Cassazione, sentenza n. 20097 del 30/07/2018

Sentenza n. 20097 del 30/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
20097
Data
30/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava una cartella per IRPEG e IRAP, deducendo vizi di notificazione, iscrizione a ruolo, motivazione e calcolo degli interessi, oltre alla regolazione delle spese processuali. La Cassazione ha respinto le censure sostanziali e procedurali sulla cartella, ritenendo valida la notifica postale diretta e sufficiente il richiamo agli atti impositivi già conosciuti. Ha invece rilevato che la CTR, in assenza di appello incidentale e senza modificare l’esito del primo grado, non poteva riformarne la statuizione sulle spese; ha quindi cassato solo tale capo, confermando il resto.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.5.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza n. 226/24/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto l'opposizione, proposta dalla società contribuente indicata in epigrafe, avverso cartella di pagamento, recante ruoli IRPEG ed IRAP, per le annualità 2000 e 2001.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a sette motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, "violazione dell'art. 112 c.p.c.. Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", avendo la CTR omesso di pronunciare sull'eccezione della contribuente circa la "materiale e/o giuridica inesistenza e/o comunque la radicale nullità della notificazione della cartella di pagamento" o comunque essendo incorsa la CTR in omessa o insufficiente motivazione sul punto.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 bis, L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, art. 7, comma 6 e art. 14, artt. 149 e 160 c.p.c., art. 2700 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21".

Con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6. Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio", avendo la CTR omesso di pronunciare sull'eccezione della contribuente circa il mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo.

Con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e art. 17, comma 1 e dell'art. 2697 c.c." avendo la CTR posto a carico del contribuente l'onere di "indicare quale sarebbe il corretto ammontare degli interessi" e di produrre "un conteggio a sostegno della fondatezza della propria doglianza".

Con il quinto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, "violazione o falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 1, lett. b-bis. Omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio" per avere la CTR ritenuto la notifica validamente effettuata dal messo comunale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, omettendo inoltre di valutare che l'Agenzia aveva unicamente prodotto le sole relate di notifica apposte sul frontespizio degli avvisi di accertamento, non prodotti integralmente, e che le suddette relate non riportavano il destinatario, la data di invio e l'ufficio postale.

Con il sesto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell'art. 111 Cost., comma 6" per avere la CTR omesso di motivare in merito all'eccepita carenza di motivazione degli atti impositivi.

Con il settimo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, "violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c." per avere la CTR, in assenza di appello incidentale, condannato l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e non soltanto di quelle d'appello.

L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia si sono costituite con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.

La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso va disatteso.

1.2. E' inammissibile il profilo di violazione dell'art. 112 c.p.c., per la contraddittorietà della denuncia, così come prospettata, in unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: il primo implicando, infatti, la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, da far valere, in quanto violazione dell'art. 112 c.p.c., esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale; il secondo presupponendo, invece, l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure lamentandosene la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione e da denunciare ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 15882/2007).

1.3. Pur a prescindere dalla contraddizione appena evidenziata e dall'inammissibilità del motivo del ricorso, con il quale l'omessa pronuncia sia censurata in termini di vizio di motivazione, in ogni caso, esso è infondato, occorrendo per la sua configurabilità che manchi completamente l'esame di una censura mossa al Giudice di primo grado, non ricorrendo invece vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il Giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto (cfr. Cass. n. 11756/2006).

1.4. Ed infatti, la CTR si è espressamente pronunciata con specifica motivazione in merito all'eccezione di invalidità della notifica della cartella di pagamento con consegna a persona fisica individuata come addetto dell'ufficio, rilevando che la contribuente aveva mancato di "procedere… alla necessaria proposizione di querela di falso…, erroneamente presupponendo una irrimediabile conoscibilità dell'addetto al recapito della cartella per cui è causa", con conseguente assorbimento di tutte le questioni sollevate dalla parte.

2.1. E' parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.

2.2. In primo luogo la Corte osserva che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 4275/2018), il che priva di fondamento le censure della parte circa la mancanza di relata di notifica relativa alla cartella impugnata.

2.3. Va altresì evidenziato, con riguardo alle censure circa la lamentata violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento (come nel caso in esame), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 12083/2016).

2.4. Le ulteriori censure circa la violazione dell'art. 160 c.p.c., relativamente alla mancata identificazione della persona fisica che ebbe ad apporre la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento ed il conseguente mancato perfezionamento della notifica per non averne avuto il destinatario conoscenza, vanno parimenti disattese avendo la CTR, come dianzi illustrato, correttamente argomentato sulla mancata proposizione della querela di falso da parte della ricorrente, profilo assorbente ogni ulteriore questione sul punto.

3.1. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso posto che, come dianzi illustrato, l'omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del Giudice del merito (nella specie si lamenta omesso esame del motivo di appello relativo al mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo), integra violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale, come nella specie, siffatta censura sia proposta, con unico motivo, anche sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) e come vizio della motivazione, riconducibile al n. 5) dello stesso articolo (cfr. Cass. n. 13482/2014).

3.2. Peraltro anche nel presente caso la censura di omessa pronuncia è altresì infondata, essendo insussistente la denunciata violazione dell'art. 112, poichè la sentenza si è espressamente pronunciata con specifica motivazione, laddove è stato affermato che "quanto alla eccepita mancanza di una valida sottoscrizione del ruolo, la Commissione la rigetta dirimentemente osservando che la detta risulta del tutto genericamente presunta e non ulteriormente specificata dal ricorrente".

4.1 Va parimenti disatteso il quarto motivo di ricorso circa il preteso errato calcolo degli interessi iscritti a ruolo, laddove si lamenta che dall'estratto di ruolo non era dato comprendere i criteri di quantificazione applicati e che in ogni caso era stato violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, che prevede l'applicazione di un tasso pari al 2,75 per cento.

4.2. Sul punto si osserva che la cartella, mediante richiamo all'estratto di ruolo (ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso) riportava importi agevolmente verificabili atteso che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria era predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20) e che correttamente la CTR ha evidenziato come il contribuente non avesse dimostrato che gli importi applicati fossero superiori a quanto previsto normativamente.

5.1. E' infondato anche il quinto motivo di ricorso atteso che solo in caso di notifica dell'atto tributario a persona diversa dal destinatario, a mente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, lett. b-bis, "è necessario", ai fini del perfezionamento notificatorio, "l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione", ipotesi che non ricorre nel caso in esame avendo la CTR correttamente evidenziato che l'avviso di accertamento relativo all'anno 2000 era stato notificato "a mani di P.F. – incontestatamente dipendente della società ricorrente-"; con riguardo, poi, alla dedotta apposizione della relata di notifica in calce e non sul frontespizio dell'atto, è sufficiente osservare che non può dichiararsi la nullità della notifica dell'atto impositivo per apposizione della relata sul frontespizio, anzichè in calce, ove non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato, il quale contenga in ogni foglio il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, ciò che garantisce all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con conseguente raggiungimento dello scopo della notifica (cfr. Cass. n. 23175/2016), il che priva di fondamento le censure della ricorrente che non ha contestato una qualche specifica incompletezza; il medesimo principio è peraltro applicabile anche alla contestata mancanza, sulla relata di notifica, del numero delle raccomandate, del destinatario delle stesse, della data di invio e l'ufficio postale tramite il quale erano state inviate.

6.1. Va altresì disatteso il sesto motivo di ricorso, non trovando fondamento la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla carenza di motivazione delle cartelle impugnate, essendosi la CTR, in sentenza, espressamente pronunciata sul punto con specifica motivazione, ritenendo che non sussistesse alcun vizio per carenza di motivazione.

6.2. E' comunque opportuno evidenziare che la doglianza della ricorrente risultava inconferente atteso che solo la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente (ipotesi che non ricorre nel presente caso), ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr. Cass. n. 28276/2013, 11722/2010), cosicchè, laddove, come nella specie, il contribuente era già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l'obbligo di motivazione della cartella poteva essere assolto mediante il mero richiamo, contenuto nell'estratto di ruolo, all'atto impositivo.

7.1. E' invece fondato il settimo motivo, col quale la ricorrente censura la sentenza per aver condannato l'appellante anche alle spese del primo grado, compensate dalla CTP che pure ne aveva rigettato la domanda, in difetto di appello incidentale delle parti appellate.

7.2. La sentenza di secondo grado non ha infatti modificato la sentenza di primo grado, sicchè la statuizione sul nuovo regolamento delle spese dei primo grado non è ricollegabile ad una rinnovata valutazione del complessivo, diverso esito del giudizio; ne consegue che, essendo state le spese compensate dal primo giudice senza una specifica doglianza sul punto della parte vincitrice nel merito (doglianza che non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado), il semplice rigetto dell'appello del soccombente non autorizzava il giudice del gravame a regolare diversamente le spese del primo grado (cfr. Cass. n. 18533/2009).

7.3. La sentenza è dunque viziata da ultrapetizione e va cassata in parte qua; non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 c.p.c., con la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ferma ogni altra statuizione della sentenza d'appello.

8. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate, essendo stato il ricorso accolto solo relativamente ad un capo secondario della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado nonchè quelle del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018

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