Cassazione, sentenza n. 18918 del 17/07/2018
Sentenza n. 18918 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18918
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società impugnava la cartella sostenendo di non avere ricevuto il prodromico avviso di accertamento, che il giudice regionale aveva ritenuto notificato presso la sede sociale mediante le formalità previste per l’irreperibilità relativa. La Cassazione ha escluso che il diverso richiamo normativo svolto dall’Agenzia in appello costituisse domanda nuova e ha confermato che, nel regime anteriore alla riforma del 2005, l’articolo 140 c.p.c. poteva applicarsi anche alla notificazione diretta alla società nei casi indicati. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La G. spa notificava cartella di pagamento alla 2 M Costruzioni srl.
2. In data 2-9-2005 la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso la cartella di pagamento deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento da cui la stessa era scaturita.
3. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate deducendo che la notifica dell'avviso di accertamento era stata effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell'art. 139 c.p.c., nel domicilio fiscale del destinario, V.P., in (XXXXX).
4. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento, in quanto non risultava regolare la notificazione dell'avviso di accertamento.
5. L'Agenzia delle entrate proponeva appello rilevando che la notificazione dell'avviso di accertamento era stata effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c., prima delle modifiche di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263.
6. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello evidenziando che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 145 c.p.c., che erano state esperite le formalità previste in caso di assenza o irreperibilità dell'amministratore o di persone addette a ricevere l'atto, che il messo notificatore "dopo aver tentato di notificare l'atto presso la sede della Società, ai sensi dell'art. 140 c.p.c." aveva provveduto a depositare l'atto presso la casa comunale di Roma spedendo la raccomandata, che la notifica era stata effettuata presso la sede della società, in (XXXXX), sicchè la notifica aveva raggiunto il suo scopo essendo irrilevante "che l'amministratore fosse all'epoca dei fatti V.P. o R.".
7. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società. 8.Resisteva l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce "violazione/falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.", in quanto "l'Agenzia delle entrate, nell'appello, non ha rivolto" alla motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale "censure puntuali e precise…, nè ha specificatamente confutato le ragioni addotte dal primo giudice".
1.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, la ricorrente, senza nemmeno menzionare il profilo di censura della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 (in relazione ai nn. 3, 4 o 5), non ha in alcun modo indicato il contenuto dell'atto di appello confezionato dalla Agenzia delle entrate per confutare la decisione della Commissione provinciale, non consentendo, quindi, di verificare se il gravame fosse incentrato in modo specifico a confutare la ratio decidendi della decisione di primo grado.
Infatti, per la Suprema Corte il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. Civ., 10 gennaio 2012, n. 86).
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente, anche in questo caso senza nemmeno menzionare il profilo di censura della sentenza con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1 (in relazione ai nn. 3, 4 o 5), deduce "violazione/falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57", non potendo l'Agenzia proporre domande nuove dinanzi alla Commissione tributaria regionale, diverse da quelle presentate in primo grado. In particolare, per la ricorrente l'Agenzia ha dedotto in primo grado di aver effettuato la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mentre nell'atto di appello aveva invocato l'applicazione dell'art. 145 c.p.c.
2.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, il motivo non è caratterizzato dalla autosufficienza, in quanto la ricorrente non ha riportato in modo preciso nel ricorso per Cassazione il contenuto delle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate in primo grado e dei motivi di appello, non consentendo di valutare l'eventuale sussistenza della mutatio libelli contestata alla Agenzia delle entrate.
Inoltre, il motivo è anche infondato.
Invero, la mera indicazione della norma di legge richiamata ai fini della verifica della validità della notificazione non costituisce una vera e propria mutatio libelli, e quindi una domanda nuova, ma solo una consentita precisazione della allegazioni difensive (emendatio libelli), in quanto spetta al giudice la qualificazione giuridica del rapporto in contestazione.
Inoltre, l'art. 145 c.p.c., nella stesura anteriore alla modifica di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, dopo aver richiamato al comma 1 le modalità di notifica alle persone giuridiche presso la loro sede, disciplina al comma 3 la modalità di notificazione anche ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente.
Pertanto, il riferimento all'art. 139 c.p.c. ben può ricomprendere anche il contenuto dell'art. 145 c.p.c., nella stesura previgente.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "violazione/falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. Contraddittorietà della motivazione", in quanto la sentenza della Commissione regionale, dopo avere premesso, che la notifica era stata regolarmente notificata ex art. 145 c.p.c. presso la sede della società in (XXXXX), ha poi affermato che il messo notificatore aveva "tentato di notificare l'atto presso la sede della società". Pertanto, in assenza di valida prova era precluso alla Commissione regionale accogliere l'appello dell'ufficio.
3.1. Tale motivo è infondato.
Invero, anche se la ricorrente omette di indicare il numero dell'art. 360 c.p.c. preso in considerazione per l'impugnazione della decisione, pare potersi desumere dalla lettura complessiva del motivo che sia invocato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, però, risulta completa, logica e non contraddittoria, in quanto evidenzia che non è stato possibile notificare l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma 1 alla sede della società, sicchè si è provveduto alla notifica, sempre alla società, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (quindi con il deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'azienda del sestinatario ed invio della raccomandata con avviso di ricevimento), con il rito previsto per la irreperibilità "relativa" ("in quanto risulta che la notifica dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico…è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 145 c.p.c. presso la sede della società in (XXXXX) esperendo tutte le formalità previste nel caso di assenza o irreperibilità dell'Amministratore o di persone addette a riceverlo. Il messo notificatore dopo aver tentato di notificare l'atto presso la sede della Società, ai sensi dell'art 140 c.p.c., ha provveduto a depositarlo presso la Casa Comunale di Roma e spedito la raccomandata…nella stessa data….il Collegio ritiene irrilevante il fatto che l'amministratore fosse all'epoca della notifica V.P. o R., in quanto la notifica è stata effettuata presso la sede della Società, che dalla sua costituzione è sempre stata allo stesso indirizzo di (XXXXX) e pertanto la notifica aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della società ricorrente, la pretesa impositiva, che poteva essere impugnata…").
4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente censura la decisione della Commissione regionale per "violazione/falsa applicazione degli art. 145 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c.", in quanto "dall'esame delle relate di notifica allegate dall'ufficio, emerge che, il notificatore:1) non ha effettuato le dovute ricerche prescritte dalle disposizioni sopra richiamate; 2) ha omesso di dare atto dei soggetto ricercati in ordine successivo, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; 3) ha effettuato la notifica alla società C. srl nella sede di (XXXXX), depositando l'accertamento, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la casa comunale di (XXXXX), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60". Tale motivazione sarebbe errata perchè "la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di una società è illegittima", poichè tale modalità di notifica è effettuabile esclusivamente nei confronti del legale rappresentante, persona fisica, nel suo recapito diverso dalla società".
4. Tale motivo è inammissibile.
Invero, da un lato si rileva che le questioni sollevate in sede di ricorso per Cassazione sono nuove, in quanto non sollevate in precedenza con il ricorso di primo grado di giudizio. Non risulta, infatti, che siano state contestate anche le modalità di effettuazione delle notifica anche sotto il profilo della omissione da parte dell'ufficiale giudiziario delle necessarie ricerche ai fini dell'art. 140 c.p.c. Dall'altro, si rileva che il motivo non è autosufficiente, in quanto non sono state trascritte le parti della relata di notifica per poter comprendere appieno le modalità della stessa.
Il ricorso, peraltro, è anche infondato nel merito.
Infatti, per la Suprema Corte era ben possibile, prima dell'entrata in vigore della novella del 2005, effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. anche nei confronti della società, pure se tale norma non era richiamata nell'art. 145 c.p.c., comma 3 che si limitava a richiamare gli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. Per la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2002, n. 8091), infatti, in tema di notificazione alle società di capitali, e, più in generale, alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., comma 1, – ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del medesimo art. 145, comma 3 le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto de notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nei quale essa non abbia – e mai abbia avuto – sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c..
In motivazione, nella suddetta sentenza, si legge che si "ammette l'applicabilità del rito previsto dall'art. 140 c.p.c. anche nei confronti delle società" (cfr. pagina 10 della motivazione). Si precisa, quindi, che la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., comma 1, presso la sede della società mediante consegna di copia a: rappresentante o alla persona incaricata a ricevere le notificazione. In secondo luogo, se la notifica non può essere eseguita con tali modalità e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145 c.p.c., comma 3, la notificazione va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.. Infine, se neppure in tal modo è possibile procedere alla notificazione, si procede con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso la notifica si effettuata nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purchè questi abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, oppure nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, anche direttamente nei confronti della società.
5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 145 c.p.c.. Omessa ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia", in quanto "L'avviso di accertamento, relativo all'anno 1996, è stato frettolosamente notificato in data 31-12-2003 al sig. V.P. che non era nè amministratore nè legale rappresentante nè persona incaricata a ricevere le notifiche, nel, suo domicilio, (XXXXX)".
5.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, con il motivo si effettua una prospettazione in fatto del tutto diversa, e per questo caratterizzata dal profilo della novità, da quella contenuta in sentenza, secondo cui la notificazione era avvenuta presso la società nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c..
Inoltre, non si comprende in alcun modo (ed in ciò il motivo non è autosufficiente) se sia stata effettuata una sola notifica alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la sede della società, seppure la raccomandata finale è stata presa da V.P. e non dal legale rappresentante V.R., oppure se siano state effettuate due notificazioni, una alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la sede legale, ed un'altra, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza dell'amministratore in (XXXXX).
La ricorrente avrebbe dovuto riportare il testo della relata di notifica della raccomandate o delle raccomandate.
Nè è stata trascritta la richiamata "certificazione prodotta dalla società ricorrente, attestante che il sig. V.R. è il rappresentante legale della società".
6. Le spese del giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico delta ricorrente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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