Cassazione, sentenza n. 18944 del 17/07/2018
Sentenza n. 18944 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18944
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La commissione regionale aveva annullato una cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione IRPEF perché l’Agenzia non aveva provato l’invio preventivo di un invito al contraddittorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La Cassazione ha precisato che la comunicazione preventiva è richiesta a pena di nullità soltanto quando la liquidazione implichi rettifiche di dati rilevanti della dichiarazione, non quando emerga una mera differenza tra imposta dichiarata e versamenti risultanti dai modelli F24. Ha quindi cassato con rinvio, affinché siano esaminate le ulteriori doglianze contro la cartella.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza 8 febbraio 2010, annullava la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di R.R.S., a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Irpef per l'anno 2002, sul motivo assorbente per cui l'Agenzia non aveva dato prova di avere notificato al contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, mediante raccomanda con ricevuta di ritorno, alcun atto di invito al contraddittorio così come imposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.
2. L'Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
3. La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia censura la sentenza sotto il profilo della falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e del D.L. n. 203 del 2005, art. 2 bis in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione errato nel ritenere necessario il preventivo invito al contraddittorio laddove, come nel caso di specie, l'iscrizione a ruolo era avvenuta in conseguenza di semplice confronto tra l'imposta dichiarata e i versamenti effettuati dal contribuente con modelli F24 allegati alla dichiarazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia censura la sentenza sotto il profilo della falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e del D.L. n. 203 del 2005, art. 2 bis in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione errato nel ritenere necessario il preventivo invito al contraddittorio nelle forme della raccomandata con ricevuta di ritorno laddove avrebbe invece dovuto considerare sufficiente, ai sensi delle disposizioni evocate, la forma, in concreto comprovatamente impiegata da essa ricorrente, della raccomandata semplice.
3. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia censura la sentenza sotto il profilo della falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e del D.L. n. 203 del 2005, art. 2 bis in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione errato nel ritenere il mancato invio dell'invito al contraddittorio come causa di nullità della cartella, laddove invece il mancato invio dell'invito al contraddittorio avrebbe al più determinato la riduzione delle sanzioni applicabili al contribuente per l'omesso versamento delle imposte dovute.
4. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, l'Agenzia censura la sentenza per avere la commissione in modo contraddittorio (quarto motivo), e senza sufficienti ragioni (quinto motivo), ritenuto che essa ricorrente non aveva provato di aver provveduto all'invio dell'invito al contraddittorio laddove invece era agli atti la prova dell'invio stesso mediante raccomandata.
5. Il primo motivo di ricorso è fondato:
5.1 questa Corte ha già più volte evidenziato che la comunicazione al contribuente, prima dell'emissione della cartella di pagamento, è richiesta (a pena di nullità) della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5, solo laddove la procedura di liquidazione dell'imposta con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione in ordine ad aspetti rilevanti della dichiarazione stessa (Cass. ordinanza n. 1711/2018; Cass. ordinanza 27716/2017; Cass. 9463/2017);
5.2. nel caso di specie, per quanto emerge dal ricorso e dallo stesso controricorso, la procedura di liquidazione automatizzata non ha fatto emergere l'esigenza di rettifiche dei dati contenuti nella dichiarazione d'imposta presentata dal R. ma ha fatto emergere una discrepanza tra quanto questi avrebbe dovuto versare in base alla dichiarazione e quanto ha versato in base ai modelli F24 allegati alla dichiarazione stessa.
6. In ragione di ciò che precede il primo motivo di ricorso deve essere accolto, e, rimanendo assorbiti i motivi ulteriori, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, perchè la stessa decida delle altre, non scrutinate doglianze sollevate dal contribuente contro la cartella di pagamento in parola.
7. Il giudice del rinvio dovrà provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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