Cassazione, ordinanza n. 14316 del 06/06/2018

Accertamento - Imposte dirette - Prova per presunzione - Onere della prova

Tipologia
Sentenza
Numero
14316
Data
06/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Ufficio aveva ricostruito un maggior reddito IRPEF sulla base di acquisti ritenuti incompatibili con quanto dichiarato, mentre il contribuente aveva prodotto documentazione bancaria sulle disponibilità impiegate. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento può fondarsi su presunzioni logicamente tratte da fatti noti, restando al contribuente l’onere della prova contraria; nel caso concreto, la CTR aveva analiticamente verificato estratti conto e operazioni di addebito, ritenendoli idonei a giustificare gli acquisti. Il motivo sull’inutilizzabilità dei documenti era privo di autosufficienza e il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

Massima

In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di desumere, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente. Nel caso di specie, il contribuente aveva fornito idonea documentazione bancaria, oggetto di specifico esame, tale da costituire prova contraria idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio, sia con riferimento alle disponibilità finanziarie emergenti dagli estratti conto bancari, sia con riguardo alle operazioni di "dare" , idonee a dimostrare il pagamento degli acquisti contestati

Massima redatta a cura del CERDEF.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

L'Agenzia delle Entrate ricorre contro V.Z., che si costituisce con controricorso, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Toscana, n. 382/29/16 dep. Il 29/2/2016, che, su impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, per i quali era emersa una capaciti contributiva non congruente col reddito dichiarato, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. In particolare la C.T.R., confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto giustificati gli acquisti contestati (un'autovettura e quote sociali immobiliari per il 2005; quote di comproprietà di beni immobili per il 2006), dalle "disponibilità finanziarie e bancarie dichiarate e già tassate, di entità ampiamente sufficienti a giustificare gli acquisti" emergenti dalla documentazione bancaria depositata dal contribuente, che aveva così assolto all'onere della prova richiesta (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6).

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, non avendo la CTR valutato le eccezioni dell'Ufficio, che aveva rilevato che le movimentazioni in dare erano annerite, risultandone preclusa la verifica, e che i disinvestimenti atti a finanziare gli incrementi patrimoniali erano incapienti rispetto alla spesa.

Il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una congrua motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione, basata su elementi di prova analiticamente verificati dalla CTR, dall'esame dei quali è stata argomentata la loro idoneità a giustificare gli acquisti, oggetto della presunzione dell'esistenza di un maggior reddito dichiarato.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3, gravando sul contribuente l'onere di provare che il maggior reddito accertato consiste in redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte prescrivendo la dimostrazione della durata del relativo possesso.

2.1.Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui, in tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente (cfr. n. 10345 del 07/05/2007; sulla prova contraria a carico del contribuente v. Cass. n. 6813 del 2009; n. 8995 del 2014; n. 25104 del 2014; n. 2425 del 2017).

2.2. Alla luce delle superiori premesse la CTR ha correttamente deciso, avendo verificato che la documentazione bancaria, oggetto di specifico esame, costituiva prova contraria idonea a contrastare le presunzioni dell'Ufficio: e ciò sia con riferimento alle disponibilità finanziarie emergenti dagli estratti conto bancari del contribuente, sia con riguardo alle operazioni di "dare" di cui alla documentazione bancaria, idonee a dimostrare il pagamento degli acquisti contestati.

3. Col terzo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, sulla eccezione di inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione probatoria non prodotta in risposta al questionario, eccezione ritualmente proposta in primo grado e in appello.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, non essendo riprodotta la deduzione in primo e secondo grado della indicata questione (v. Sez. U n. 7161 del 25/03/2010). La disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6, impone infatti di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (cfr. Cass. n. 1142 del 2014).

4. In conclusione il ricorso, in parte inammissibile, in parte infondato, va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2018

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