Cassazione, sentenza n. 14535 del 06/06/2018

Sentenza n. 14535 del 06/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14535
Data
06/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi contestavano l’omessa dichiarazione dei redditi e ricostruivano sinteticamente la capacità contributiva sulla base di investimenti immobiliari e autovetture. La Cassazione ha confermato che la documentazione non esibita dopo uno specifico invito, corredato dall’avvertenza sulle conseguenze, è inutilizzabile salvo causa non imputabile; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque esaminato i documenti, giudicandoli inidonei a superare le presunzioni dell’Ufficio. Le ulteriori censure miravano in parte a una nuova valutazione dei fatti o difettavano di autosufficienza; il ricorso è stato integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

D.F., D.D., D.G. e D.I. propongono ricorso per cassazione con nove motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, nel giudizio introdotto con l'impugnazione di una pluralità di avvisi di accertamento – due a F., per gli anni 2001 e 2002; altrettanti a D., per i medesimi anni; tre a G., per gli anni 2001, 2002 e 2003; altrettanti ad I., per i medesimi anni -, con i quali veniva contestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per gli anni 2001, 2002, 2003, e quantificato sinteticamente il reddito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e ss., in considerazione dei notevoli investimenti immobiliari effettuati ed il possesso di autovetture, comprovanti una notevole capacità contributiva, non conciliabile in assenza di redditi, ha riformato la sentenza di primo grado – la quale aveva accolto i ricorsi -, ed ha ritenuto i detti avvisi di accertamento fondati nel merito.

Il giudice d'appello ha anzitutto ritenuto che gli atti impositivi erano stati legittimamente emessi, in quanto ricorrevano le condizioni previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in presenza di notevoli investimenti immobiliari comprovanti una notevole capacità di spesa, non compatibile con l'assenza di redditi, e che erano stati legittimamente emessi per tre anni consecutivi, in presenza di scostamenti superiori a un quarto.

Ha poi considerato fondata l'eccezione dell'ufficio di omessa pronuncia, da parte della Commissione provinciale, in ordine all'inutilizzabilità in giudizio della documentazione dei contribuenti per la mancata ottemperanza all'invito dell'ufficio di fornire informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni relative ai rapporti di natura finanziaria, invito contenente nella specie anche l'avvertenza circa le conseguenze giuridiche della mancata ottemperanza allo stesso, ed ha rilevato che i contribuenti, tranne D.I., non avevano adempiuto.

Con riguardo alla disciplina, dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, della sanzione dell'inutilizzabilità in favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, della documentazione richiesta e non esibita all'amministrazione in ottemperanza all'apposito invito, il giudice d'appello ha ritenuto che essa non può essere disapplicata se non ricorre, come nella specie, una causa non imputabile al contribuente, alla luce di quanto disposto al comma 3.

Quanto all'eccepita, dai contribuenti, novità della detta domanda dell'ufficio, come tale inammissibile in appello, ha osservato la CRT che l'eccezione era stata formulata dall'amministrazione nelle controdeduzioni proposte in relazione a due dei ricorsi, e quindi l'eccezione di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado era fondata. La perentorietà della formulazione della detta norma – che statuisce l'inutilizzabilità in giudizio della documentazione non esibita – esclude, ad avviso del giudice d'appello, che la preclusione sia rilevabile solo su iniziativa di parte, trattandosi di una norma che vincola il giudice tributaria a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità della documentazione proposta in giudizio.

Nondimeno, "la documentazione prodotta in giudizio e le argomentazioni dedotte non erano comunque idonee a superare le presunzioni adottate dall'ufficio, e a provare l'inesistenza della capacità reddituale…… gli elementi presi a base degli accertamenti sono fondati, la documentazione prodotta dai contribuenti, oltre ad essere inammissibile in giudizio, tranne per quanto attiene alla contribuente D.I., come evidenziato, comunque non è idonea a contestare le presunzioni a base degli atti accertativi. I contribuenti hanno violato il principio… alla base del diritto: "onus probandi incumbit ei qui dicit".

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione ed errata applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, comma 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, i ricorrenti assumono che con riguardo ai giudizi, poi riuniti, diversi da quelli rubricati con i nn. 1718/09 e 1719/09 RGR, nel corso del primo grado del presente giudizio l'ufficio non avrebbe proposto alcuna eccezione relativa all'asserita inammissibilità della produzione documentale anche in sede contenziosa in sede dei contribuenti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, proponendo tale eccezione solo nell'atto di appello; e critica la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio la detta preclusione processuale.

Il motivo è inammissibile, in quanto la decisione sul punto poggia su due rationes decidendi, una delle quali, solamente, impugnata dai contribuenti.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto che gli atti impositivi erano stati legittimamente emessi, in quanto ricorrevano le condizioni previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in presenza di notevoli investimenti immobiliari comprovanti una notevole capacità di spesa, non compatibile con l'assenza di redditi, e che erano stati legittimamente emessi per tre anni consecutivi, in presenza di scostamenti superiori a un quarto. Ed ha così deciso alla luce della disciplina, dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dell'inutilizzabilità in favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, della documentazione richiesta e non esibita all'amministrazione in ottemperanza all'apposito invito, avendo ritenuto che essa non può essere disapplicata a meno che ricorra – e nella specie non ricorre – una causa non imputabile al contribuente, secondo quanto disposto al comma 3.

Ma il giudice d'appello, dopo e accanto alla decisione imperniata sull'inutilizzabilità dei documenti prodotti dai contribuenti, è passato nondimeno a valutarli (a "utilizzarli"), ed all'esito dell'esame – che occupa la gran parte della pag. 8 della sentenza -, ha ritenuto che "la documentazione prodotta in giudizio e le argomentazioni dedotte non erano comunque idonee a superare le presunzioni adottate dall'ufficio, e a provare l'inesistenza della capacità reddituale…… gli elementi presi a base degli accertamenti sono fondati, la documentazione prodotta dai contribuenti, oltre ad essere inammissibile in giudizio, tranne per quanto attiene alla contribuente D.I., come evidenziato, comunque non è idonea a contestare le presunzioni a base degli atti accertativi. I contribuenti hanno violato il principio… alla base del diritto: "onus probandi incumbit ei qui dicit".

Con il secondo motivo, denunciando "violazione ed errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. Principio di non contestazione", i contribuenti, premesso di aver "dimostrato di possedere la capacità finanziaria necessaria al sostenimento degli incrementi patrimoniali", assume "che la documentazione prodotta dai ricorrenti presso la CTP di Bari analizzata e motivata dai giudici di prime cure, non è stata contestata in modo specifico dall'ufficio finanziario…" che, "… in sede di appello ha omesso ogni contestazione alla documentazione depositata in atti dai ricorrenti, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere dichiarata illegittima in quanto i giudici di seconde cure non hanno preso in considerazione prove che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. avrebbero dovuto esser poste a fondamento della decisione stessa".

La censura deve essere disattesa, vuoi per le considerazioni svolte a proposito del precedente motivo, aventi riguardo alla seconda ratio decidendi, e vuoi in quanto "l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice" (Cass. n. 6606 del 2016).

Col terzo motivo, denunciando violazione e errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 e art. 2697 c.c., assumono di aver ampiamente provato in primo grado che il maggior reddito ad essi imputato era proveniente da elargizioni dei genitori.

Il motivo è inammissibile in quanto, sotto la veste della violazione di legge, denuncia un vizio di motivazione, in quanto postula una nuova valutazione degli elementi probatori, diversa da quella analitica e coerente compiuta dal giudice d'appello, nei confronti della quale non viene svolta una critica adeguata.

Con il quarto motivo denunciano violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, assumendo che la notificazione degli atti impositivi sarebbe inesistente, perchè eseguita da un messo comunale non correttamente nominato.

Il motivo è inammissibile in quanto tardivo. La censura, infatti, avrebbe dovuto essere formulata con l'impugnazione degli avvisi di accertamento.

Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, premesso di non aver mai ricevuto i questionari mod. 55, del resto non depositati, assumono che nei loro confronti non valeva la preclusione processuale di cui alla norma in rubrica, e si dolgono che, "trincerandosi dietro di essa", la CTR avesse omesso di valutare l'ampia produzione documentale di essi ricorrenti.

Il motivo è in parte inammissibile, dove, sia pure in termini vaghi cerca di contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alle conseguenze della mancata risposta al questionario, ed in parte è infondato, laddove sostiene la non incidenza della mancata risposta al questionario accompagnata, nella specie, dall'avvertenza circa le conseguenze della mancata ottemperanza all'invito, cui i contribuenti non hanno adempiuto – sulla preclusione probatoria processuale. Esso poi non tiene conto che, nella specie, il giudice d'appello aveva comunque esaminato e valutato la documentazione offerta dai contribuenti.

Con il sesto motivo si dolgono della insufficiente e illogica motivazione della sentenza nella parte in cui questa avrebbe riformato la sentenza di primo grado ritenendo che "l'ufficio ha emesso legittimamente gli avvisi di accertamento per tre anni consecutivi, in presenza di scostamenti superiori ad un quarto".

Il motivo, anche a voler prescindere dal sospetto che si tratti di una questione di diritto, difetta del requisito dell'autosufficienza perchè non dà conto della censura sul punto dell'ufficio appellante, dovendo altrimenti ritenersi versarsi in un caso di ultrapetizione, diversamente denunciabile.

Il settimo motivo, con il quale si lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e art. 346 c.p.c., è del pari privo del requisito dell'autosufficienza, non essendo dato, sulla base della esposizione, di comprendere il fatto oggetto di giudicato interno (concernente una pensione INPS delle quali in appello l'ufficio assume di aver tenuto conto) e la sua incidenza sull'accertamento.

Con l'ottavo motivo, denunciando omessa motivazione con riferimento alle sanzioni irrogate, i ricorrenti lamentano che la CTR abbia omesso ogni valutazione con riguardo alla disapplicazione delle sanzioni irrogate per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6" in presenza di obiettiva incertezza normativa.

Il motivo va disatteso, in quanto privo del requisito dell'autosufficienza. A parte un vago accenno ("i ricorrenti avevano già invocato in primo grado la disapplicazione delle sanzioni" D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6), non viene richiamato o riprodotto, infatti, il luogo degli atti di causa in cui era stata invocata la disapplicazione delle sanzioni, domanda che non figura tra le conclusioni dei contribuenti nello svolgimento del processo della sentenza oggi impugnata.

Con il nono motivo, denunciando violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 56 criticano il regolamento, ad opera della CTR, delle spese di lite.

Il motivo è inammissibile in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte "in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi" (Cass. n. 15317 del 2013).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 5.500 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018

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