Cassazione, sentenza n. 24007 del 03/10/2018

Sentenza n. 24007 del 03/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
24007
Data
03/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento recuperava ricavi ritenuti occultati mediante anticipazioni in contanti dei soci a una società di persone, con conseguenti maggiori IVA, IRAP e IRPEF; i giudici di merito avevano sostanzialmente confermato la ripresa. La Cassazione ha però rilevato d’ufficio che la rettifica del reddito della società e la sua automatica imputazione ai soci integrano una controversia inscindibile, nella quale società e tutti i soci sono litisconsorti necessari. Poiché il contraddittorio non era stato integralmente instaurato, ha dichiarato nullo l’intero giudizio e rinviato alla CTP affinché ne ordinasse l’integrazione.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate notificava alla società R.E. e C. s.a.s. un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2005 relativo ad omessa contabilizzazione di ricavi per l'importo di Euro 84.460 costituito da anticipazioni in contanti effettuate dai soci alla società, le quali, secondo l'Ufficio, occultavano redditi non dichiarati della società; conseguentemente venivano determinate le maggiori imposte Iva, Irap ed Irpef dovute.

La società, nella persona del legale rappresentante R.E., proponeva ricorso ala Commissione tributaria provinciale di Benevento che lo rigettava con sentenza n.256 del 2009.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con riguardo al recupero a tassazione della somma di Euro 84.460 che confermava; annullava l'avviso limitatamente al recupero del costo, ritenuto non deducibile, di Euro 435.

Contro la sentenza di appello R.E., in qualità di legale rappresentante della società R. e C. sas, propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere rilevata d'ufficio la nullità della sentenza e dell'intero giudizio per mancata instaurazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1.

Questa Corte ha stabilito che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 – 01).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Benevento perchè proceda al giudizio previo ordine di integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dei soci.

Le spese dell'intero giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio; rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Benevento. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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