Cassazione, sentenza n. 11462 del 11/05/2018

Sentenza n. 11462 del 11/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11462
Data
11/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il ricorso investiva un preavviso di fermo fondato su cartelle relative a tasse automobilistiche, diritti camerali e sanzioni stradali, dopo che la CTR aveva confermato la giurisdizione ordinaria per queste ultime e la validità della notifica postale delle cartelle camerali. La Cassazione considera le censure generiche, non autosufficienti o formulate secondo paradigmi processuali inappropriati; ribadisce inoltre la generale legittimazione dell’agente della riscossione nelle controversie sulle somme affidategli. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

p..1 D.F.G. impugnava il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo della propria vettura dinanzi alla CTP di Pescara, chiedendone l'annullamento per omessa notifica degli atti prodromici, nullità delle cartelle di pagamento per inesistenza in quanto notificate dal Concessionario in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, omessa allegazione dei verbali, prescrizione del credito tributario.

La CTP di Pescara accoglieva il ricorso dichiarando la nullità del preavviso perchè la Regione Abruzzo aveva provveduto allo sgravio per le tasse auto, affermando la carenza di giurisdizione in ordine alle contravvenzioni al C.d.S. per le quali pendeva giudizio dinanzi al g.d.p., la non debenza dei diritti camerale, per inesistenza della notifica delle cartelle notificate ai sensi del cit. art. 26 cit..

La società concessionaria proponeva appello rilevando che la Regione aveva comunicato lo sgravio dopo l'iscrizione del fermo; che le cartelle relative ai diritti camerali erano state ritualmente notificate; che non tutte le cartelle erano state notificate direttamente dal concessionario, che la condanna alle spese doveva tener conto della parziale soccombenza del contribuente.

La C.T.R. dell'Aquila – sez. dist. di Pescara – accoglieva parzialmente l'appello, confermando la carenza di giurisdizione della Commissione in ordine alle cartelle inerenti le contravvenzioni al C.d.S.; ritenendo legittima la notifica delle cartelle relative ai diritti camerali direttamente a mezzo posta.

Avverso la sentenza n. 169/03/12 il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo 5 motivi.

La Concessionaria e gli enti creditori non si sono costituiti.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per genericità dei motivi.

Il contribuente ha depositato in data 24.01.2012 istanza di procedere con il ricorso per cassazione solo nei confronti della concessionaria; in subordine ha formulato istanza di rinnovazione della notifica alla Camera di commercio.

Motivi della decisione

p.. 2. Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione di legge (art. 38 c.p.c.) ed error in procedendo per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in merito al difetto di giurisdizione. L'illustrazione del motivo non specifica la portata dell'errore ovvero della violazione, nè è individuabile la documentazione che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare, documentazione non trascritta nel ricorso.

p.. 3 Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione "circa un punto decisivo della controversia", lamentando che i giudici di appello avrebbero omesso di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concessionaria, benchè gli unici titolari del credito tributario fossero la Regione e la Camera di Commercio.

p..4 Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di legge, conseguente alla nullità cd derivata del preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, lamentando che anche la nullità parziale di talune cartelle poste a fondamento del preavviso avrebbe dovuto determinare la nullità dell'intero preavviso, in quanto unicum inscindibile. Si sostiene, peraltro, l'omessa valutazione di documentazione comprovante la non debenza dei diritti camerali.

p..6 Con la quarta censura, il ricorrente lamenta omessa valutazione sotto il profilo del vizio motivazionale concretante gravi incoerenze logico-giuridiche per non avere la C.T.R. estromesso la Regione Abruzzo e la Camera di commercio, che pure avevano invocato l'estromissione dal processo, procedendo, di poi, alla compensazione delle spese di lite.

p..7 Con il quinto motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la CTR aveva disatteso la nota spese senza alcuna motivazione, negando l'indennità di trasferta al procuratore antistatario e riducendo le spese al 50%. chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver aderito in data 16.04.2004 al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 11.

p..8 Il primo motivo è inammissibile non consentendo a questa Corte di comprendere quale parte della sentenza sia stata impugnata e con riferimento a quale eccezione. Se la censura impinge la pronuncia nella parte in cui conferma la sentenza di primo grado e la giurisdizione del g.d.p. per contravvenzioni al C.d.S., allora deve essere ribadito che correttamente i giudici di appello hanno affermato che la cognizione dell'opposizione all'esecuzione forzata, concernente un credito non tributario derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proposta a seguito della richiesta, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di iscrizione ipotecaria, è attribuita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 205, all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 2014/26835; S.U. n. 8928 del 2014).

p.. 9 Anche la seconda e la quinta censura sono inammissibili.

Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con motivi non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito e finalizzati a (Cass. 2016/4293; 2014/19996; S.U. 2013/21165).

In particolare, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, non disciplina più romessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione dell'art. 360, n. 5 in esame), bensì l'"insufficiente, contraddittorio ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Con la nuova formulazione, si deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate, (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 2016/17761).

A tale ultimo proposito è da evidenziare che l'eventuale omessa declaratoria in ordine alla carenza di legittimazione passiva della concessionaria ovvero la dedotta omessa motivazione della riduzione dei compensi al difensore, non sono certamente denunciabili con l'esposizione dei motivi genericamente enunciati, non costituendo certamente fatti naturalistici "controversi".

Inoltre, con riferimento alla liquidazione delle spese, il vizio che avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione delle Tariffe, è altresì carente sotto il profilo dell'autosufficienza, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, che richiede la specifica illustrazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, con l'indicazione dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto meno della loro produzione dei gradi di merito (Cass. n. 27020/2017; Cass. n. 14784 del 2015; 22726 del 2011; Cass. n. 21686 del 2010, Cass. n. 303 del 2010).

In particolare, in merito alle spese, si osserva quanto segue.

La C.T.R. ha motivato la riduzione dei compensi del primo grado per avere il difensore errato nella individuazione del valore della controversia, mentre per il secondo grado ha disposto la riduzione del 50% dei compensi, tenuto conto della parziale soccombenza, riconoscendo le spese vive.

Se è vero che il giudice di merito, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci eventualmente operata, è altresì vero che, al fine di consentire – da parte della Corte di Cassazione – la verifica della corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità, ma ha l'onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli e della documentazione comprovante gli esborsi ovvero di fornire la prova del diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferta.

Quanto alla critica in merito alla disposta compensazione delle spese in relazione al rapporto con la Camera di Commercio di Pescara, osserva questa Corte che, i giudici di appello, in accoglimento parziale del gravame, hanno "annullato la condanna alle spese del prefato ente disposta dai giudici di prime cure", a seguito della riforma della sentenza di primo grado, sul presupposto che le cartelle relative ai diritti camerali erano state ritualmente notificate, per cui nessun pregiudizio risulta subito dal ricorrente soccombente rispetto all'ente rimasto contumace.

p.10 La terza censura è inammissibile.

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto senza neppure l'individuazione delle singole norme pretesamente violate (Cass. 2016/24298; n. 7008/2017; n. 5353/2007).

p.. 11 Il quarto motivo è inammissibile e infondato.

Sotto il primo profilo, l'omesso esercizio del potere-dovere di estromissione, nelle ipotesi disciplinate dalle disposizioni codicistiche, non è sindacabile in cassazione; in ogni caso non poteva essere censurato sotto il profilo del vizio motivazionale.

Il motivo va, altresì, disatteso, stante la sua genericità, non risultando quando e in quali termini sia stata chiesta, nel corso del giudizio di merito, l'estromissione dal processo dei ricorrenti da ultimo indicati (Cass. 2016/18600).

Del resto detta circostanza risulta smentita dalla pronuncia impugnata da cui si evince che la Regione Abruzzo aveva chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la Camera di commercio aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva.

Inoltre, il potere di estromissione è rimesso al giudice nelle sole ipotesi previste dagli artt. 108, 109, 111 c.p.c. (mancando una diversa disciplina per il giudizio tributario), con la conseguenza che il giudice può disporre l'estromissione esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Peraltro, occorre ricordare che l'esattore ha una generale legittimazione nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, tant'è che il ricorrente ha impugnato il preavviso notificando il ricorso sia alla S.O.G.ET che agli enti creditori (Cass. 2017/2570).

In mancanza della costituzione dei resistenti, le spese sostenute dal ricorrente restano a suo carico.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018

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