Cassazione, sentenza n. 17623 del 05/07/2018
Sentenza n. 17623 del 05/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17623
- Data
- 05/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva impugnato una cartella relativa a IRPEG, IVA e sanzioni, deducendo fra l’altro la necessità di un previo avviso di rettifica, l’esistenza dei crediti dichiarati e gli effetti di una dichiarazione integrativa. Durante il giudizio di cassazione ha però documentato l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Poiché l’interesse a impugnare deve permanere fino alla decisione, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese in ragione della nuova normativa.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 3.3.2010 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello avverso la sentenza n. 216/3/2007 della Commissione tributaria provinciale di Cuneo, che aveva accolto il ricorso, proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso la cartella di pagamento – annualità 2002 – per IRPEG, IVA e sanzioni.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 36 bis e 54 bis e art. 60, comma 6 per avere la CTR respinto le doglianze della contribuente circa la necessità di procedere, da parte dell'Ufficio Finanziario, con formale avviso di rettifica sancendo così l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata in mancanza di detto preventivo atto di accertamento in rettifica.
Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1 non avendo la CTR valutato che l'Ufficio non aveva tenuto conto delle "liquidazioni/dichiarazioni periodiche" nell'iscrizione a ruolo degli importi relativi a crediti disconosciuti in base alla verifica cartolare della dichiarazione.
Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8 per essersi formato giudicato esterno, portato dalla sentenza n. 62/5/2009, emessa dalla CTR di Torino, che in una "fattispecie identica a quella in esame,…(aveva)… espressamente riconosciuto l'effetto sanante della dichiarazione integrativa in riferimento all'errore di trasmissione telematica della dichiarazione con conseguente possibilità di utilizzare il credito di imposta".
Con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per avere la CTR omesso di prendere in esame quanto eccepito, come "motivo di illegittimità dell'atto impugnato", circa l'omessa sottoscrizione della cartella nonchè la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Con il quinto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso: avvenuta presentazione delle dichiarazioni periodiche da parte della ricorrente attestanti crediti pari agli importi disconosciuti" essendosi la CTR limitata ad affermare che la contribuente non avrebbe dato prova del proprio credito.
L'Agenzia si è costituita con controricorso, deducendo l'infondatezza del ricorso principale.
In vista dell'udienza di discussione è stata depositata da parte ricorrente istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per adesione da parte della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. in L. n. 225 del 2016) e del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 (conv. in L. n. 96 del 2017), depositando documentazione ad essa inerente.
Motivi della decisione
1. Stante la dichiarazione resa nell'istanza depositata in data 23.4.2018 e la documentazione allegata ("dichiarazione di adesione", "domanda definizione agevolata controversie tributarie" e "comunicazione Equitalia Spa"), richiamate in premessa, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione a quest'ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l'interesse va valutato (cfr. Cass. n. 21951/2013).
2. Va disposta la compensazione delle spese di lite, poichè causa della definizione della lite è il sopravvenire di nuova normativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018
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