Cassazione, sentenza n. 14963 del 08/06/2018
Sentenza n. 14963 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14963
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate contestava la permanenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina dopo il trasferimento, entro cinque anni, di un fondo oggetto di riscatto agrario giudiziale, nonché il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La Cassazione conferma che la decadenza richiede un’alienazione volontaria e può essere esclusa quando intervenga una causa esterna, assoluta e non imputabile; la CTR aveva qualificato il trasferimento come coattivo. Ritiene inoltre sufficiente la qualifica apportata dagli amministratori succedutisi nella società, secondo l’accertamento di merito, e rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La Società Agricola XXXX s.r.l. acquistava un fondo rustico, con rogito notarile del 28/6/2004, registrato il 30/6/2005, per il quale chiedeva ed otteneva di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 per la piccola proprietà contadina, e l'anno successivo alienava il bene, senza rispettare le norme sulla prelazione agraria.
L'Agenzia delle entrate accertava che il terreno era stato trasferito entro i cinque anni dall'acquisto, da soggetto che peraltro era privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale, e riteneva che si fossero verificate le condizioni per la decadenza dei concessi i benefici fiscali, sicchè provvedeva ad emettere avviso di liquidazione per il pagamento delle ulteriori imposte nei confronti della società, e del suo amministratore, Z.G., atto impositivo impugnato dai contribuenti i quali sostenevano che il trasferimento del bene non era intervenuto volontariamente, ma a seguito di un giudizio promosso da coltivatore diretto confinante, che giudizialmente aveva esercitato il diritto di riscatto, e che la qualifica IAP, all'epoca della compravendita, era posseduta da S.A., amministratore e legale rappresentante della società contribuente.
L'adita C.T.P. di Cremona respingeva il ricorso dei contribuenti, ma la C.T.R. della Lombardia ne accoglieva l'appello, ritenendo che il trasferimento del fondo rustico, in considerazione dell'esito della iniziativa giudiziaria del soggetto prelazionario, escludeva la volontarietà della cessione stessa, per cui i contribuenti non potevano essere considerati decaduti dai benefici fiscali e, sotto l'altro profilo, che la società acquirente poteva essere considerata imprenditore agricolo professionale, a nulla rilevando la circostanza che il legale rappresentante della stessa avesse, successivamente, perso tale qualità.
Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate propone, con tre motivi, ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso e memoria la società contribuente.
Motivi della decisione
L'Ufficio lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il primo motivo, violazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, in quanto la volontarietà del trasferimento non è esclusa dalla mera possibilità di un'azione giudiziaria del contro-interessato, con il secondo motivo, violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, in quanto il possesso dei requisiti in capo al legale rappresentate della società contribuente per fruire dei benefici fiscali è documentalmente escluso, nonchè, con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione della sentenza in merito a siffatta circostanza, in quanto univocamente ricavabile dagli atti di causa.
La prima censura si appalesa infondata alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui "La decadenza dalle agevolazioni tributarie, che, a norma della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1 e 2 (contenente modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), colpisce l'acquirente il quale, prima del termine stabilito, "aliena volontariamente" il bene acquistato, può essere esclusa soltanto quando l'evento, che rende impossibile la realizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto ed oggettivo come causa esterna non imputabile al contribuente." (Cass. n. 9580/1992, n. 1226/2001, n. 1546/2003, n. 4242/2006).
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di tale principio, in quanto ha ritenuto che il trasferimento del bene effettuato con l'atto di compravendita del 28/6/2004, non costituiva un trasferimento volontario, ma coattivo, avendo la CTR verificato l'esistenza di quelle condizioni che possono ragionevolmente escludere la volontarietà del comportamento della contribuente, in base all'analisi, non censurata dalla ricorrente sotto il profilo del vizio motivazionale, delle "risultanze del processo civile, nel corso del quale la parte non ha potuto prendere atto che. il precedente proprietario aveva pretermesso dalle trattative i sigg. F. e Se., dichiarando di aderire alla domanda di riscatto agrario e ferma ogni riserva risarcitoria nei confronti della propria cedente (che, tra l'altro, avena dichiarato l'assenza di qualsivoglia gravame sul terreno compravenduto)".
Anche la seconda e la terza censura, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano di essere accolte.
La sentenza impugnata ha affermato "che la società appellante aveva i requisiti per essere considerata imprenditore agricolo professionale, dato che tale qualifica al suo interno aveva la legale rappresentante della società", Z.A., e la perdita della qualifica "nel corso dell'anno 2007", benchè intervenuta nei cinque anni dalla fruizione delle agevolazioni fiscali, non assume rilievo poichè anche il nuovo legale rappresentante, G.G., possedeva la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Assume la ricorrente che la CTR avrebbe trascurate di considerare le risultanze probatorie e, segnatamente, la nota della Provincia di Cremona del 2406/08, prodotta in giudizio dall'Ufficio, secondo cui "non risulta che la società abbia mai ottenuto il riconoscimento della medesima qualifica".
La deduzione è priva di concludenza e la sentenza impugnata appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie elative all'imposizione indiretta, e per quanto qui d'interesse giova osservare che i benefici fiscali previsti per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), ove risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sono concessi anche alle società agricole D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1, comma 3" nel caso di società di persona o cooperativa, purchè detto requisito sussista in capo al socio: in quarto ia qualifica di imprenditore agricolo professionale si comunica alla società, mentre nei caso di società di capitali, siffatta qualifica può essere apportata dagli amministratori, per l'attività svolta nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, in quanto idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di precisare che "le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura", affinchè la società possa essere a sua volta ammessa all'agevolazione è pur sempre necessarie che tanto il socio, quanto l'amministratore, "che ne consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione (…) solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra IAP-persona Fisica e IAP-società che la legge ha inteso affermare e presupporre nel riconoscere ad entrambe le soggettività le medesime agevolazioni fiscali e creditizie" (Cass. n. 10542/2017).
Orbene, nel caso di specie, le deduzioni svolte dall'Ufficio hanno investito il fatto che società contribuente non aveva "mai ottenuto il riconoscimento della medesima qualifica" (D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter,) e non arene il diverse e decisivo fatto che, al momento dell'atto di trasferimento in redime agevolato, l'amministratore della società, Z.A., e dopo di lei, il socio G.G., possedevano la qualifica di imprenditore agricolo professionale, nei termini sopra precisati, e cioè che fossero anche iscritti alla gestione previdenziale per "agricoltura; sicchè corretta deve ritenersi l'applicazione della normativa agevolativa, secondo quanto ritenuto, sia pure con sintetica motivazione, dalla Commissione tributaria regionale, tenuto conto che il "soggetto qualificante", per usare una espressione contenuta nel controricorso, nella specie, era proprio l'amministratore pro-tempore della società.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.600,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
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