Cassazione, ordinanza n. 11800 del 15/05/2018
Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - Notifica della cartella di pagamento - Mancata impugnazione nel termine per proporre l'opposizione - Trasformazione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11800
- Data
- 15/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un preavviso di fermo fondato su cartelle per sanzioni stradali, che i giudici di merito avevano ritenuto soggette a prescrizione quinquennale. La Cassazione afferma che la mancata opposizione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma l’eventuale prescrizione breve in quella decennale: tale effetto richiede un titolo giudiziale definitivo, non un atto di riscossione divenuto definitivo per inerzia del debitore. Il ricorso dell’agente della riscossione è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata partecipazione dell’intimato.
Massima
L'eventuale mancata impugnazione di una cartella di pagamento ovvero, più in generale, di un atto della riscossione, non comporta la conversione del termine prescrizionale breve eventualmente previsto per il credito sotteso in quello ordinario di dieci anni. Quest'ultimo presuppone infatti un provvedimento giudiziale definitivo, al quale non è equiparabile un atto di riscossione non opposto. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato che:
L.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Taranto Equitalia Sud s.p.a. e la Prefettura di Taranto chiedendo l'annullamento di preavviso di fermo amministrativo. Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a.. Con sentenza di data 2 agosto 2016 il Tribunale di Taranto rigettò l'appello. Osservò il giudice di appello, con riferimento alle cartelle di pagamento in questione, relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, che la prescrizione era quinquennale sulla base della L. n. 689 del 1981, art. 28, richiamato dall'art. 209 C.d.S., e che la prescrizione decennale poteva conseguire solo a sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.) e non alla definitività della cartella di pagamento per mancata opposizione.
Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2496 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento non può più farsi riferimento ai termini di prescrizione dei crediti portati nel ruolo ma all'ordinaria prescrizione decennale, come dimostrato anche dal riferimento alla stessa prescrizione decennale contenuto nel D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6.
Il motivo è manifestamente infondato. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397, la quale in motivazione dà conto delle ragioni di irrilevanza, ai fini del richiamato principio di diritto, del disposto di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6).
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza della partecipazione della parte intimata.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018
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