Cassazione, sentenza n. 15852 del 15/06/2018
Sentenza n. 15852 del 15/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15852
- Data
- 15/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia nasceva dall’impugnazione di una cartella relativa a obblighi contributivi, proposta inizialmente davanti al giudice del lavoro e poi riassunta davanti al giudice tributario dopo la declinatoria di giurisdizione. La Cassazione ha confermato che la translatio iudicii conserva gli effetti della domanda originaria, ma ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione dell’INPS secondo cui la prima opposizione era stata proposta tardivamente rispetto alla notifica della cartella. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
A seguito di verifica ispettiva del 27.12.2000 l'Inps contestava alla società C.M. s.r.l. la sussistenza di una ipotesi di intermediazione illecita di manodopera nel periodo dal 1996 al 2000. La società contribuente ricorreva avverso la cartella esattoriale emessa dall'Inps innanzi al Giudice del Lavoro di Pisa il quale declinava la giurisdizione del Giudice ordinario dichiarando quella del Giudice Tributario.
Riassunto il giudizio davanti la CTP di Pisa, l'Inps e Equitalia Cerit s.p.a. nel costituirsi in giudizio ribadivano la tardività della proposta impugnazione.
La CTP di Pisa con sentenza n. 88/02/08 accoglieva il ricorso della contribuente.
L'Inps appellava la sentenza e la CTR della Toscana, con pronuncia n. 85/5/10 depositata il 26.10.2010 rigettava l'appello sul presupposto che la controversia fosse stata validamente instaurata innanzi alla CTP di Pisa per effetto del principio della transiatio iudicii, avendo il contribuente provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al competente giudice tributario. Nel merito confermava l'insussistenza della evasione degli obblighi contributivi contestata con il provvedimento impugnato.
L'inps ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Equitalia Cerit s.p.a. non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l'Inps deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.
2. Con il secondo motivo di ricorso l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
1.a. La prima censura è fondata.
Anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 59, commi 1 e 2 – che ha previsto la translatio iudicii in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali nel caso in cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda – la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass., Sez. U, n. 23596 del 22/11/2010, Cass., Sez. U, n. 9130 del 21/04/2011) era orientata nel senso della doverosità della translatio iudicii, essendosi affermato "… il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice carente della giurisdizione. Mediante l'istituto della translatio iudicii si mira proprio a realizzare la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria, con esclusione della necessità della riproposizione ex novo della domanda, allorchè il giudizio è riattivato innanzi al giudice provvisto di giurisdizione, secondo i principi fissati dalla Corte Costituzionale (sent. 12.3.2007, n. 77) e dalle S.U. di questa Corte (22.2.2007, n. 4109). Il principio della conservazione degli effetti che la domanda avrebbe proposto se presentata al giusto giudice, deve trovare attuazione pratica col consentire alle parti di proseguire davanti ad un secondo giudice quello stesso processo iniziato davanti a quello male individuato dall'attore.
Ciò premesso, l'Inps lamenta che la CTR non ha valutato la eccezione di intempestività della originaria impugnazione della cartella esattoriale essendo stata quest'ultima notificata in data 13.12.2004 mentre l'opposizione era stata proposta davanti al giudice del lavoro in data 9.12.2005.
Per effetto della translatio iudicii il Giudice tributario era tenuto ad esaminare tale eccezione, peraltro riproposta dall'Inps nella costituzione operata a seguito della riassunzione.
La CTR si è limitata ad affermare sul punto che la controversia risultava essere stata validamente instaurata dinanzi alla CTP avendo la parte provveduto alla riassunzione della causa dinanzi al competente giudice tributario, senza esaminare la eccezione di tardività della impugnazione alla cartella esattoriale.
La sentenza deve essere, pertanto cassata, con assorbimento della trattazione del secondo motivo di impugnazione e rinviata alla CTR della Toscana in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018
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