Cassazione, sentenza n. 10637 del 04/05/2018
Sentenza n. 10637 del 04/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10637
- Data
- 04/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava l’annullamento di un accertamento IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo l’invalidità della definizione del processo verbale e l’efficacia ostativa della sua consegna rispetto al condono tombale. La Cassazione ha confermato che, per l’anno 1998, la valutazione della CTR sulla regolare definizione ex art. 15 non era stata validamente censurata; ne derivavano l’assorbimento delle doglianze sul condono ex art. 9, sulla decadenza e sulla rideterminazione dei ricavi. Pur precisando che la definizione agevolata non è applicabile all’IVA, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 694/40/08 del 29/12/2008, la CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto l'impugnazione del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento di maggior reddito a fini IRPEF, IRAP e IVA con riferimento all'anno d'imposta 1998.
1.1. Il procedimento traeva origine da una verifica fiscale effettuata presso la ditta F.A., esercente attività di pompe funebri, a seguito della quale l'Ufficio rilevava varie irregolarità, tra le quali, oltre alla confusione dei beni appartenenti all'impresa verificata con quelli della ditta Z.L., anch'essa esercente nel medesimo luogo attività di pompe funebri, l'esistenza di ricavi non dichiarati, accertando altresì un maggior reddito.
1.2. A seguito dell'impugnazione proposta dal contribuente, la CTP di Latina annullava l'avviso di accertamento ritenendo valide e perfezionate le istanze di condono presentate dal contribuente con riferimento della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 15 e 9.
1.3. L'Ufficio proponeva appello nei confronti della menzionata decisione, evidenziando, tra l'altro, l'invalidità delle domande di condono, ma la CTR confermava la sentenza della CTP, ritenendo, tra l'altro, la piena validità del condono operato dalla ditta F. e la circostanza che l'accertamento fosse intervenuto oltre i termini di decadenza.
2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
3. Il sig. F.A. resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, assistito da idoneo quesito di diritto, la ricorrente rileva la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, in quanto l'intera motivazione del provvedimento impugnato riproduce pedissequamente le difese svolte dal contribuente nel giudizio di secondo grado, con conseguente apparenza della stessa.
2. Posto che quella denunciata è sicuramente una nullità procedimentale e non un vizio motivazionale, sicchè il motivo deve ritenersi pienamente ammissibile (diversamente da quanto denunciato dal controricorrente), lo stesso si rivela infondato.
2.1. Può ripetersi, infatti, con Cass. S.U. 16/01/2015, n. 642 che "Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato" (conf. Cass. 07/11/2016, n. 22562; Cass. 08/05/2015, n. 9334).
2.2. Nel caso di specie, è testuale che la sentenza "fa proprie le argomentazioni esposte dal contribuente" e, come chiarisce in motivazione la menzionata sentenza delle Sezioni Unite, la circostanza che non siano state riprodotte le considerazioni della controparte costituisce eventuale ragione di censura della stessa, non motivo di una sua nullità.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contribuente avrebbe presentato, con riferimento al processo verbale di constatazione del 04/12/1998, un'istanza di definizione agevolata incompleta e, dunque, invalida, in quanto facente riferimento alle sole violazioni formali e non anche all'IRAP e all'IVA, sull'erroneo presupposto che il processo verbale di constatazione non contenesse l'indicazione di alcuna imposta; il che se anche è vero con riferimento all'anno 1998, non è affatto veritiero con riferimento all'anno 1997, laddove tali indicazioni erano pienamente ricavabili dal processo verbale di constatazione.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1. Invero, lo stesso è stato proposto quale violazione di legge mentre in realtà l'accertamento in ordine alla possibilità di definire il processo verbale di constatazione in relazione alle sole violazioni formali ovvero anche alle violazioni sostanziali implica una censura motivazionale, che avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4.2. In ogni caso il motivo si rivela infondato, in quanto l'accertamento riguardava l'anno 1998 e, pertanto, il processo verbale di constatazione non doveva essere definito con riguardo all'anno 1997.
5. Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a), con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la consegna del processo verbale di constatazione del 04/12/1998 al contribuente fosse ostativa al cd. "condono tombale" di cui pure si era avvalso il sig. F..
6. Il motivo è assorbito.
6.1. La CTR ha ritenuto che la consegna del processo verbale di constatazione al contribuente non equivalesse a notificazione ai fini dell'applicabilità della causa ostativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a). E' vero che costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte che "In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all'esito di una verifica della Guardia di Finanza "con esito positivo", rende inoperante la definizione automatica per l'anno a cui si riferisce, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, rileva la funzione e non la provenienza dell'atto, mentre l'attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario" (così Cass. n. 26702 del 18/12/2014; conf. Cass. n. 16680 del 09/08/2016).
6.2. Tuttavia, come correttamente osserva la difesa del sig. F., il "condono tombale" non è precluso allorquando il processo verbale di constatazione notificato al contribuente è stato definito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, come evincibile dell'art. 9, comma 14, lett. a), della Legge medesima.
Ne consegue che, dovendo ritenersi, per quanto sopra rilevato con riferimento al secondo motivo, che il processo verbale di constatazione sia stato definito ai sensi del menzionato art. 15, il presente motivo non può che restare assorbito.
7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non potendo ritenersi l'illegittimità dell'accertamento per decorrenza dei termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, operando nel caso di specie la proroga dei termini in presenza di una istanza di condono non valida.
8. Con il quinto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3 e dell'art. 277 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che il giudice di merito non poteva limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma doveva rideterminare nel merito l'effettiva quantità di ricavi non dichiarati.
9. I due motivi restano assorbiti in ragione della regolare adesione del contribuente al condono.
10. Piuttosto va esclusa l'applicabilità della definizione agevolata in relazione all'IVA. Invero, la Corte di giustizia, grande sezione, con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che specificamente investe il D.L. n. 289 del 2002, ha considerato che le somme dovute in forza di tale condono sono sproporzionate rispetto all'importo che il soggetto avrebbe dovuto versare sulla base del volume di affari risultante dalle operazioni da lui compiute, ma non dichiarate, di guisa che lo squilibrio significativo esistente tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata in questione conduce ad una quasi-esenzione fiscale. Sono in tal modo svuotate di contenuto, ha proseguito la Corte di giustizia, le disposizioni comunitarie (ossia gli articoli 2 e 22 della cosiddetta sesta direttiva Iva e l'art. 10 del Trattato CE), che fanno obbligo ad ogni Stato membro di adottare tutte le misure legislative ed amministrative, al fine di garantire che questa imposta sia interamente riscossa nel suo territorio.
Non solo: la Corte di giustizia ha rimarcato che la legislazione italiana produce, nella misura in cui i contribuenti colpevoli di frode risultano favoriti dal D.L. n. 289 del 2002, un effetto contrario alla lotta contro la frode, che rappresenta un obiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva (su quest'ultimo punto, vedi anche le sentenze della Corte di giustizia 21 febbraio 2006, causa C- 255/02, Halifax, e 22 maggio 2008, causa C-162/07, Ampliscientifica e Amplifin) (così, in motivazione, Cass. n. 2915 del 07/02/2013, con specifico riferimento al D.L. n. 289 del 2002, art. 9; con riferimento all'art. 15 del medesimo decreto si veda Cass. n. 7870 del 18/05/2012; Cass. n. 19826 del 15/09/2009).
11. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 e Euro 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.300,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018
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