Cassazione, sentenza n. 17625 del 05/07/2018
Sentenza n. 17625 del 05/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17625
- Data
- 05/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società chiedeva il rimborso della maggiorazione IRAP versata per il 2002, ritenendo che la legge regionale pubblicata alla fine del 2001 fosse applicabile soltanto dal periodo d’imposta successivo; la CTR aveva riconosciuto il rimborso. La Corte afferma che il divieto di retroattività dello Statuto del contribuente può essere derogato da un’espressa decorrenza anteriore e che la legge regionale aveva chiaramente fissato l’applicazione delle nuove aliquote dal 1° gennaio 2002. Accolto il motivo dell’Agenzia, la sentenza è cassata e il ricorso originario della contribuente è rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma la E. s.r.l. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso della somma di Euro 281.816,00, ritenuta indebitamente corrisposta nell'anno 2002 a titolo di Irap; in particolare, la società riteneva che la maggiorazione di un punto percentuale dell'aliquota Irap, introdotta dalla L.R. Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 poteva applicarsi solo a decorrere dal 1.1.2003 e non dal 1.1.2002, stante il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, (cd. Statuto del contribuente).
La Commissione tributaria provinciale, pur motivando che il ricorso non era meritevole di accoglimento, nel dispositivo dichiarava "accoglie il ricorso".
L'Ufficio proponeva appello e la contribuente spiegava appello incidentale, eccependo la genericità dei motivi della controparte.
La Commissione tributaria regionale evidenziava, in primo luogo, che il contrasto fra formulazione letterale del dispositivo (accoglimento della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di rigetto) non integrava vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma mero errore materiale, in ordine al quale si poteva attivare la procedura di correzione.
Con riguardo alla efficacia della legge regionale, motivava che non poteva trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'Ufficio circa la sua entrata in vigore dal 1 gennaio del 2002, perchè in contrasto con l'art. 3 dello Statuto del contribuente e con le disposizioni di cui all'art. 31 dello Statuto della Regione Lazio, il quale prevedeva espressamente che le leggi regionali entravano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, con la conseguenza che, essendo stata la legge pubblicata sul Bollettino in data 29.12.2001, essa era entrata in vigore il 13.1.2001 ed era applicabile solo a decorrere dal periodo di imposta successivo, ossia dal 1/1/2003; respingendo l'appello dell'Ufficio ed in accoglimento dell'appello incidentale, riconosceva, pertanto, il diritto al rimborso dell'Irap versata dalla società per l'anno 2002.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, con due motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 288 cod. proc. civ., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 37, 49 e 52 e sostiene che nel giudizio tributario motivazione e dispositivo si integrano vicendevolmente, sicchè va affermata la nullità della sentenza di merito in cui il contrasto sia a tal punto insanabile da non comprenderne con certezza l'effettiva portata della decisione.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 34 del 2001, art. 5 e della L. n. 212 del 2000, art. 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Evidenzia che la L.R. n. 34 del 2001 ha disposto, in attuazione della legge statale istitutiva dell'Irap, la modulazione delle relative aliquote a decorrere dall'anno d'imposta 2002, disponendo all'art. 5 quanto segue "A far data dal 1 gennaio 2002 alle aliquote dell'Irap, come determinate dal D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modifiche, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante, nonchè quelle di seguito indicate…"; la formulazione della norma, ad avviso della ricorrente, non incorre, dunque, nella violazione dell'art. 3 dello Statuto del contribuente e del principio di ordinaria irretroattività delle norme tributarie, proprio in quanto disciplina in modo chiaro le modalità della sua decorrenza temporale.
2.1. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo. Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 11141 del 20/5/2011; n. 27883 del 20/12/2011; n. 22157 del 27/9/2013), va rilevato che, secondo la Corte Costituzionale, non esiste un principio costituzionale di irretroattività della legge tributaria fondato sul parametro di cui all'art. 23 Cost. e non hanno rango costituzionale le previsioni della legge n. 212/00 (Corte Cost. n. 58 del 2009); in secondo luogo, in forza dell'art. 3 della legge n. 212/00, va esclusa l'applicazione retroattiva delle norme tributarie, salvo che questa sia espressamente prevista (Cass. n. 5015 del 2/4/2003; n. 25722 del 9/12/2009).
Al riguardo si è, pertanto, precisato che l'espressa previsione di retroattività – necessaria per poter derogare al principio stabilito dall'art. 3 dello Statuto – sussiste anche quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia invece necessario che la disposizione sia anche qualificata come "regola di eccezionale retroattività" o che si debba riportare l'espressione "in deroga alle disposizioni della L. n. 212 del 2000, art. 3".
Nella specie la L.R. n. 34 del 2001, entrata in vigore nell'anno 2002, ha espressamente previsto, in conformità ai principi sopra richiamati, l'applicabilità delle nuove aliquote Irap a decorrere dal 1/1/2002, escludendo di conseguenza che la modifica dell'aliquota si applicasse a partire dall'anno successivo.
Peraltro, in base al D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 16, comma 3, "a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale" e, di conseguenza, avendo il legislatore statale consentito a quello regionale di disporre, sebbene entro certi limiti, la variazione dell'aliquota, deve ritenersi che la legge regionale, fonte di grado equivalente a quello statale, nel prevedere siffatta variazione, possa espressamente precisarne la decorrenza in deroga al principio dell'irretroattività.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Le spese relative ai gradi del giudizio di merito, avuto riguardo allo svolgimento del processo, vanno interamente compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.
Compensa le spese relative ai gradi del giudizio di merito e condanna la contribuente al rimborso, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018
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