Cassazione, sentenza n. 11468 del 11/05/2018
Sentenza n. 11468 del 11/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11468
- Data
- 11/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella per spese di giustizia, il cui titolo era venuto meno per l’annullamento senza rinvio della sentenza penale che ne giustificava l’emissione. La Cassazione riconosce la legittimazione passiva autonoma dell’agente della riscossione anche quando la contestazione investe il fondamento del credito, salva la sua facoltà di chiamare l’ente creditore. Conferma inoltre la condanna dell’agente alle spese, fondata sulla soccombenza, e rigetta integralmente il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p. 1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4271 del 14 ottobre 2011 con la quale la corte di appello di Roma, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato inesistente il diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di F.A. in forza di cartella esattoriale n. (XXXXX). La corte di appello, in particolare, ha rilevato che: – la cartella in questione (duplicativa di precedente cartella, fatta poi oggetto di sgravio) era stata emessa in recupero di spese di giustizia inizialmente dovute dalla F. in base a sentenza della corte di appello penale di Roma; – tale sentenza, costituente il titolo dell'iscrizione a ruolo, era tuttavia stata annullata senza rinvio dalla corte di cassazione con sentenza n. 36298/10; – l'estinzione del titolo esecutivo era stata legittimamente opposta, ex art. 615 c.p.c., dalla F. nei confronti, oltre che del Ministero della Giustizia (rimasto contumace in giudizio), dello stesso agente per la riscossione; – ferma restando la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, le spese del grado di appello dovevano essere poste a carico di Equitalia, in ragione di soccombenza.
Resiste con controricorso e memoria la F., mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Ministero della Giustizia.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25. Per avere la corte di appello erroneamente ravvisato la sua legittimazione passiva, nonostante che il giudizio avesse ad oggetto non vizi propri della cartella, bensì il fondamento stesso della pretesa impositiva; riferibile in via esclusiva al Ministero della Giustizia in qualità di ente impositore.
p. 2.2 Il motivo è infondato.
La corte di appello, nell'affermare la legittimazione passiva di Equitalia pur a fronte di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e non agli atti esecutivi, non si è discostata dall'indirizzo di legittimità consolidatosi in materia.
Equitalia sostiene che l'agente della riscossione sia "parte" del giudizio solo quando l'oggetto della contestazione sia costituito dalla validità o dalla regolarità degli atti esecutivi da esso stesso predisposti; mentre questi non potrebbe ritenersi "parte" nel momento in cui vengano sollevate, come nella specie, questioni che esulano dalla legittimità della fase di riscossione per attingere direttamente alla debenza sostanziale dell'importo intimato (nella specie esclusa per il sopravvenire, successivamente all'opposizione, di una causa estintiva del titolo esecutivo, individuabile nella cassazione senza rinvio della sentenza penale di condanna che aveva originariamente legittimato l'emissione della cartella per spese di giustiziaria).
Tale tesi non può trovare condivisione, essendo ormai consolidato – a seguito di Cass. SSUU 16412/07 – l'orientamento (formatosi con specifico riguardo al contenzioso tributario, ma estensibile anche in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie: Cass. 3707/16) secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs n. 112 del 1999, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord. 1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord. 10528/17 ed altre).
L'insussistenza di litisconsorzio necessario "passivo" (questione nella specie comunque irrilevante, essendo pacifico che l'opposizione venne dalla F. proposta anche nel fonti del Ministero della Giustizia in qualità di ente creditore) non sposta, dunque, i termini del problema; nel senso che, indipendentemente da ciò, tanto l'agente per la riscossione quanto l'ente impositore mantengono, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, legittimazione passiva autonoma. E ciò sia che l'opposizione sia fondata su vizi specificamente concernenti la funzione esattoriale, sia che essa riguardi profili ascrivibili direttamente alla pretesa, così come dall'ente creditore affidata all'azione di recupero dell'esattore.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza, per violazione dell'art. 91 c.p.c., nella parte relativa alla condanna di Equitalia alle spese del grado di appello. Condanna emessa dal giudice di merito nonostante che la non debenza della somma in cartella non fosse dipesa da vizi di quest'ultima, bensì dal venir meno – successivamente all'opposizione proposta dalla F. – del titolo (la su citata sentenza della corte di appello penale di Roma) sulla base del quale la cartella era stata emessa e notificata; con conseguente esclusione, in capo ad Equitalia, tanto di responsabilità per la causazione della lite, quanto di soccombenza.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione in punto accollo delle spese del grado di appello ad Equitalia. Per non avere, in particolare, la corte di appello esplicitato le ragioni per cui dovesse nella specie ravvisarsi la soccombenza dell'agente per la riscossione.
p. 3.2 Questi due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.
La corte di appello ha accollato le spese del grado in ragione di soccombenza; e ciò non può che ritenersi conforme alla regola generale di cui all'art. 91 c.p.c..
Quanto al fatto che Equitalia dovesse effettivamente reputarsi "soccombente", basta considerare che essa aveva, tra il resto, sostenuto una tesi – quella appunto concernente il difetto della propria legittimazione passiva in ordine al dedotto motivo di opposizione alla cartella – posta a fondamento di istanza di inammissibilità, ovvero rigetto, dell'opposizione della F. che la corte di appello (riformando la prima decisione) ha disatteso.
Da qui ricorreva la condizione necessaria e sufficiente per ravvisare, in capo ad Equitalia, il presupposto fondamentale della soccombenza nella lite.
A nulla rilevava, sotto tale profilo, che l'opposizione alla cartella fosse stata infine accolta dal giudice di merito per una ragione (venir meno del titolo esecutivo) estranea all'azione dell'esattore, ed invece esclusivamente riferibile all'ente impositore. Va infatti considerato che l'interferenza tra le posizioni soggettive dell'uno e dell'altro dovevano trovare composizione – come detto – proprio nella chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente per la riscossione; il quale era, in tal modo, ammesso a proporre nei confronti del primo tutte le domande eventualmente volte a tenerlo indenne delle conseguenze negative della lite.
Si richiama, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui (Cass. ord. 3105/17; così Cass. ord. 1070/17): "In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione nè, in sè considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso; nonchè la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore".
In termini, Cass. ord. 2570/17, secondo cui: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'Impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali".
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore della controricorrente F., che liquida in Euro 2.900,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018
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