Cassazione, sentenza n. 14567 del 06/06/2018

Sentenza n. 14567 del 06/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14567
Data
06/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle, deducendo anche la mancata notifica degli atti presupposti; la CTR l’aveva ritenuta illegittima perché disposta per 4.036 euro. La Corte ha confermato che, nella disciplina applicabile, l’ipoteca, quale atto preordinato all’espropriazione immobiliare, non poteva essere iscritta quando il debito non superava 8.000 euro. Tale ragione assorbiva le questioni sulla notifica delle cartelle, sicché il ricorso dell’agente della riscossione è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A.S. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Roma avverso l'iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per un importo complessivo di Euro 4.036,00, eccependo, tra i vari motivi, la carenza di motivazione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'illegittimità della iscrizione perchè effettuata per un credito inferiore agli 8.000 Euro, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1. La CTP accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da Equitalia in relazione al credito di cui ad alcune delle cartelle poste a base dell'iscrizione, con la sola eccezione di quello relativo a TARSU, mentre, nel merito, accoglieva il ricorso ordinando al concessionario di procedere alla riduzione della somma per la quale era stata disposta l'iscrizione. La sentenza veniva appellata da Equitalia Gerit S.p.A., la quale depositava, con riferimento alla cartella relativa a TARSU, documentazione attestante l'avvenuta notifica. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello. Equitalia Sud S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, atteso che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dal concessionario nell'atto di appello, ossia quella di accertare e dichiarare la regolarità e/o validità della notifica della cartella di pagamento n. (XXXXX) prodromica alla iscrizione di ipoteca, oltre che dichiarare la legittimità della iscrizione ipotecaria impugnata. I giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della validità della notifica della cartella, rigettando l'appello esclusivamente con riferimento alla illegittimità della iscrizione ipotecaria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi tenere conto che il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di mancata notifica della cartella di pagamento n. (XXXXX) pur avendo il concessionario provveduto al deposito del documento che la CTP non aveva rinvenuto, allegando all'atto di appello, quale documento n. 3), l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella n. (XXXXX) prodromica alla iscrizione d'ipoteca.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la CTR avrebbe omesso l'esame della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Parte ricorrente lamenta che la mancata pronuncia di ammissibilità, anche implicita, di tale produzione documentale da parte della CTR, che non l'avrebbe esaminata ai fini della decisione, costituirebbe evidente error in procedendo, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c.p.c., n. 5, atteso che la sentenza impugnata, dichiarando di conformarsi alla decisione n. 4077 del 2010 delle Sezioni Unite, avrebbe affermato l'illegittimità della iscrizione ipotecaria in quanto effettuata su un credito iscritto a ruolo inferiore al limite di Euro 8000,00 previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, per poter procedere ad espropriazione immobiliare, laddove il principio affermato dalla Suprema Corte dovrebbe essere riconsiderato, anche alla luce delle successive modifiche legislative (L. 22 maggio 2010, n. 73).

5. I motivi di ricorso, per ragioni di connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.

Parte ricorrente lamenta, riconducendo le varie censure sotto il paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4, 5, che la CTR avrebbe omesso di esaminare la documentazione attestante la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta alla iscrizione ipotecaria, ritualmente prodotta nel giudizio di appello, limitandosi a dichiarare l'illegittimità di tale iscrizione perchè eseguita per un credito inferiore ad Euro 8000,00, dichiarando assorbiti i restanti motivi.

5.1. Il ricorso non ha pregio.

E' pacifico che l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita per un credito pari ad Euro 4036,00, corrispondente al doppio del credito iscritto a ruolo, in relazione a cartelle esattoriali relative a diversi titoli, alcuni dei quali iscritti a titolo di sanzione amministrativa.

Tale ultima circostanza non rileva ai fini della legittimità della predetta iscrizione, atteso che questa Corte ha precisato che: "In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi del citato D.P.R., artt. 49 e 50, il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero, "può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purchè "sia inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso" (Cass. 2190 del 2014). Rileva, invece, l'importo per il quale l'iscrizione è avvenuta.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, stabilisce il divieto di iscrizione di ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro, pertanto, nella specie l'iscrizione effettuata per un importo inferiore deve ritenersi illegittima. L'ipoteca, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dal medesimo D.P.R., art. 78, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Nè a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, art. 3, comma 2 ter, il quale, vietando all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (Cass. S.U. n. 5771 del 2012; Cass. n. 16110 del 2017), come invece argomenta in ricorso la difesa di parte ricorrente.

6. Ne consegue che la CTR ha fatto corretta applicazione di siffatti principi, decidendo la controversia sulla base di una questione di carattere esaustivo che ha reso vano l'esame delle altre (c.d. assorbimento improprio), riguardanti la rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte, sicchè non appare ravvisabile nè il denunciato vizio di omessa pronuncia, nè le illustrate censure motivazionali, atteso che tali vizi, configurabili allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, devono essere esclusi, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza.

7. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1500,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018

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