima

La cartella esattoriale che non riporta il calcolo degli interessi sul debito preteso è nulla in quanto in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata per permettere al contribuente di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento è un atto impositivo emesso per la riscossione dei tributi non versati. Si tratta, quindi, di un atto tributario e come tale deve essere adeguatamente motivato, secondo le disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in primis per permettere al destinatario la comprensione delle ragioni della notifica dell'atto; in secondo luogo per la verifica della correttezza degli importi intimati, nonché il calcolo degli interessi.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RILEVATO

– che l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti di C.M.P., che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla contribuente ai fini IRPEF per l'anno 1996 così come risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza irrevocabile (n. 2781/46/2014), annullava la predetta cartella limitatamente all'importo degli interessi dovuti, mancando l'indicazione dei criteri di calcolo;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– che il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

CONSIDERATO

– che è infondato e va rigettato il primo motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, art. 11, comma 1, art. 20 e art. 25, comma 2, sostiene che avevano errato i giudici di appello nel ritenere necessaria l'esplicitazione nella cartella di pagamento, peraltro redatta secondo l'approvato modello ministeriale, dei criteri di calcolo degli interessi, essendo gli stessi rigidamente predeterminati per legge;

– che, invero, il motivo in esame si pone in aperta contraddizione con il principio giurisprudenziale, più volte ribadito da questa Corte e dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui, "in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata (…) dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi" (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017);

– che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere la CTR sancito la nullità della cartella per omessa allegazione alla stessa della sentenza definitiva emessa nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, deve ritenersi assorbito, essendo comunque inammissibile perchè diretta a censurare una ratio decidendi non rinvenibile nella predetta statuizione, in quanto il riferimento alla questione della necessaria allegazione alla cartella di pagamento della sentenza definitiva sul credito erariale si spiega per il fatto che la CTR opera una mera riproduzione della motivazione della sentenza di questa Corte n. 8651 del 2009, sopra citata, che anche di tale questione tratta, ma senza assumerla a fondamento della propria decisione;

– che, conclusivamente, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'intimata, mentre risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018

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