Cassazione, sentenza n. 17629 del 05/07/2018

Sentenza n. 17629 del 05/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
17629
Data
05/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La cartella, emessa dopo controllo automatizzato, recuperava un credito d’imposta per incentivi utilizzato in compensazione; i giudici di merito avevano ravvisato la duplicazione di un recupero già oggetto di altra cartella e di una precedente decisione. L’Agenzia sosteneva che le due contestazioni avessero contenuto diverso, ma aveva denunciato una violazione del divieto di doppia imposizione anziché l’omessa pronuncia sul motivo di appello. La Cassazione ha ritenuto errata l’impostazione processuale e ha aggiunto che la censura non colpiva la ratio fondata sulla duplicazione del recupero e del contenzioso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Il giudice di appello, per la parte qui di interesse, rilevava:

a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale, scaturita dal controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis eseguito sul Mod. 770/03 per l'anno di imposta 2002, e riguardava, tra l'altro, il recupero di un credito di imposta per incentivi L. n. 448 del 1998, ex art. 4 pari ad Euro 21.809,00, utilizzato in compensazione;

b) che la società ricorrente aveva contestato la legittimità del recupero rilevando che lo stesso era stato oggetto di altro addebito, a sua volta annullato a seguito di ricorso alla CTP;

c) che l'Ufficio aveva negato la duplicazione deducendo che l'importo di cui al precedente avviso di accertamento era stato sgravato;

d) che la Commissione di primo grado aveva annullato la cartella in riferimento a detto importo sul presupposto che il credito di imposta era stato oggetto di un precedente giudizio;

e) che l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto la riforma dell'impugnata decisione per la parte in cui aveva annullato la cartella nel merito, anzichè dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.

Tanto premesso, la CTR aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che gli importi di cui al credito di imposta erano stati oggetto di un precedente accertamento, erano stati richiesti con altra cartella su cui era già intervenuta una decisione giudiziale, e che pertanto vi era stata una duplicazione del recupero e del relativo contenzioso.

2. – Avverso la sentenza di appello, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 novembre 2011, affidato ad un unico motivo.

3. – La società contribuente non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in ragione della inapplicabilità alla controversia del " divieto della doppia imposizione" di cui alla norma indicata, stante la mancanza del requisito di legge della "dipendenza dallo stesso presupposto" della pretesa impositiva.

Nello specificare il motivo di censura lamenta che il giudice di appello avrebbe totalmente ignorato un aspetto determinante della questione posta a fondamento dell'impugnazione, quale la deduzione relativa all'esistenza di una duplicazione meramente apparente, determinata dal fatto che il primo accertamento, emesso a seguito di accesso aziendale, aveva ad oggetto contestazioni di natura sostanziale circa la spettanza del credito di imposta, mentre il secondo, scaturito da un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis la rilevazioni di errori formali effettuati nella dichiarazione.

2. Il motivo è inammissibile.

3.1. La ricorrente ha prospettato come falsa applicazione di legge, ed in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 6, che sancisce il divieto generale della doppia imposizione, l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine alla principale questione proposta come motivo di appello, fondata sull'inesistenza nella fattispecie di una duplicazione di accertamento, che avrebbe consentito all'Ufficio, nonostante l'esito favorevole alla società contribuente del primo giudizio relativo alla spettanza del credito di imposta, di negare successivamente la compensazione per errori nell'utilizzo del credito in sede di dichiarazione.

Ebbene, tale vizio non attiene ad una errata applicazione della regola di diritto che scaturisce dalla norma che fissa il divieto della doppia imposizione, ma costituisce una omessa pronuncia sul principale motivo di appello e quindi una carenza di attività decisionale da parte del giudice di secondo grado, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all'art. 112 c.p.c..

3.2. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che L'omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa." (vedi da ultimo Cass. ord. n. 329 del 12/01/2016; Cass. n. 21165 del 17/09/2013; Cass. n. 11801 del 15/05/2013; Cass. n. 7871 del 18/05/2012; Cass. n. 25825 del 10/12/2009; Cass. n. 12952 del 04/06/2007; Cass. n. 1755 del 27/01/2006; Cass. n. 27387 del 12/12/2005).

L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra dunque la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello.

3.3. In merito alle conseguenze della errata deduzione, per orientamento consolidato, "Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all'art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" (da ultimo Cass. ord. n. 10862 del 07/05/2018; Cass. ord n. 6835 del 16/03/2017 e tra le tante Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

3.4. Nel caso di specie il mezzo di impugnazione in esame non contiene alcun riferimento alla nullità della decisione derivante da un'eventuale omissione di pronuncia e si risolve nella mera prospettazione dell'erronea applicazione della regola di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 6.

4. Per mere esigenze di completezza si evidenzia altresì che il motivo non coglie l'esatta ratio decidendi della sentenza impugnata; la pronuncia di rigetto è infatti fondata sul rilievo che l'Ufficio avrebbe proceduto per due volte al recupero dello stesso credito di imposta, e che su tale recupero sarebbe già intervenuta una pronuncia giudiziale, con conseguente duplicazione del contenzioso, e non sulla circostanza che avrebbe sottoposto a tassazione per due volte lo stesso presupposto impositivo.

5. Per le suesposte considerazioni, in presenza di un unico vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Data la mancata costituzione della controparte intimata non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018

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