Cassazione, sentenza n. 15863 del 15/06/2018
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazione arrotondamento piccola proprietà contadina - Richiesta nell'atto soggetto a registrazione - Necessità - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15863
- Data
- 15/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo avere acquistato un terreno agricolo invocando una diversa agevolazione, la contribuente chiedeva a rimborso il trattamento previsto per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina. La Cassazione conferma che questo specifico beneficio è subordinato, a pena di decadenza, alla dichiarazione nell’atto traslativo sottoposto a registrazione: non opera quindi il principio generale secondo cui un’agevolazione può talvolta essere richiesta successivamente. Poiché nell’atto mancava la relativa richiesta, il ricorso è stato rigettato, restando confermata la decisione regionale sfavorevole.
Massima
In tema di agevolazioni tributarie per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla l. n. 604 del 1954, incorre in decadenza il soggetto che non abbia formulato la dichiarazione di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato nell'atto traslativo sottoposto a registrazione, trattandosi di formalità alla quale è espressamente subordinato l'accesso al beneficio a norma dell'art. 5 della detta legge e non assumendo rilevanza, pertanto, il contrario principio per il quale di regola non si decade da un'agevolazione ove non richiesta al momento dell'imposizione.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. P.C. acquistava un terreno agricolo con atto del 4.10.2005 chiedendo di beneficiare dell'agevolazione connessa alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale previsto dall'art. 1, nota 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 con applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota dell'8%, e delle imposte ipotecaria e catastale con l'aliquota, rispettivamente, dell'1% e del 2%.
Successivamente presentava istanza di rimborso della maggior imposta versata sostenendo di aver diritto all'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954. Avverso il silenzio rifiuto serbato dall'agenzia delle entrate la contribuente proponeva ricorso e la CTP di Livorno lo rigettava con sentenza che era confermata dalla CTR della Toscana, sezione staccata di Livorno, sul rilievo che l'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954 avrebbe dovuto essere richiesta dalla contribuente con l'atto sottoposto a registrazione e che la contribuente medesima non era in possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione richiesta con la domanda di rimborso.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione P.C. affidato a tre motivi illustrati con memoria. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado senza sottoporre a vaglio critico le censure proposte con l'appello.
2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 1 e 4 e al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2 e ss.. Sostiene che, in tema di agevolazioni tributarie, non si rinvengono nell'ordinamento principi generali immanenti nel sistema secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione va irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77 dedurre il principio contrario secondo il quale è possibile rimediare all'erronea imposizione. Ne consegue che ha errato la CTR nell'affermare che la contribuente non poteva fruire dell'agevolazione prevista dalla L. n. 604 del 1954 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina per non aver formulato la relativa richiesta con l'atto sottoposto a registrazione.
3. Osserva la Corte che i primi due motivi sono infondati in quanto la CTR, pur avendo dato conto della motivazione della sentenza di primo grado, ha espresso le ragioni del proprio convincimento in ordine alla necessità della richiesta dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina con l'atto da sottoporre a registrazione ed in ordine alla mancanza dei requisiti in capo alla contribuente per l'ottenimento dell'agevolazione medesima, per il che il difetto di motivazione non può affermarsi per il solo fatto che la motivazione della sentenza d'appello ricalchi quella della sentenza di primo grado.
2. Il terzo motivo è parimenti infondato. Questo collegio, invero, non ravvisa ragioni per discostarsi dal principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, non si rinvengono nell'ordinamento principi generali immanenti nel sistema secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione va irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77 dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all'erronea imposizione. La normativa speciale in materia di agevolazioni per l'edilizia popolare, in particolare, non contiene una norma che preveda la decadenza dal trattamento agevolato qualora questo non venga richiesto all'atto della registrazione, dovendosi invece rilevare che quando l'accesso all'agevolazione è subordinato a particolari formalità da seguirsi a pena di decadenza, ciò è espressamente stabilito, come in materia di agevolazioni alla proprietà contadina (L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5) (Cass. n. 14122 del 11/06/2010; Cass. n. 10354 del 07/05/2007). Ne consegue che nel caso di specie, ove è mancata la richiesta di fruire dell'agevolazione di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604 per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ed essendo prevista la richiesta nell'atto da sottoporre a registrazione, poichè la contribuente ha chiesto di beneficiare della diversa agevolazione connessa alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale previsto dall'art. 1, nota 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, è preclusa la concessione della ridetta agevolazione.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018
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