Cassazione, sentenza n. 11444 del 11/05/2018
Sentenza n. 11444 del 11/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11444
- Data
- 11/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava avvisi comunali per ICI 2001-2002 su un terreno edificabile, confermati nei gradi di merito salvo una minima rettifica delle spese. La Cassazione ha chiarito che non occorre una specifica motivazione per porre le spese a carico della parte prevalentemente soccombente, dovendosi valutare unitariamente l’esito della lite. Ha inoltre dichiarato inammissibili le generiche censure sui presupposti impositivi e sull’omessa pronuncia, perché dirette anche a rinnovare il giudizio di merito, e ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. D.R.A.L. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Perano per l'Ici relativa agli anni 2001 e 2002 dovuta in relazione ad un terreno edificabile.
La commissione tributaria provinciale di Chieti rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, lo accoglieva limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, dichiarando non dovuta la somma di Euro 3,10 e confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente svolgendo quattro motivi. Il comune di Perano non si è costituito in giudizio.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR compensato, anche parzialmente, le spese di giudizio nonostante l'accoglimento parziale dell'appello.
4. Con il secondo motivo deduce omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali non ha disposto la compensazione, almeno in parte, delle spese processuali.
5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR non ha correttamente riportato e deciso tutte le questioni introdotte con l'atto di appello.
6. Con il quarto motivo deduce errore di fatto o di diritto ai sensi degli artt. 395 e 360 c.p.c., per non aver la CTR adeguatamente valutato la sussistenza dei presupposti impositivi.
Motivi della decisione
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente poichè sottendono le medesime questioni giuridiche. Essi sono infondati. Invero in ordine al fatto che la CTR ha posto integralmente le spese a carico della ricorrente, anzichè compensarle in tutto od in parte per la parziale soccombenza reciproca, si osserva che nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, è previsto per il giudice un obbligo di motivazione nel caso in cui intenda procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca, atteso il tenore dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge citata. Non è previsto, invece, alcun obbligo motivazionale nel caso in cui il giudice condanni la parte prevalentemente soccombente al pagamento delle spese sia perchè il principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse sia perchè nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso (cfr. Cass. n. 1703 del 24/01/2013; Cass. n. 406 del 11/01/2008).
2. Il terzo motivo è inammissibile. Le censure, che valgono anche con riguardo al quarto motivo di ricorso, si articolano sostanzialmente sulla categoria catastale attribuita agli immobili quale presupposto degli avvisi di accertamento asseritamente in contrasto con le visure catastali. L'inammissibilità del motivo è dovuta al fatto che la ricorrente ha formulato una censura generica, avendo omesso di indicare quali fossero i motivi di appello sui quali la CTR ha omesso di pronunciarsi. La ricorrente, dopo aver formulato il motivo deducendo la nullità della sentenza derivante dall'omesso esame delle questioni dedotte con l'appello, ha riproposto in maniera confusa le ragioni già esplicitate nei precedenti gradi di giudizio, così censurando implicitamente la decisione sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, senza riportare i passi della sentenza impugnata che intendeva sottoporre a critica e formulando, nella sostanza, la richiesta di rinnovazione del giudizio di merito.
3. Il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto non è dato comprendere se la ricorrente abbia inteso denunciare un vizio revocatorio (inammissibile nell'ambito del ricorso per cassazione e proponibile con diverso ricorso avverso la sentenza della CTR) o la violazione di legge e, in tale seconda ipotesi, non ha esplicitato in maniera chiara in quali punti la sentenza impugnata contenga statuizioni in contrasto con norme di legge che non risultano neppure indicate.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del Comune di Perano.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018
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