Cassazione, sentenza n. 20110 del 30/07/2018
Sentenza n. 20110 del 30/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20110
- Data
- 30/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento recuperava maggiori imposte sulle vendite di autovetture usate, sulla base di documenti acquisiti in verifica e della ritenuta divergenza tra somme incassate e importi fatturati; la CTR lo aveva annullato osservando che la base imponibile IVA coincide con il corrispettivo effettivamente percepito, non con valori stimati. La Corte ha rilevato che tale affermazione presupponeva proprio il fatto controverso, ossia l’esatta fatturazione degli incassi. Poiché il giudice regionale non aveva valutato gli elementi documentali indicati dall’Ufficio a sostegno dell’infedeltà dichiarativa, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. In fattispecie relativa all'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate alla srl D.D. e C., con cui l'Agenzia, riscontrate incongruenze tra i documenti acquisiti nel corso di una verifica fiscale ("copie certificati passaggio di proprietà, copie di assegni, appunti manoscritti, copie dei contratti di finanziamento") e quanto dichiarato dalla società ai fini Irpeg Ilor e Iva per compravendite di autovetture usate, aveva rideterminato il valore dei beni ceduti secondo criteri oggettivi ("pubblicazione specializzata XXXX") e recuperato a tassazione gli importi non fatturati, la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza in data 18 gennaio 2011, confermava la decisione di primo grado di annullamento dell'avviso, affermando che "la base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo realmente percepito dal cedente o dal prestatore… dato da quanto incassato effettivamente e non già da quanto stimato secondo criteri oggettivi".
2. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza lamentandone l'insufficiente motivazione e la contrarietà al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13 e 14 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9.
3. La parte intimata resiste con controricorso.
4. Il ricorso è fondato: l'affermazione riportata al punto 1, che riprende il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, prima parte, suppone che "quanto incassato" sia stato esattamente fatturato, laddove invece, nel caso di specie, la questione verte proprio sul fatto, posto a base dell'avviso di accertamento e contestato dalla contribuente, che quanto da questa incassato non sia quanto fatturato; una motivazione congrua della decisione sulla legittimità dell'avviso non può prescindere dalla valutazione degli elementi documentali individuati dall'ufficio per sostenere la non veridicità della dichiarazioni presentate dalla srl D..
5. Il ricorso deve essere accolto, la sentenza va cassata, e la causa deve essere rimessa alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie nonchè per la decisione sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018
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