Cassazione, sentenza n. 10679 del 04/05/2018

Sentenza n. 10679 del 04/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10679
Data
04/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva giudicato tardivo il ricorso contro una cartella per imposta di successione, considerando soltanto la data di ricezione da parte del destinatario e reputando inidoneo il timbro non firmato dell’ufficio notificatore. La Cassazione afferma che, per il notificante, la tempestiva consegna può essere provata dal timbro recante data e numero cronologico; solo una contestazione della sua veridicità impone un’apposita certificazione, producibile anche in sede di legittimità. Accertata la consegna entro il termine, la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla CTR per l’esame del merito.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. R.M.O., C.S. e C.M.T. impugnavano la cartella di pagamento notificata il 24 gennaio 2008 contenente ruolo per imposta di successione in morte di C.A. sostenendo l'illegittimità della cartella perchè notificata oltre i termini di legge, la nullità della stessa per mancata sottoscrizione, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la nullità della pretesa erariale, la nullità della cartella esattoriale per la carenza di motivazione. La commissione tributaria provinciale di Benevento dichiarava l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di legge e la CTR della Campania confermava la sentenza sul rilievo che non era rilevante la data di consegna del ricorso all'ufficio notificatore, peraltro non confermato da quest'ultimo mediante sottoscrizione, ma quella di effettiva riconsegna al destinatario.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate. Equitalia Sud S.p.A. non si è costituita in giudizio.

3. Con i motivi proposti i ricorrenti censurano sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui a CTR ha ritenuto che la data di consegna del ricorso al destinatario era il 27 marzo 2008 mentre l'altra data riportata a tergo, il 25 marzo 2008, non era stata convalidata dalla firma dell'ufficio notificatore e, perciò, non poteva essere presa in considerazione. Sostengono i ricorrenti che per il notificante la notificazione si perfeziona con la semplice consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare a mezzo posta in quanto le ulteriori attività non dipendono dalla sua diligenza ma dall'attività di terzi. E la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può derivare anche dal timbro che lo stesso pone sull'atto recante il numero cronologico della data. Solo qualora la controparte muova contestazione in ordine alle risultanze di tale timbro la sua idoneità probatoria viene meno ed il ricorrente dovrà farsi carico di esibire una idonea certificazione rilasciata dall'ufficiale il quale è obbligato a tenere, ai sensi dell'articolo 116, lettera a, del d.p.r. 1229/1959, un registro cronologico che fa fede fino a querela di falso. Nel caso di specie, sostengono i ricorrenti, non è stata contestata in alcun modo la falsità del timbro, del numero cronologico e nota spese apposto dall'ufficio Unep di Benevento e comunque i ricorrenti stessi, ai fini dell'ulteriore dimostrazione dell'ammissibilità del ricorso in primo grado, allegano, unitamente al ricorso per cassazione, l'attestazione del pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che la deduzione di error in procedendo in cui è incorsa la commissione tributaria regionale, laddove ha ritenuto che la data del 25 marzo 2008 apposta a tergo del ricorso da notificare non poteva essere presa in considerazione in quanto non convalidata dalla firma dell'ufficio notificante, consente di procedere al diretto esame degli atti del giudizio di merito.

Ciò premesso, il ricorso è fondato. Invero la CTR ha affermato che la prova dell'avvenuta consegna del plico all'ufficio notificatore in data 25 marzo 2008 non sussisteva poichè non vi era la firma dell'Ufficio notificatore. La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, ove non venga esibita la ricevuta di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario, la quale, essendo diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, potrà essere esibita secondo le previsioni dell'art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. Un., n. 14294 del 20/06/2007). Nel caso che occupa i ricorrenti, preso atto della decisione della CTR, hanno prodotto attestazione dell'ufficio unico notifiche del tribunale di Benevento rilasciata il 13 febbraio 2012 da cui si evince che il ricorso relativo al giudizio tra R.M.O. +2 contro l'agenzia delle entrate di Benevento e la Equitalia Polis S.p.A. avverso la cartella esattoriale numero (XXXXX), è stato consegnato, per la notifica, presso l'ufficio stesso per la richiesta di notifica in data 25 marzo 2008 e caricato al cronologico numero (XXXXX).

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia Entrate, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018

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