Cassazione, sentenza n. 11467 del 11/05/2018

Sentenza n. 11467 del 11/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11467
Data
11/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguarda una cartella per sanzioni relative a violazioni stradali, impugnata oltre il termine calcolato dalla consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile. La Cassazione ribadisce che l’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento: si applicano le regole del servizio postale ordinario e non occorrono relata di notifica né seconda raccomandata informativa. Ritenuti i motivi inammissibili e comunque infondati, la Corte rigetta il ricorso e conferma la tardività dell’opposizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. B.R. propone nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8049 del 14 giugno 2011 con la quale il tribunale di Milano, a conferma della decisione del giudice di pace, ha ritenuto inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la cartella di pagamento (n. (XXXXX)) notificatagli da Equitalia Esatri spa per conto del Comune di Milano; ciò in relazione a sanzioni per violazioni del codice della strada relative agli anni 2002 e 2003.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che: – l'opposizione era stata dal B. proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22, in data 1 marzo 2007, a fronte di cartella esattoriale notificatagli per plico raccomandato alla sua residenza di (XXXXX), il 17 novembre 2006 (mediante consegna al portiere dello stabile, come risultante dall'avviso di ricevimento in atti), con conseguente decadenza dal termine di 30 giorni di cui all'art. 22 L. cit.; – siffatta notificazione, in quanto correttamente eseguita dall'agente per la riscossione a mezzo di plico raccomandato, come consentito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (applicabile in materia, per il richiamo di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27 e art. 206 C.d.S.) non richiedeva relazione di notifica, nè l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 137 segg. codice di rito.

Resistono con controricorso tanto Equitalia Esatri quanto il Comune di Milano.

Si è costituita con memoria l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia ex D.L. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016.

Il B. ha inoltre depositato memoria "per motivi aggiunti"; da dichiararsi inammissibili, in quanto formulati in atto diverso e successivo al ricorso introduttivo di legittimità.

p. 2.1 Con i nove motivi di ricorso per cassazione il B. lamenta il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, di varie cause di nullità/inesistenza della cartella in questione e della sua notificazione.

Sul presupposto che tale cartella costituiva il primo atto impositivo venuto a sua conoscenza (stante la mancata pregressa notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni contestate), e che tale conoscenza era comunque dipesa dal fortuito reperimento, nel febbraio 2007, di copia informe ed incompleta della cartella stessa, il ricorrente lamenta, segnatamente: – la mancata produzione in originale ex adverso della cartella impugnata (primo motivo); – la mancanza, nella copia informe della cartella prodotta in giudizio, di elementi essenziali, quali l'indicazione dei termini per proporre il ricorso e l'autorità preposta a deciderlo (secondo motivo); – la mancanza di relazione di notificazione, con identificazione dell'agente notificatore e certificazione delle ricerche di reperibilità da quest'ultimo eseguite (terzo motivo); l'insussistenza della rilevata decadenza nel proporre l'opposizione, a fronte di cartella incompleta ed irregolarmente notificatagli (quarto motivo); – la mancanza dell'indicazione del richiedente la notificazione presso l'ufficio postale (inopinatamente individuato in quello di (XXXXX), e non di (XXXXX)), nonchè della sottoscrizione, in luogo della sola sigla, dell'ufficiale notificatore (quinto motivo); parziale allegazione in giudizio dell'avviso di ricevimento, con conseguente impossibilità di accertare che il plico contenesse in effetti la cartella esattoriale in questione (sesto motivo); – mancato rispetto delle norme sulle notificazioni di cui al codice di procedura civile, ovvero sulle notificazioni a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982 (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60); non essendo in materia invocabile, viste anche le modificazioni apportate con effetto dal 1^ luglio 1999, il disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sulla notificazione diretta da parte dell'esattore, con conseguente radicale inesistenza della notificazione in questione (settimo, ottavo e nono motivo).

p. 2.2 Il ricorso per cassazione deve ritenersi inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo, esso consta di motivi privi della indicazione – tra quelli tassativamente indicati nell'art. 360 c.p.c. – del vizio di cui la sentenza impugnata sarebbe affetta, così da comportarne l'annullamento per non altrimenti individuati errores in judicando o in procedendo. Oltre alla rilevata omissione di rubricazione (sostituita dalla formulazione di "quesiti" non più prescritti dalla legge processuale vigente ratione temporis, e comunque non idonei allo scopo), essi neppure individuano specificamente e partitamente, nella loro parte illustrativa, i passaggi logico-giuridici che denoterebbero, nella sentenza impugnata, violazione di legge (sostanziale o processuale), ovvero carenza motivazionale.

In secondo luogo, tali motivi sovrappongono – con ripetizione e confusione di piani – vizi della notificazione, vizi della cartella, e vizi della sentenza; così da risultare spesso inintelligibili o meramente ripetitivi di tesi, in fatto e diritto, già svolte e disattese nei gradi precedenti del giudizio; ovvero per la prima volta introdotte in sede di legittimità. Ciò denota, in particolare, l'assenza di un puntuale contenuto censorio avverso la pur chiara ratio decidendi adottata, a sostanziale conferma della prima decisione, dal giudice di appello.

p. 2.3 In ogni caso, il ricorso si pone in contrasto – senza fornire argomenti validi a superarlo – con il costante orientamento di legittimità (affermato anche con riguardo a fattispecie successive alle modificazioni apportate al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) in ordine alla corretta interpretazione della disposizione in esame (richiamata, per la materia in questione, dalla L. n. 689 del 1981, art. 27 e art. 206 C.d.S.). Secondo cui l'agente per la riscossione è legittimato ad effettuare direttamente la notificazione della cartella di pagamento; notificazione che può avvenire tramite invio, a mezzo del servizio postale, di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel qual caso, la prova della consegna dell'atto al destinatario si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di predisposizione di apposita relata di notifica; secondo quanto prescritto dal D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001.

Ha, in proposito, stabilito Cass. 6395/14 (conf. Cass. ord. 16949/14; 4567/15; 20918/16 ed altre) che: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".

Va inoltre qui ribadito quanto stabilito da Cass. ord. 12083/16, secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, "trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982". In applicazione di questo principio la S.C. ha cassato, nel caso riferito, la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata informativa.

In base a tale orientamento, correttamente il giudice di merito ha dunque appurato che la cartella in questione (i cui estremi identificativi erano riportati nell'avviso di ricevimento in atti, attestante la sua consegna al portiere dello stabile di effettiva residenza dell'intimato) era stata validamente notificata il 17 novembre 2006; con conseguente tardività dell'opposizione proposta, il marzo successivo, dal B.. Tardività rilevante tanto con riguardo all'opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, quanto a quella ex art. 617 c.p.c..

p. 3. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; con condanna della ricorrente alla rifusione, a favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida: a favore di Agenzia Entrate-Riscossione, in Euro 900,00; ed a favore del Comune di Milano, in Euro 750,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018

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