Cassazione, sentenza n. 15832 del 15/06/2018
Sentenza n. 15832 del 15/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15832
- Data
- 15/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la TARSU 2008 applicata a superfici nelle quali la contribuente dichiarava di produrre imballaggi terziari e rifiuti speciali, smaltiti autonomamente; la CTR aveva escluso la tassa e negato efficacia a un precedente giudicato. La Cassazione ha confermato l’assenza di efficacia preclusiva, poiché erano diversi atti, annualità e presupposti fattuali, ma ha ritenuto fondati i motivi comunali sulla disciplina degli imballaggi: la non assimilabilità non determina automaticamente l’esenzione, limitata alle superfici destinate esclusivamente a rifiuti speciali. Il testo disponibile non contiene il dispositivo finale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società T.P. S.p.a., impugnava innanzi alla CTP di Bari una cartella esattoriale n. (XXXXX), notificata in data 1.7.2009 da Equitalia ETR S.p.a., per il pagamento della "tassa smaltimento di rifiuti e tributo provinciale", anno di imposta 2008, con riferimento ad un immobile sito in (XXXXX). La società contribuente riferiva che nella predetta unità immobiliare venivano prodotti imballaggi terziari e comunque rifiuti speciali ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 2007, art. 35, comma 1, lett. d) e art. 7, comma 3, e le superfici di riferimento, come erano state indicate con nota spedita a mezzo raccomandata il 17.1.2003, erano escluse dalla tassazione. Con la stessa nota la contribuente comunicava di provvedere direttamente ed a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti prodotti, stante l'assenza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti speciali ed il divieto, posto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 43, comma 2, di immettere nel circuito di raccolta differenziata i rifiuti speciali. Il Comune sosteneva la sussistenza del presupposto impositivo avendo, con Delib. n. 143 del 1998, assimilato i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani. Evidenziava che, nella specie, il tributo era stato iscritto a ruolo senza l'atto prodromico, in quanto la società stessa era stata oggetto di accertamenti per gli anni 2002, 2003, 2004 in ordine ai quali si era formato il giudicato definitivo a favore dell'ente, con sentenza n. 344/2/2005 della CTP di Bari. La CTP di Bari accoglieva il ricorso ritenendo che la sentenza definitiva n. 344/2/2005 non potesse costituire giudicato esterno, stante l'autonomia di ciascun periodo di imposta e che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195, comma 2, lett. e), non prevedesse il pagamento della tariffa TARSU per imballaggi secondari e terziari, in ipotesi mancato conferimento al servizio pubblico. Il Comune spiegava appello, eccependo che in data 8 giugno 1998 era stato istituito il servizio pubblico di raccolta differenziata degli imballaggi secondari e terziari, e l'AMIU di Bari aveva attestato che il servizio di raccolta era regolarmente fornito in favore della T.P. S.p.A. Censurava, altresì, la sentenza di primo grado per violazione del giudicato esterno, stante l'identità del tributo in contestazione nei giudizi che avevano dato luogo alle sentenze n. 344/2/2005. La CTR della Puglia, escludeva l'estensione del giudicato esterno della sentenza n. 344/02/05 e rigettava il gravame. Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione svolgendo tre motivi, illustrandolo con memorie.
Si è costituita con controricorso la società contribuente.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 2 e violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, atteso che la CTR avrebbe errato escludendo l'efficacia espansiva del giudicato esterno sulla base del rilievo che tale giudicato si sarebbe formato non su qualificazioni giuridiche preliminari bensì sulla mancanza di elementi o supporti probatori, laddove l'accertamento compiuto dalla sentenza n. 344/02/2005, divenuta cosa giudicata, emessa tra le stesse parti processuali con riferimento alle annualità 2002-2003-2004, è suscettibile di fare stato anche nell'odierno giudizio. Tale decisione ha statuito il diritto del Comune di Bari, per effetto dell'assimilazione, di pretendere il pagamento della tassa anche nell'ipotesi in cui il contribuente non si fosse avvalso del servizio del Comune, come nel caso di specie, e la tassabilità dei locali e delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, a qualunque uso adibiti.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 del 1997, art. 43, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. G) e art. 57, in combinato disposto, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. Parte ricorrente lamenta che la decisione impugnata avrebbe operato una errata ricognizione della fattispecie astratta recata dall'art. 43 citato, poichè il divieto contenuto nel comma 2 non sarebbe assoluto, in ipotesi in cui il Comune, come dimostrato dalla Delib. Consiglio Comunale 22 maggio 1998, ha assimilato i rifiuti speciali a quelli urbani e ne avrebbe stabilito la raccolta differenziata. Il vizio della ratio decidendi sarebbe consistito, pertanto, nell'avere erroneamente ritenuto sollevata la società dall'obbligo fiscale, mentre la norma utilizzata a fondamento della decisione non prevede tale esonero. Si eccepisce che l'utilizzo della nota AMIU appare ultroneo, atteso che la nota non proviene direttamente dal Comune e non contiene alcuna ammissione circa la mancata raccolta, perchè esprime solo l'opinamento dell'azienda municipalizzata di non essere tenuta al ritiro, ai sensi di una normativa che non aggiunge alcun elemento deduttivo a favore di un supposto esonero dall'obbligo tributario. La sentenza, pertanto, sarebbe errata poichè avrebbe dovuto stabilire che, nonostante l'affidamento a terzi del servizio di raccolta dei rifiuti speciali, la società sarebbe stata comunque obbligata al pagamento della TARSU.
3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, teso che la CTR, pur avendo dato atto che la società ricorrente provvedesse allo smaltimento in proprio degli imballaggi, ovvero che il Comune non provvedesse al servizio di raccolta, nonostante ciò non avrebbe applicato la norma richiamata in rubrica, secondo cui l'obbligo del contribuente di effettuare il pagamento della tassa andrebbe ridotto nella misura del 40%.
4.Vanno preliminarmente rigettati i profili di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposti dalla contribuente nel controricorso, tenuto conto che risultano rispettati i criteri di autosufficienza, così come declinati dall'art. 366 c.p.c.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste l'effetto preclusivo del giudicato esterno, avendo il giudizio in cui è intervenuta la pronuncia della CTR in questa sede impugnata ad oggetto un atto diverso (cartella di pagamento, impugnata anche per vizi propri dell'atto medesimo) e la superficie utilizzata per la produzione dei rifiuti come indicata con nota spedita a mezzo raccomandata il 17.1.2003 (v. motivazione della sentenza), laddove il precedente giudizio aveva ad oggetto l'impugnativa di avvisi di accertamento (riferiti alle annualità 2002, 2003, 2004) scaturiti dalla denuncia TARSU presentata dalla società in data 28 gennaio 2003 (v. pag. 12 del ricorso).
Si è dunque, con ogni evidenza, al di fuori delle condizioni in relazione alle quali le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916) e la successiva giurisprudenza conforme hanno chiarito ambito e limiti per la formazione del giudicato in controversie di natura tributaria, anche con riferimento a diverse annualità di imposta. L'asserito giudicato esterno con riferimento alle annualità diverse, potrebbe operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente, e tali non possono essere considerati gli avvisi di accertamento relativi a diverse annualità e riferiti ad una denuncia TARSU presentata in data differente. In generale, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento. Ne consegue che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo di imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo di imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (Cass. n. 11440 del 2016).
5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, per ragioni di connessione logica, vanno esaminati congiuntamente.
5.1. Le doglianze sono fondate.
a) Invero, non è controverso, per essere stato anche riportato nel contenuto della sentenza impugnata, che la società contribuente ha dichiarato di produrre nell'ambito del proprio stabilimento imballaggi terziari (non assimilabili) e rifiuti speciali.
Con Delib. 22 maggio 1998, il Comune di Bari ha provveduto ad assimilare, ai fini della raccolta e dello smaltimento, i rifiuti speciali di cui al n. 1, punto 1.1.1. lett. A) della Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, ai rifiuti urbani, dichiarando non assimilabili i rifiuti degli imballaggi terziari e secondari per i quali con ordinanza sindacale del 19.5.1998 veniva istituito il servizio di raccolta differenziata, impegnandosi nella stessa ordinanza a smaltire i rifiuti speciali non pericolosi nel limite quantitativo di 10kg/mq ovvero 0,1mc/mq di produzione annua riferiti alla superficie destinata all'attività.
b) Va rilevato che la CTR, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto immune da vizi logici e non censurato sotto il profilo del vizio motivazionale, ha accertato che la società contribuente avviava al recupero 30 Kg/mq di rifiuti da imballaggi terziari, oltre al limite quantitativo riservato alla privativa del Comune, evidenziando, altresì, che l'AMIU del Comune di Bari, con la nota citata nella sentenza impugnata, aveva precisato che "per quanto concerne gli imballaggi secondari e terziari o altro materiale, il servizio pubblico non è tenuto al ritiro come disposto con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 221".
c) Orbene, l'esame della questione impone di illustrare il quadro normativo nel quale va inquadrata la fattispecie in esame (anno di imposta 2008). Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (Decreto Ronchi), la TIA 1 è stata sostituita dalla TIA 2 (Tariffa integrata ambientale), la TIA 2 è stata sostituita dalla TARES (tributo comunale sui servizi), introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, convertito dalla L. n. 214 del 2011, e la TARES è stata sostituita dalla TARI (tassa rifiuti), istituita dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti), a decorrere dal 1 gennaio 2014. Va precisato che, una volta venuta meno, per effetto della L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3, entrata in vigore il 22 maggio 1998, l'assimilazione automatica ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, è divenuto pienamente operante il regime previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, per cui, a partire dall'annualità di imposta 1997, hanno assunto decisivo rilievo le indicazioni contenute nei regolamenti comunali circa la predetta assimilazione (Cass. n. 22223 del 2016).
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto al comma 1, che: "la tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti". Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d'interesse, sia la TARSU che la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. d) Ciò premesso, il quadro normativo rimane quello costituito dal D.Lgs. n. 507 del 1993 e dal D.Lgs. n. 22 del 1997.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che: "il D.Lgs. n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, ha previsto nel titolo 2^ (specificamente dedicato alla "gestione di imballaggi"), che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata "sia per prevenire e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonchè distorsioni e restrizioni alla concorrenza", ai sensi della citata direttiva 94/62/CE (art. 34, comma 1), ed ha disposto che: a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli") (art. 35, comma 1); b) "I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi generati dal consumo dei propri prodotti": oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art. 38); c) "dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata (art. 43, comma 2)" (Cass. n. 4793 del 2016).
e) Va ancora precisato che dall'esame del Titolo 2^ del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale, mentre per gli imballaggi secondari è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori (art. 43). Ne consegue che: "I rifiuti da imballaggi terziari nonchè quelli da imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della L. n. 146 del 1994, art. 39, sicchè i regolamenti che una tale assimilazione avessero previsto andrebbero perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sè, esenti dalla TARSU, ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producano rifiuti speciali si formano, anche, di norma, rifiuti ordinari, l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali" (Cass. n. 5377 del 2012; Cass. n. 4793 del 2016).
f) Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "Incombe alla impresa contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 4766 del 2004; Cass. n. 17703 del 2004; Cass. n. 13086 del 2006; Cass. n. 17599 del 2009; Cass. n. 775 del 2011)" (Cass. n. 5377 del 2012).
g) Come si è detto, non è contestato che la società contribuente con nota spedita a mezzo raccomandata il 17.01.2003 ha comunicato all'Amministrazione comunale le superfici escluse dalla tassazione, in quanto produttrici di rifiuti destinati all'autosmaltimento.
Nel caso di specie, però, i rifiuti prodotti dalla società intimata non sono solo costituiti da imballaggi terziari, ma anche da rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, come da Delib. Comunale 22 maggio 1998, n. 143, per i quali il Comune di Bari ha attivato il servizio pubblico di raccolta differenziata. Essi sono soggetti al pagamento della tassa a prescindere dal fatto che il produttore provveda a proprie spese allo smaltimento. Tuttavia devono ritenersi sussistenti limitazioni al pagamento integrale della tassa dovendosi verificare, oltre al fatto accertato che la contribuente ha provveduto all'avviamento al recupero dei rifiuti medesimi, se il servizio di raccolta e smaltimento, per l'anno 2008, di fatto fosse stato attivato o meno e se il comune disponeva dei mezzi tecnici necessari per l'effettivo svolgimento del servizio stesso. Il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati al recupero direttamente dal produttore, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione. La possibilità di sottrarsi, entro certi limiti, alla privativa comunale è riconosciuta, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino, come avvenuto nella fattispecie, di aver avviato al recupero i rifiuti stessi. Il capo 3^ del D.Lgs. n. 507 del 1993, istituisce la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa dai Comuni (art. 58), disciplinando la attivazione del servizio, di raccolta e di smaltimento, prevedendo che se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del relativo regolamento, il tributo è dovuto in misura ridotta (art. 59); circa il presupposto della tassa, è previsto che la stessa "è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (…), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59", e che "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale i riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta" (art. 62, commi 1 e 3).
Questa Corte ha affermato il principio che: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esonero della privativa comunale, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,. art. 21, comma 7 (c.d. decreto Ronchi), in caso di avviamento a recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi" (Cass. n. 9731 del 2015).
6. Ne consegue che l'accertamento in fatto compiuto nella sentenza impugnata deve essere effettuato in modo più congruo ed esauriente, e tenendo conto del principio secondo il quale, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, è effettuato in modo irregolare, in violazioni delle prescrizioni del regolamento comunale, ciò comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 2 e 4, la conseguenza che il tributo è dovuto nella misura ridotta ivi stabilita (sempre che l'utente abbia la concreta possibilità di utilizzazione del servizio) (v. Cass. n. 19653 del 2003, Cass. n. 21508 del 2005, Cass. n. 3549 e 3721 del 2010). La tassa non è, invece, dovuta se la società non ha avuto la concreta possibilità di utilizzare il servizio di smaltimento. L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del Decreto Ronchi, determina, quindi, come già evidenziato, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del Decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2, il quale, nell'approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", può, nella fase transitoria, essere applicato dai Comuni anche ai fini della TARSU). Se anche non dovesse trovare applicazione alla fattispecie il D.Lgs. n. 22 del 1999, art. 49, comma 14, riferibile alla TIA e non alla TARSU, del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione.
7. Vanno, conseguente accolti, nei limiti indicati, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione per il riesame, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018
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